Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3336 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25732-2018 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MINERVA 1,

presso lo studio dell’avvocato LUCAFRANCESCO CAMINITI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ERNESTO CRISCUOLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Napoli Nord, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di ATP, con sentenza n. 811 del 2018, rigettava il ricorso proposto da V.R., ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, volto all’accertamento dei requisiti sanitari dell’assegno di invalidità;

avverso il provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione V.R., con quattro motivi, illustrato con memoria;

l’INPS ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver il giudice confuso la patologia dedotta, per la prima volta, in sede di opposizione (sindrome vertiginosa) con quella, invece, evidenziata in sede di osservazioni alla bozza di CTU (sindrome del tunnel carpale);

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 è dedotta violazione dell’art. 445 bis c.p.c., dell’art. 132c.p.c. nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, con nullità della sentenza e/o del procedimento, per essere la sentenza priva dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto con riferimento alle censure svolte nel ricorso in opposizione; è riproposto, sotto diverso profilo, l’omesso esame della patologia della sindrome vertiginosa, indicata nel ricorso in opposizione;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 149 disp. att. c.p.c. e all’art. 445 bis c.p.c., non avendo il giudice acquisito la documentazione prodotta all’udienza dell’8.11.2017; in particolare, il Tribunale “esaminava la stessa e si riservava. All’esito riteneva la causa matura per la decisione” senza pronunciarsi sull’acquisizione o meno dei documenti medesimi;

con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. nonchè violazione e falsa applicazione della prima parte del D.M. 5 febbraio 1992, ed ancora del D.L. n. 509 del 1988, artt. 5 e 4; i rilievi, nella sostanza, investono le modalità di calcolo della percentuale invalidante; si assume che, erroneamente, il CTU, all’esito delle osservazioni, avrebbe giustificato l’omessa valutazione di alcune patologie, assumendone un’efficacia invalidante inferiore al 10%;

i motivi, strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili;

tutte le censure difettano di specificità; si assume, in via principale, come illustrato in relazione ai singoli motivi, un errore del giudice nell’individuazione delle patologie da considerare ai fini dell’accertamento sanitario domandato; nella sostanza, si denuncia l’omessa valutazione degli aggravamenti dedotti in sede di opposizione; si denuncia, nel prosieguo, il grado di invalidità complessivamente attribuito;

in particolare, secondo la parte ricorrente, il Tribunale di Napoli Nord avrebbe ritenuto già valutata dal consulente nominato in sede di ATP, sulla base delle osservazioni svolte alla sua relazione, la sindrome vertiginosa che, viceversa, risultava allegata, per la prima volta, in sede di opposizione all’ATP;

la descritta censura, così come ogni altra sviluppata in ordine agli esiti del raggiunto accertamento, tuttavia, non è sorretta dalla trascrizione nè della consulenza tecnica, nè delle osservazioni svolte alla stessa dalla parte, nè, ancora, dalla riproduzione dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 445 c.p.c., comma 6, non riportato neppure nei passaggi, a tale fine, salienti;

trattasi di omissioni che si pongono in contrasto con gli oneri di completezza sanciti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., n. 4, che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi della medesima norma, nn. 1, 2 e 4, di riprodurre in ricorso il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale, oltre ad indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8877 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015); la conseguenza è che, in caso di violazione anche di uno soltanto di tali oneri, il ricorso è inammissibile (Cass. n. 19048 del 2016);

deve aggiungersi, quanto ai denunciati profili di presunta carenza motivazionale (art. 360 c.p.c., n. 5) e di difetto di motivazione (360 c.p.c., n. 4), che gli stessi non risultano illustrati secondo i principi di Cass., sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014 (costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) e neppure evidenziano una carenza o contraddizione irrimediabile atta a integrare violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., sez. un., n. 8053 citata); la sentenza impugnata, infatti, rende chiaramente evincibile l’iter logico che ha condotto alla decisione;

deve anche osservarsi, con particolare riferimento al terzo motivo, come i rilievi omettano di considerare che il Tribunale, sia pure implicitamente, ha valutato la documentazione di cui si era richiesta la acquisizione e giudicato la stessa non rilevante ai fini della decisione; il giudizio (implicito) di irrilevanza della prova documentale costituisce giudizio di fatto, inerendo ai fatti materiali da provare in causa, non censurato nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente;

in definitiva, in base alle svolte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con esclusione di statuizioni sulle spese a carico della ricorrente, in presenza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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