Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33367 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31767/18 proposto da:

-) N.O., elettivamente domiciliato a Roma, Circ.ne Clodia

n. 88, presso l’avv. Giovanni Arilli, rappresentato e difeso

dall’avv. Carla Pennetta per procura apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia 1 ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.O., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dalla Nigeria per sottrarsi al rischio di “persecuzioni da parte della comunità di appartenenza al seguito della morte del padre e per ragioni ereditarie” (così il ricorso, p. 2).

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento N.O. propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Perugia, che con ordinanza del 1 ottobre 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne che:

a) il richiedente asilo non era minimamente credibile;

b) la domanda di protezione internazionale fosse in ogni caso infondata perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) la domanda di protezione sussidiaria fosse infondata perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) la domanda di protezione umanitaria fosse infondata poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da N.O. con ricorso fondato su cinque motivi (ne sono illustrati però solo quattro).

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe violato gli artt. 12,14,31 e 46 della direttiva 2013/32.

Sostiene che, avendo la commissione territoriale ritenuto “lacunoso” il racconto del richiedente asilo, il Tribunale avrebbe dovuto, già solo per questa ragione, compiere accertamenti istruttori d’ufficio alfine di colmare le suddette alcune.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha ritenuto il richiedente asilo inattendibile, e tale giudizio lo esonerava da qualsiasi dovere di cooperazione istruttoria officiosa.

Il dovere c.d. “di cooperazione istruttoria”, infatti, non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

Se manca questa attendibilità, non sorge quel dovere, poichè l’una è condizione dell’altro (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

Questi principi sono già stati affermati da questa Corte sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di asilo, sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di morte o tortura, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lettere (a) e (b) (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01); in alcuni casi se ne è estesa la portata anche all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di un danno alla persona causato da una situazione di conflitto armato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. (c), (così Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4892 del 19/02/2019, Rv. 652755 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01; problema, quest’ultimo, sul quale non è necessario prendere posizione nella presente sede, giacchè – per quanto si dirà – nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente non sussiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato).

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta – genericamente – la violazione della direttiva 2004/83 e della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951.

Sostiene che il Tribunale, violando i principi stabiliti dalle due fonti appena ricordate, non ha “utilizzato tutti i mezzi a disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda”.

2.1. Il motivo non è che una replica degli argomenti già spesi col primo motivo di ricorso, ed è manifestamente infondato per le stesse ragioni.

3. Col terzo e col quarto motivo (che il ricorrente illustra congiuntamente) il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria. Sostiene, da un lato, che il Tribunale ha errato nel ritenere che i presupposti per la concessione della protezione umanitaria fossero diversi da quelli necessari per la concessione della protezione sussidiaria; dall’altro che comunque il Tribunale avrebbe dovuto compiere una “più approfondita verifica delle effettive (sue) condizioni di vulnerabilità personale”; e che comunque è mancata nella specie una “comparazione” tra il “contesto di vita” attuale del ricorrente in Italia, e quello in cui si troverebbe in Nigeria.

3.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

In primo luogo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi, e dunque per difetto di decisività.

Il Tribunale, infatti, ha motivato la sua decisione affermando che il ricorrente non ha “nemmeno prospettato” delle particolari ragioni di vulnerabilità, idonee a giustificare la concessione della protezione umanitaria, ulteriori e diverse rispetto a quelle poste a fondamento della domanda di asilo e di protezione sussidiaria: sicchè, ritenute mendaci queste ultime circostanze, null’altro v’era su cui il Tribunale dovesse statuire.

Tale ratio decidendi non viene minimamente sfiorata dal ricorso, il quale torna a insistere sul fatto che l’odierno ricorrente sarebbe persona vulnerabile, senza indicare il perchè.

3.2. In secondo luogo il motivo sarebbe altresì inammissibile perchè puramente assertivo.

Il ricorrente infatti, lamenta “in astratto” che gli sia stata ingiustamente negata la protezione umanitaria, senza minimamente indicare per quale ragione dovesse essergli concessa; in quale atto ed in quali termini introdusse tali ragioni nel giudizio; sulla base di quali elementi le sue ragioni dovevano ritenersi dal Tribunale vere e veridiche. Il ricorso, in definitiva, finisce nella sostanza per sostenere una tesi così riassumibile: “provengo dalla Nigeria, ergo ho diritto alla protezione umanitaria”: tesi, come ciascun può vedere, totalmente destituita del minimo fondamento giuridico.

3.3. Due considerazioni finali si impongono.

La prima concerne l’allegazione del ricorrente secondo cui sarebbe “notorio” che in Nigeria esiste una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

E’ notorio, invece, l’esatto contrario, e cioè che la situazione di conflitto in Nigeria non investe l’intero Paese, e comunque non investe l’area di provenienza dell’odierno ricorrente ((OMISSIS)), come riferito concordemente da tutte le fonti che si occupano del problema, ed in particolare dall’European Asylum Support Office: da ultimo, nel rapporto sulla “Situazione della sicurezza” in Nigeria (2018), dal quale si apprende che in un anno (dal 1 ottobre 2017 al 30.9.2018) nello stato nigeriano di (OMISSIS) (4,5 milioni di abitanti) sono stati registrati 13 episodi di violenza in danno di civili, con 14 vittime: numeri non maggiori, se non inferiori, a quelli che si registrano nei Paesi Europei, e che solo con una buona dose di nonchalance potrebbero essere definiti “violenza indiscriminata derivante da conflitto armato”, così come richiesto dalla legge ai fini della concessione della protezione sussidiaria.

3.4. La seconda considerazione riguarda il precedente di questa corte richiamato dal ricorrente (Cass. 4455/18), e l’invocata necessità di “bilanciamento” tra la condizione socioeconomica conseguita in Italia dallo straniero qui irregolarmente soggiornante, e quella che la medesima persona troverebbe nel proprio Paese, se espulsa.

Si prescinda pure dalla genericità in facto dell’allegazione del ricorrente (non è dato sapere se il ricorrente lavori, che lavoro svolga, se è incensurato, se ha segnalazioni di polizia, se parla l’italiano, se è alfabetizzato, se ha mostrato l’effettiva volontà di integrarsi, e via dicendo): quel che rileva è che la suddetta allegazione è manifestamente erronea in iure, nella parte in cui vorrebbe sostenere che l’esistenza, nel Paese di origine, di condizioni di benessere non comparabili a quelle italiane, giustifichi di per sè, sempre e comunque, il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Questa Corte per contro, e proprio nella decisione invocata dal ricorrente, ha affermato l’esatto contrario, e cioè che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura “personalizzata” e concreta, e non può mai essere accordato sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01).

4. Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 Cost.. Nella illustrazione del motivo si sostiene la tesi secondo cui la negazione del diritto di asilo costituirebbe ex se violazione dell’art. 10 Cost..

4.1. Il motivo è manifestamente infondato, per l’ovvia ragione che il Tribunale non ha affatto negato in iure il diritto di asilo, ma ha negato in facto che ne ricorressero nel caso i specie i presupposti.

5. Le spese.

5.1. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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