Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3336 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4038-2009 proposto da:

LOMBARDI ECOLOGIA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, L.V., L.N., L.P., OPUS

GAS METANO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAMASCELLI ANTONIO giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2006 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA

depositata il 20/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato DAMASCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Lombardi ecologia s.r.I. e Opus gas metano s.r.l., entrambe società a ristretta base azionaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e i soci (nella quota del 33% ciascuno) L.V., L.P. e L.N., ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 144/02/06 dep. il 20.12.2007, che ha accolto, previa riunione, gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate contro cinque sentenze della Commissione tributaria provinciale di Bari, pronunciate su impugnazione di avvisi di accertamenti emessi nei confronti delle società e dei soci (ai fini Irpeg, Ilor, Irpef, per l’anno 1996).

A base degli accertamenti una verifica fiscale condotta sulla società cooperativa Ecoservice, ritenuta inesistente, e utilizzata come cartiera da Lombardi Ecologia srl, cui veniva contestata contabilizzazione per operazioni inesistenti, con conseguente rideterminazione del reddito d’impresa (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. c)).

Con separata verifica a carico della Opus Gas Metano srl veniva contestata la contabilizzazione di fatture emesse dalla cooperativa Ecoservice, con recupero a tassazione dei costi, in quanto riferiti ad operazioni inesistenti; ai soci veniva accertato pro quota il maggior reddito accertato alle due società.

La CTP di Bari accolse i ricorsi delle due società (sentenze n. 167 e n. 168, sez. 4^ del 2004) e conseguentemente quelli dei soci (n. 169, 170 e 171 sez. 4^ del 2004), con sentenza poi riformata dalla sentenza impugnata.

La CTR ha in particolare disatteso la dedotta violazione del D.P.R. n. 500 del 1973, art. 43, comma 3, in quanto alla data di notifica del primo avviso di accertamento l’Ufficio non era a conoscenza di fatti accertati successivamente dalla Guardia di finanza e riportati nel secondo avviso di accertamento, notificato successivamente; ha escluso la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) e d), avendo l’Ufficio fornito la prova (con presunzioni gravi, precise e concordanti) della inesistenza operativa della Ecoservice intestataria di conto corrente, nonostante gli elevatissimi importi incassati) e quindi della fittizietà delle operazioni fatturate alle società Lombardi ecologia e Opus gas metano; ha ritenuto irrilevante tutta la documentazione depositata dalle due società al fine di dimostrare l’effettività delle operazioni intercorse con la Ecoservice; ha infine escluso ogni correlazione fra costi e ricavi.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono omesso esame di fatti controversi e decisivi; per avere la CTR riunito i gravami, senza accertare la ricorrenza dei presupposti e delle ragioni della connessione; ciò in quanto trattasi di sentenze diverse, originate da differenti accertamenti nei confronti di diversi soggetti e basati su differenti processi verbali.

Il motivo è infondato a parte la considerazione che, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria e non decisoria, non è suscettibile di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari – ricorrendo nel caso in esame le condizioni per la riunione dei giudizi relativi a questioni connesse, riguardanti la contabilizzazione da parte delle due società (svolgenti analoga attività e con analoga compagine sociale), di costi ritenuti fittizi per prestazioni della cooperativa Ecoservice, risultata cartiera. Rientra infatti nei poteri del giudice tributario disporre la riunione di giudizi relativi a sentenze diverse che affrontano questioni collegate fra loro. Questa Corte ha statuito che nel contenzioso tributario a riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse costituisce ipotes di riunione ex art. 274 c.p.c. – applicabile a processo tributano in basa al generale rinvio operato dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, (Cass. n. 2013 de 11/02/2003), in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto.

2. Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento notificato alla Lombardi Ecologia srl non ricorrendone le condizioni. Un accertamento di secondo grado in forma progressiva è infatti legittimo solo se gli elementi posti a base del nuovo accertamento non erano conoscibili e utilizzabili al momento in cui è stato notificato il primo avviso di accertamento.

