Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33360 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 26/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 691/2016 proposto da:
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia, in
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Franco Michelini Tocci n. 50,
presso lo studio dell’Avvocato Marco Visconti, che la rappresenta e
difende unitamente all’Avvocato Giuseppe Pea giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.a.s.;
– intimato –
avverso il decreto n. 6377/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA depositata
il 03/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’inammissibilità per carenza
d’interesse o, nel merito, accoglimento per quanto di ragione con
riferimento alla sola legittimazione;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Marco Visconti che ha chiesto di
rinunciare agli atti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dalla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Venezia e Provincia con esclusione della somma richiesta a titolo di contributo per la previdenza complementare dei lavoratori che aderivano al fondo Prevedi.
2. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 3 dicembre 2015, rigettava l’opposizione proposta dalla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Venezia e Provincia ritenendo che non vi fosse alcun elemento per sostenere che la stessa fosse legittimata a insinuarsi, oltre che per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, anche per il credito vantato da un soggetto giuridico diverso quale era il fondo previdenziale Prevedi, a differenza di quanto avveniva per il singolo lavoratore, il quale poteva non solo chiedere direttamente al fondo di integrare i contributi omessi, ma anche far valere in via surrogatoria la posizione creditoria del fondo in ipotesi di sua inerzia.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Venezia e Provincia al fine di far valere due motivi di impugnazione.
L’intimato fallimento (OMISSIS) non ha svolto alcuna difesa.
La sesta sezione di questa Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per decidere la controversia in camera di consiglio, rinviando la causa in pubblica udienza avanti a questa sezione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. All’udienza odierna il difensore, in virtù dei poteri conferitigli con la procura alle liti, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione già presentato.
Una simile rinuncia non consente di procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, essendo stata compiuta oralmente in udienza e non invece nella forma scritta prescritta dall’art. 390 c.p.c..
La rinuncia operata, seppur irrituale, vale tuttavia a rendere palese il sopravvenuto venir meno dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del processo in questa sede.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non è necessario assumere alcuna statuizione in merito alla regolazione delle spese di lite, dato che il fallimento intimato non si è costituito in questa sede processuale.
La carenza sopravvenuta dell’interesse all’impugnazione esime il ricorrente dal pagamento del raddoppio del contributo (cfr. Cass. n. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018