Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33368 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 17/12/2019), n.33368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRICONE Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34091/2018 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso per procura speciale in calce al

ricorso dall’avvocato Rosaria Tassinari che ha dichiarato il

domicilio presso cui ricevere le comunicazioni in quello digitale

comunicato al competente consiglio dell’ordine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in

materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera

circolazione dei cittadini UE, n. 3699/2018 del 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M., originario del Senegal, ricorre in cassazione con tre motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con cui D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, ha rigettato il ricorso dal primo proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che respingeva le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato istanza di liquidazione dei compensi a spese dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, cittadino del Senegal, della Regione del (OMISSIS) – che nel racconto reso aveva abbandonato il Paese di origine dopo aver avuto rapporti sessuali con la figlia, minorenne, del sindaco di (OMISSIS) che lo accusava di stupro – deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non avere il Tribunale di Bologna applicato il principio dell’onere della prova attenuato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e non avere valutato la credibilità del ricorrente in ragione dei parametri di cui all’art. 3, comma 5 D.Lgs. cit.

Sarebbe stato comprensibile che a distanza di tempo il racconto del richiedente potesse essere lacunoso; il Tribunale non avrebbe chiesto specificazioni, non tenendo conto del livello culturale del dichiarante; i dubbi “ipotetici” non avrebbero potuto determinare i giudici al rigetto della domanda di protezione.

Il motivo è inammissibile perchè, generico, non coglie neppure la ratio decidendi del provvedimento impugnato per la quale l’inattendibilità del racconto viene negata in ragione di una puntuale disamina di lacune e contraddizioni del narrato, giudizio in nessun modo contrastato dal motivo che di quelle lacune assume, per una mera contrapposizione, la non rilevanza.

Resta assorbito il profilo sulla violazione della collaborazione istruttoria giudiziale e dell’onere di prova attenuato che non si perfeziona ove difetti l’attendibilità del narrato (tra le altre: Cass. n. 16925 del 27/06/2018).

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della sentenza della Corte di Lussemburgo Elgafaji. Il motivo contrappone fonti diverse e meno aggiornate rispetto a quelle apprezzate nel decreto impugnato – così per la consultazione del sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, denominato “Viaggiare sicuri”, i cui esiti sono in ricorso indicati come quelli dell’agosto 2015 là dove in decreto si fa invece riferimento ad un report dell’ottobre 2018 – o, ancora, fonti non specificate (p. 7 ricorso).

Nel resto la proposta critica richiama l’applicazione del dovere di cooperazione istruttoria e la sua violazione da parte dei giudici di merito in modo infondato a fronte di una motivazione che, in adesione ai canoni di legge come interpretati da questa Corte di legittimità fa uso, invece, come detto, di fonti aggiornate.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il Tribunale non avrebbe considerato l’obbligo di fornire protezione a persone che fuggono da Paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una esistenza senza pericoli per la vita e l’incolumità.

L’esclusione della protezione maggiore non avrebbe precluso, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale, il riconoscimento della protezione umanitaria. Non sarebbe stata operata una valutazione comparativa per stimare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani integrativi della dignità della persona in comparazione con la situazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Il motivo è inammissibile perchè, generico, non si confronta con la motivazione impugnata con cui il Tribunale ha denegato la misura in difetto di allegazione di una situazione di vulnerabilità da parte del richiedente e solo ad abundantiam – e quindi non individuando una autonoma ratio decidendi destinata a sostenere l’interesse all’impugnazione – con riferimento al grado di integrazione, estremo poi apprezzato non rilevante in ragione dell’età del primo e dei legami familiari mantenuti in patria (Cass. n. 8755 del 10/04/2018).

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata articolato difese.

Quanto alla istanza, presentata a questa Corte di legittimità, di liquidazione dei compensi maturati dal legale del ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, resta fermo il principio per il quale la competenza spetta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83 come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice del merito in veste di giudice del rinvio oppure quale giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass. n. 13806 del 31/05/2018).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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