Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33369 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 17/12/2019), n.33369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34181/2018 proposto da:

N.A.L., rappresentato e difeso per procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Maurizio Sottile che ha dichiarato il

domicilio presso cui ricevere le comunicazioni in quello digitale

comunicato al competente consiglio dell’ordine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in

materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera

circolazione dei cittadini UE, n. 3797/2018 del 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.A.L., originario del Senegal, ricorre in cassazione con due motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con cui D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, ha rigettato il ricorso dal primo proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che respingeva le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, cittadino del Senegal, della Regione del Casamance – che nel racconto reso aveva abbandonato il Paese di origine dopo essersi recato nel Mali e quindi in Libia alla ricerca di una occupazione per mantenere la propria famiglia dopo che la regione di provenienza era stata colpita in più occasioni da alluvioni – deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 e degli artt. 8, e 27 e artt. 2 e 3 Cedu oltre a difetto di motivazione per travisamento dei fatti ed omesso esame dei fatti decisivi.

La credibilità del racconto sarebbe stata erroneamente valutata.

La qualificazione del richiedente quale migrante economico come categoria non meritevole di protezione internazionale sarebbe stata rigida. Il Tribunale avrebbe ritenuto sicuro il rientro in Senegal pur non avendo lo Stato italiano adottato l’art. 8 della direttiva 2004/83 sulle zone sicure dei rimpatri.

Sarebbe stata violata la previsione sull’accertamento del rischio effettivo in caso di violenza indiscriminata. Non sarebbe stati valutati tutti i fatti relativi al Paese di origine attraverso accertamenti ulteriori o richieste di ulteriori specificazioni per i parametri integrati da: processi iniqui; trattamento della libertà di riunione e di espressione; detenzioni e decessi in carcere; diritti di persone gay, di minori; rispetto dei diritti internazionali in Senegal.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato ed affastella confusamente norme di cui deduce la violazione senza confrontarsi con la motivazione.

Il Tribunale di Bologna, condividendo il giudizio della Commissione territoriale, ha ritenuto attendibile il racconto per poi, qualificate le ragioni della migrazione del richiedente protezione come economiche, escludere la riconoscibilità in capo al ricorrente di forme di protezione internazionale ed umanitaria.

La censura sulla sostanziale erroneità di una distinzione tra le categorie dei migranti economici e non, non riesce a dare conto della illegittimità della motivazione e di un orientamento che rispondendo anche agli indirizzi di questa Corte di legittimità, lascia ferme, ai fini della richiesta protezione, situazione di effettiva vulnerabilità individuale che rinvengono altrove la propria definizione e giustificazione.

La protezione umanitaria tutela situazioni di vulnerabilità riferite ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. n. 3681 del 07/02/2019).

La situazione del paese di origine il Senegal è scrutinata dal Tribunale con riguardo a fonti aggiornate (report A.I. pubblicato nel febbraio 2017) ed apprezzata sul rilievo che le dedotte ragioni economiche siano tali da evidenziare al rientro del richiedente in Senegal seri pericoli di sopravvivenza.

In materia di protezione internazionale l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (vd. Cass. n. 3016 del 31/01/2019).

Le deduzioni sugli indici di pericolosità del Paese di provenienza non rispondono in via preliminare all’osservanza dell’indicato principio non segnalandosi neppure dal ricorrente che quegli stessi siano stati tempestivamente allegati dinanzi al giudice di merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l’omesso esame di fatti decisivi anche con riferimento all’integrazione lavorativa in Italia.

Il Tribunale non avrebbe valutato la natura autonoma della protezione umanitaria ed il percorso di integrazione posto in essere in Italia del richiedente nell’assenza di una prospettiva di lavoro e vita, una volta fatto rientro nel suo Paese di origine.

Il motivo reitera censure di fatto già congruamente valutate dal giudice di merito in ordine agli estremi per la protezione umanitaria, inammissibilmente riproponendo critiche debitamente scrutinate e composte dai giudici di merito.

3. Il ricorso è via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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