Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33362 del 24/12/2018

Cassazione civile sez. un., 24/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 24/12/2018), n.33362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2077-2017 proposto da:

BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE MONTEFUSCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLAMARE DI STABIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DONATANGELO CANCELMO;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE

DI STABIA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3757/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal Presidente DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, il quale conclude che va dichiarata la

giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La Banca di Credito Popolare, soc. coop. per azioni, quale tesoriere del Comune di Castellammare di Stabia, proponeva ricorso davanti al Tar della Campania chiedendo l’annullamento della deliberazione n. 21 del 24.5. 2016 adottata dal Commissario straordinario dello stesso comune, delle relazioni istruttorie in data 9 maggio 2016 a firma del dirigente del settore avvocatura e del dirigente del primo settore, nonchè di tutti gli atti presupposti connessi con cui era stato delegato il riconoscimento di debiti fuori bilancio nonchè di compensi e onorari. Con la deliberazione commissariale impugnata (n. 21/2016) il Commissario straordinario del Comune di Castellammare di Stabia, sulla scorta delle indicate relazioni istruttorie, contestava al tesoriere di aver provveduto, negli anni 2013, 2014, 2015, successivamente alla dichiarazione di dissesto dell’ente, al pagamento di importi oggetto di ordinanze di assegnazione di somme detenute presso il tesoriere medesimo, in violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 248 e segg. e, quindi, anche in pretesa violazione degli obblighi contrattuali scaturenti dalla convenzione di tesoreria.

Hanno resistito in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Amministrazione comunale che ha eccepito il difetto di giurisdizione in capo al Tar, a favore della Corte dei Conti in quanto, afferma, si è sostanzialmente introdotto un giudizio di conto; la Banca di Credito Popolare propone regolamento preventivo di giurisdizione e il Comune di Castellammare di Stabia resiste con controricorso; il P.G. chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo; è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che:

Il provvedimento impugnato contesta al tesoriere comunale, concessionario di un servizio pubblico (cfr Cass. S.U. n. 8113/2009) un grave inadempimento nello svolgimento del rapporto concessorio (in particolare violazione dell’art. 248, comma 2 T.U.E.L.). Ai fini della giurisdizione giova premettere che ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e soprattutto per effetto dell’art. 103 Cost., comma 2, la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, materie che sono individuate dal concorso di due elementi: la natura pubblica dell’ente ed il carattere pubblico del danaro o del bene oggetto della gestione. E’ da precisare che il secondo comma del citato art. 103, nel riservare alla Corte dei Conti le materie di contabilità pubblica, ha assunto di questa, sotto l’aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva cioè sia dei giudizi di conto che di responsabilità. Giudizi che, a parte la possibile distinzione per l’oggetto ed entro certi limiti per i soggetti (agenti contabili ed impiegati amministrativi) hanno lo scopo di reintegrare l’erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi (cfr. Corte Cost. 17.11.1982 n.185). La giurisdizione contabile inizialmente costituita dai giudizi di conto ha quindi assunto progressivamente una portata più generale comprensiva dei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione, sì da abbracciare tutte le controversie direttamente connesse alla materia contabile. Nel caso di specie si verte innegabilmente in tema di contabilità pubblica, stante la pacifica qualifica di tesoreria comunale e la natura pubblica del denaro (dello stesso ente) gestito dalla predetta.

Il Comune di Castellammare di Stabia contestava, in particolare, al tesoriere di aver provveduto, negli anni 2013, 2014, 2015, al pagamento di importi oggetto di ordinanze di assegnazione di somme detenute presso il tesoriere medesimo, in violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 248 e segg..

Trattasi di controversia strettamente attinente alla materia contabile in quanto, sul presupposto dell’obbligo del tesoriere di custodire le somme riscosse e di consegnare poi al comune il saldo attivo, si fa chiaramente valere l’inosservanza di una obbligazione inerente al rapporto di tesoreria, il cui adempimento è volto a realizzare la fase esecutiva e terminale del rapporto stesso. In concreto si chiede l’accertamento della responsabilità del tesoriere per debito di gestione e si chiede la condanna dello stesso ai danni corrispondenti alla mancata disponibilità delle somme non consegnate al comune ed alle conseguenze ulteriori derivanti dal tardivo versamento delle stesse. Oggetto del giudizio è pertanto la responsabilità del tesoriere e la determinazione dell’intero pregiudizio patrimoniale subito dal Comune per violazione degli obblighi specifici incombenti in capo al tesoriere. Deve, quindi, essere affermata la giurisdizione della Corte dei Conti.

La peculiarità della vicenda e la non univocità della giurisprudenza costituiscono valide ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti e compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2018

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