Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3336 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 04/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

COSTRUZIONI DEAN SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARAVELLI, 21, presso

lo studio dell’avvocato MARESCA E ASSOCIATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI MONACO GIUSEPPE con studio in SANTA MARIA CAPUA

VETERE, VIA CASERTA, 3 (avviso postale), e con procura speciale

notarile del Not. Dr. MILILOTTI SERGIO in FRATTAMINORE, rep. n. 31101

del 22/10/2007;

– resistente con procura speciale notarile –

avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DI MONACO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

ricorso Ministero, accoglimento ricorso Agenzia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13.4.2005. la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in riforma della decisione della Commissione Tributaria provinciale, annullava l’avviso di accertamento relativo all’IRPEG ed all’ILOR, per l’anno 1992. oltre sanzioni ed interessi, ritenendo, anche alla stregua dell’acquisita documentazione, provata la tesi della contribuente Costruzioni De.AN. S.r.l., in liquidazione, secondo cui l’accertamento dall’Ufficio era basato su un mero errore materiale nella registrazione di una fattura.

Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. L’intimata non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte del pregresso grado di giudizio: a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999. n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001 spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte, o, come nella specie, nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Col primo motivo, l’Agenzia, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 censura l’impugnata sentenza per non aver dichiarato, in accoglimento dell’eccezione dell’Ufficio, l’inammissibilità dell’appello avversario, data l’assenza di motivi specifici in relazione alla valutazione del materiale probatorio compiuto dai giudici di primo grado.

Il motivo è infondato. L’esame diretto dell’atto di appello, consentito a questo giudice di legittimità, vertendosi in tema di “error in procedendo” (Cass. n. 1456/2004; n. 2746/2007), conferma quanto già desumibile dalla stessa prospettazione del vizio ad opera della ricorrente, e, cioè, che le censure mosse alla sentenza di primo grado hanno riguardato l’intero iter argomentativo svolto dai primi giudici, avendo la Società contribuente sostenuto, con l’atto d’appello, che il libro giornale era idoneo a documentare l’errore materiale nell’annotazione, quale vendita, della fattura di acquisto di L. 40.000.000, “id est” il presupposto della rettifica, e così contestato la valutazione delle prove, compiuta dalla CTP, ed investito, per il riesame della questione, il giudice d’appello.

Col secondo motivo, l’Agenzia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c. o, gradatamele, difetto motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, evidenziando che, nel limitarsi ad affermare che “dall’esame della documentazione già prodotta e di quella rinveniente dall’ordinanza, verificata la capacità probatoria della stessa, ritiene che le tesi di parte appellante siano supportate dagli elementi in atti”, la decisione impugnata appare tanto apodittica da sembrare apparente, e, comunque, non da conto delle ragioni sottese alla ritenuta natura di prova certa dello storno della fattura in contestazione, la cui corretta valutazione avrebbe dovuto condurre, al contrario, a confermare l’erroneità dell’annotazione,tra i costi, del corrispettivo da essa attestata.

Il motivo è infondato. A mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 – la cui formulazione è quasi del tutto identica a quella dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – la sentenza della Commissione tributaria deve contenere, tra l’altro, la “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, e l’art. 118 disp. att. c.p.c. – applicabile anche al rito tributario in forza del rinvio materiale alle norme del codice di rito “compatibili” operato dall’art. 1, comma 2, del predetto decreto delegato- dispone, inoltre (comma 1), che “la motivazione della sentenza di cui all’art. 132 numero 4 del codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”. Costituisce costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, quello secondo cui l’estrema concisione della motivazione in diritto determina la nullità della sentenza, solo quando rende impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. n. 13990/2003), mentre, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice del merito sufficiente e adeguata, basta che siano indicate le ragioni del convincimento cui egli è pervenuto, dovendosi, in questo caso, ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esso (cfr. Cass. n. 2272/2007), con la precisazione che per cogliere l’esatto contenuto di una decisione è necessario intenderne la portata nell’ambito dell’intera motivazione, perchè solo tale procedimento consente di stabilire la esistenza o meno di denunciati vizi di motivazione.

Alla luce dei su riportati principi, la impugnata sentenza è immune dalle censure che le sono rivolte e che muovono dall’errore di considerare l’argomento, sopra testualmente riportato, avulso dall’intero contesto in cui è stato reso. Il compiuto esame della sentenza consente, invero, di affermare che la considerazione censurata costituisce la conclusione del ragionamento svolto dalla Commissione regionale, che, dopo aver esposto l’assunto della contribuente (secondo cui la rettifica non doveva aver luogo perchè fondata su un errore di trascrizione, emendato mediante rettifica del 31.12.1992, con scrittura di storno sul libro giornale, pag. 86), ha qualificato “non del tutto ortodossa tuttavia corretta nella sostanza” la procedura attuata dalla stessa (storno del costo indebito, inserimento del ricavo non contabilizzato nel coacervo delle rimanenze finali di “lavori in corso di esec. R.F.” in Bilancio, emissione nel 1993 della fattura n. 1/93 dell’importo corrispondente ai ricavi originariamente non contabilizzati) ed ha, appunto, ritenuto provata la tesi della ricorrente, all’esito della valutazione degli atti prodotti e di quelli acquisiti a seguito di emissione di ordinanza “ad hoc” (copia autentica dell’inventario e delle rimanenze materiali e lavori in corso d’opera alla data del 31.12.92, la fattura n. 1/93 e il registro Iva vendite per il 1993), con ciò, implicitamente, disattendendo le contrarie argomentazioni dell’Ufficio. La questione del valore da riconnettere alla documentazione esaminata dalla Commissione regionale rispetto alle risultanze del bilancio – preminenti, secondo la ricorrente – non può trovare ingresso in questa sede, perchè intesa a sollecitare il riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte dei giudici del merito, che sfugge al giudizio di legittimità, quando, come nella specie, la relativa valutazione sia sufficientemente motivata.

La Corte ravvisa giusti motivi, in considerazione dell’errore della contribuente nella registrazione della fattura e del metodo col quale lo ha emendato, che hanno dato causa all’accertamento dell’Ufficio ed alle opposte decisioni dei giudici del merito, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA