Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33364 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17504/18 proposto da:

-) Z.B., elettivamente domiciliato a Cuorgnè, via Emilio

Alessandrini n. 21/Z, presso l’avv. Mauro Pianasso, che lo

rappresenta e difende per procura apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di

Torino;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Torino 29 dicembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.B., cittadino cinese privo di permesso di soggiorno, chiese al Tribunale per i minorenni di Torino il permesso di soggiorno temporaneo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

Il ricorso per cassazione non indica su quali fatti ed argomenti venne fondata la suddetta domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Torino con decreto 7.5.2018 rigettò il reclamo proposto dal soccombente, sulla base di due rationes decidendi:

(a) da un lato, ritenendo la richiesta strumentale e finalizzata a supplire all’impossibilità per il richiedente di usufruire di qualsiasi altro tipo permesso di soggiorno;

(b) dall’altro, rilevando che il ricorrente era stato detenuto sino al 2015, per essere stato condannato a sedici anni di reclusione per avere commesso diciassette sequestri di persona, con la conseguenza che il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui all’art. 31, comma 3, era impedito dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4.

2. Ricorre per cassazione avverso il suddetto decreto Z.B., con ricorso fondato su quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. Il ricorso è inammissibile per due indipendenti ragioni.

1.2. In primo luogo esso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per una totale omissione dello svolgimento del processo. In particolare, il ricorso esordisce con l’esposizione di motivi, senza indicare:

-) quali fossero i motivi addotti a sostegno del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

-) con quali motivazioni la domanda fu rigettata dal Tribunale;

-) quali motivi la decisione del Tribunale fu reclamata dinanzi la Corte d’appello.

La mancanza di tali indicazioni, richieste a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3, impedisce a questa Corte di stabilire – sulla base del solo esame del ricorso, come prescritto dalla legge – se le censure prospettate nel ricorso per cassazione siano o non siano nuove.

1.3. In secondo luogo il ricorso è inammissibile perchè nessuno dei quattro motivi censura validamente la seconda ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione, e cioè nella specie ostava al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, secondo periodo, a norma del quale “non è ammesso in Italia lo straniero (…) che risulti condannato (…) per reati previsti dall’art. 380 c.p.p., commi 1 e 2”.

Tali reati sono, innanzitutto, quelli per i quali la legge “stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni”, e nel caso di specie il ricorrente è stato condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, per il quale l’art. 630 c.p. prevede la pena da 25 a 30 anni.

E’, pertanto, superfluo esaminare nel merito i quattro motivi di ricorso: infatti, poichè nessuno di essi censura la statuizione appena riassunta, e poichè quest’ultima è di per sè sufficiente a sorreggere la motivazione del decreto impugnato, quest’ultimo non potrebbe in alcun caso essere cassato.

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta. Incidenter tantum, rileva nondimeno questa Corte che ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2012, n. 115, art. 10, comma 2, non è soggetto al contributo unificato il processo “comunque riguardante la prole”, ed in tale categoria di giudizi rientra anche il presente.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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