3. Anche questo motivo è infondato.

L’ampia dizione utilizzata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, che richiede (genericamente) la sopravvenienza di “nuovi elementi” per l’emissione dell’accertamento integrativo, legittima il ricorso all’avviso di accertamento integrativo allorchè successivamente all’accertamento originario, l’Ufficio venga a conoscenza di elementi fattuali, probatoriamente rilevanti, sconosciuti al momento della emissione dell’avviso originario. La norma indicata non può infatti essere restrittivamente interpretata quale sopravvenienza di “nuovi elementi reddituali”, poichè l’emersione di nuove poste imponibili legittima senz’altro l’adozione di un autonomo avviso di accertamento.

Nel caso in esame, la CFR ha statuito con congrua motivazione che “al momento della notifica del primo avviso (1.2.2002) l’Ufficio non poteva essere a conoscenza di fatti che la GGFF ha rilevato successivamente e ciò in quanto i “fatti ed elementi” riportati nel secondo avviso di accertamento erano scaturiti da pvc notificato alla parte in data 11.12.2002 e quindi in un momento largamente successivo alla notifica del primo accertamento”.

Il contenuto preclusivo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, deve essere pertanto limitato al divieto, rebus sic stantibus, di emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della semplice rivalutazione o maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all’Ufficio al momento della emissione dell’avviso originaria (Cass 576 del 15/01/2016; n. 11421 del 03/06/2015; n. 8029 del 03/04/2013).

4. Col terzo motivo si deduce omessa motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) riguardo alla posizione delle due società (Lombardi ecologia s.r.l. e Opus Metano s.r.l.), non avendo a CTR esaminato la documentazione (16 fatture della soc. coop. Ecoservice; contratto d’appalto fra Lombardi ecologia s.r.l. ed Ecoservice; sentenza di archiviazione nei confronti di Opus Gas s.r.l. e dissequestro delle fatture), idonea a dimostrare la reale esistenza della Ecoservice e l’effettività dei servizi resi: prove idonee a confermare la deducibilità dei costi.

5. Col quarto motivo si denunzia omessa motivazione sul fatto decisivo, attinente alla posizione della Opus Gas Metano s.r.l., costituito dall’omesso esame dei documenti (contestazione del reato di interposizione e intermediazione di manodopera e successivo provvedimento di archiviazione). rilevanti ai fini dell’accertamento dell’effettività delle prestazioni rese.

6. Entrambi i motivi vanno respinti, avendo la CTR congruamente motivato sulla posizione delle due società (Lombardi Ecologia s.r.l. e Opus Gas Metano s.r.l.) e sulla inesistenza operativa della cooperativa Ecoservice, indicando gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, basato sull’esame delle prove offerte dall’Ufficio (pvc e loro allegati, oltre alle presunzioni gravi precise e concordanti espressamente analizzate) e facendo riferimento a “tutta la documentazione” depositata dalle due società, da cui si evinceva la natura fittizia delle operazioni fatturate alle società Lombardi s.r.l. e Opus Gas s.r.l. dalla Ecoservice, che nonostante gli elevatissimi importi incassati dalle due società non risultava intestataria di un conto corrente (fatto questo genericamente contestato ma non dedotto nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. posto a conclusione del motivo).

La sentenza non è pertanto censurabile, in quanto sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (v. tra le altre Cass. n. 656/2014, 14068/2014), anche con riferimento ai rilievi penali del pvc riferiti alla Opus metano s.r.l. (relativi al reato, poi archiviato, di intermediazione e interposizione di manodopera), dai quali la ricorrente intenderebbe fornire indirettamente la prova della reale esistenza della cooperativa Ecoservice e dei servizi da questa prestati. A parte l’autonomia del processo tributario rispetto al processo penale, infatti, incombe sul contribuente l’onere di superare la presunzione di fittizietà delle operazioni contestate e dimostrare la veridicità del rapporto sostanziale posto a fondamento delle fatture (Cass. n. 9108/2012), con idonea prova contraria, che non può essere costituita da teoriche illazioni che hanno solo un incerto e astratto riferimento al rapporto sostanziale.

Non sussistono pertanto i dedotti vizi di motivazione, attraverso i quali i ricorrenti intendono proporre una diversa interpretazione dei fatti, come coerentemente esaminati e motivati dalla CTR.

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 6.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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