Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33369 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 27/12/2018), n.33369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18871-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato STELLARIO VENUTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1674/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/07/2012 r.g.n. 420/2006.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 1674/2011 aveva riformato la decisione (n. 935/2005) del tribunale locale e accolto parzialmente la domanda proposta da T.T. nei confronti di Poste Italiane spa diretta al conseguimento delle retribuzioni spettanti a seguito della illegittima collocazione in quiescenza come riconosciuta dalla pregressa sentenza n. 6250/2001 del tribunale locale.

La Corte territoriale aveva ritenuto che il lavoratore, a seguito della comunicazione della (illegittima e quindi nulla) risoluzione automatica del rapporto di lavoro per il raggiungimento della massima anzianità contributiva, era tenuto ad offrire all’ente la propria prestazione lavorativa, e che ciò aveva concretamente fatto solo con il ricorso giudiziale, notificato il 16 settembre 1999, con il quale il lavoratore, nell’impugnare il provvedimento di collocamento a riposo, aveva chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro e nei connessi diritti di natura economica, così implicitamente offrendo la prestazione e determinando la messa in mora del datore di lavoro.

Su tale premessa la corte reggina aveva determinato le somme maturate tra la suddetta messa in mora e la data del raggiungimento del 65 anno di età, quantificate dal CTU in Euro 27.388,85, al cui pagamento (oltre alla somma a titolo di TFR) aveva condannato la società Poste.

Avverso detta decisione Poste Italiane spa proponeva ricorso affidandolo a due motivi.

T.T. rimaneva intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo ricorso la società deduce la omessa, erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.ed illogicità della sentenza.

Rilevava parte ricorrente che con la sentenza n. 6250/2001 era dichiarata la nullità della clausola del ccnl relativa alla risoluzione del rapporto al compimento della massima anzianità contributiva e la continuità del rapporto di lavoro con la società, ma nulla era dichiarato in merito alla reintegrazione nel posto di lavoro ed alle retribuzioni. La mancata impugnazione di detta sentenza precludeva pertanto ogni successiva domanda riferita alla ricostruzione della carriera ed alle competenze economiche consequenziali, essendo, queste, coperte dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che nulla aveva statuito in merito, così implicitamente rigettando le pretese.

Il motivo risulta inammissibile. Si osserva a riguardo che, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23.7.2012) “si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova”(tra le altre Cass. n. 584/2004 conf 15489/2007). Nelle doglianze prodotte in ricorso non si rinvengo le dette caratteristiche polchè non vengono neppure indicati i punti decisivi non esaminati dal Giudice, ma solo le valutazioni della società sul passaggio in giudicato della decisione n. 6250/2001. A riguardo peraltro deve rilevarsi un ulteriore profilo di inammissibilità della censura in quanto non riporta il contenuto della predetta decisione dalla quale asserisce emergere la implicita decisione del tribunale sulle domande oggetto della attuale pretesa, in violazione del principio di autosufficienza.

Altresì non specificata la violazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la censura priva di ogni contenuto esplicativo della doglianza.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – illogicità della sentenza.

Si duole la società, in sostanza, della carenza allegatoria presente nella domanda azionata dal lavoratore, non avendo egli specificato la data di compimento del 65 anno di età e non avendo neppure dato conto della reale offerta della prestazione.

Deve osservarsi che la corte reggina ha specificamente fatto riferimento nella sentenza in oggetto alla data di compimento del 65 anno di età del lavoratore (2 agosto 2000), così come ha specificamente rilevato che la messa a disposizione delle energie lavorative era da far coincidere, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, con la data di notifica del ricorso diretto alla impugnazione del provvedimento di collocamento a riposo.

Entrambe le censure risultano quindi inammissibili, intanto perchè rivolte al riesame di questioni di merito e comunque perchè già affrontate e chiarite dalla decisione impugnata.

Il ricorso è inammissibile.

Stante la mancata costituzione del controricorrente, non si provvede sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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