Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33366 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33366
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 31730/18 proposto da:
-) W.L., elettivamente domiciliato a Perugia, via Enrico
Toti n. 32, presso l’avv. Carmela Grillo che lo rappresenta e
difende per procura apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Perugia 19 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25 ottobre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Perugia, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, W.L., cittadino della Sierra Leone, chiese l’ammissione al beneficio della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria, ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.
Dedusse a fondamento dell’istanza di essere esposto, nel suo Paese, al rischio di morte, per essere stato minacciato dagli aderenti ad una organizzazione criminale potente e temuta.
2. Con decreto 25 settembre 2018 Il Tribunale rigettò la domanda di protezione sussidiaria e di quella umanitaria ritenendo non credibili i fatti allegati dal ricorrente.
3. Ricorre per cassazione avverso il suddetto decreto W.L., con ricorso fondato su un motivo.
L’amministrazione è rimasta intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità del ricorso.
1.1. E’ superfluo dar conto del motivo di ricorso, giacchè quest’ultimo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per totale omissione dello svolgimento dei fatti di causa.
In particolare, il ricorso esordisce con l’esposizione di motivi, senza indicare:
-) quali fossero i motivi addotti a sostegno del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
-) con quali motivazioni la domanda fu rigettata dal Tribunale;
-) quali motivi la decisione del Tribunale fu reclamata dinanzi la Corte d’appello.
La mancanza di tali indicazioni, richieste a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3, impedisce a questa Corte di stabilire – sulla base del solo esame del ricorso, come prescritto dalla legge – se le censure prospettate nel ricorso per cassazione siano o non siano nuove.
2. Le spese.
2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.
2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 25 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019