Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3336 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3336 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 28149-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

SCAMARDELLA VINCENZO, elettivamente domiciliato in
2017
2586

ROMA, VIA G PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE;
– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 09/06/2016;

/51r

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore generale GIANFRANCO SERVELLO, che

ha chiesto il rigetto.

Rilevato che :
è stato impugnato il decreto

della Corte di Appello

di Roma depositato in data 9.6.2016 e notificato, col quale
veniva rigettata l’opposizione proposta dal Ministero della
Giustizia avverso il precedente decreto, di cui in atti,

aveva accolto il ricorso per la condanna della medesima
P.A. al pagamento di indennizzo in favore dell’odierna parte
controricorrente per la non ragionevole durata del processo
di cui in atti.
Il ricorso del Ministero è fondato su due ordini di motivi ed è
resistito con controricorso della parte intimata.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in
relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c., sostenendo …quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in
contrario avviso”-

l’inapplicabilità della sospensione ex L.

n. 742/”69 ai termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.

emesso dal Consigliere designato di quella Corte e che

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il
vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n.
89/2001 in relazione all’art. 360, co. I, n. 4 c.p.c..
3.- I due motivi innanzi esposti possono essere trattati, per
ragioni di opportunità, congiuntamente.
nella sostanza, mirano -pur se con distinte

prospettazioni, ma analogo fine-

a far affermare la

decadenza dai termine per la proposizione del ricorso ex L.
n. 89/2001.
ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci
riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio e del prinicpio su cui si fonda la
decisione gravata;
e, quindi, sul fatto (richiamato dalla Corte territoriale)
dell’univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante
volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il
diritto.

Essi,

Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di
pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.

Il ricorso, con entrambi i suoi motivi qui congiuntamente in
esame, tende ad ottenere una pronuncia contraria

decreto impugnato innanzi a questa Corte (e che, come
detto, risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla
P.A. ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la
questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata..

5

all’orientamento, ormai consolidato, cui faceva riferimento il

Le stesse S.U. di questa Corte,

con sentenza n.

17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del

termine in questione e la sua sottoposizione al regime della
sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969
e succ. modif..

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione in
favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e,

quindi, di quanto dalla stessa previsto in ordine al
versamento di ulteriore importo.

P.Q.M.
La Corte
rigetta ii ricorso

e condanna l ‘amministrazione

ricorrente al pagamento in favore della

parte

controricorrente delle spese del giudizio, determinate
in C 800,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
18 ottobre 2017.

.p Presidente
:

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Il ricorso è, pertanto, dei tutto infondato e va respinto.

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