Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33359 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 26/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 8123/2015 proposto da:
F.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle
Provincie n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Antonella Valeri,
rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Giovanna Cannatella e
F.A. giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Sicilcassa S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona
dei commissari liquidatori pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Bernardo Mattarella giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 538/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO
depositata in data 1/4/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’inammissibilità, con
assorbimento del terzo motivo o in subordine rigetto:
udito, per il ricorrente, l’Avvocato F.A. che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 30 gennaio 2008, accoglieva l’opposizione proposta dall’Avv. F.N. e ammetteva al passivo di Sicilcassa s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. Tesoro 5 settembre 1997, il credito, ulteriore rispetto a quello già riconosciuto dai Commissari liquidatori, di Euro 24.199,74 in sede chirografaria.
2. La Corte d’Appello di Palermo, dopo aver rilevato che il Tribunale aveva ammesso il credito in assenza di qualsiasi documentazione, accoglieva l’impugnazione proposta da Sicilcassa s.p.a. in L.c.a. e in riforma della sentenza impugnata, con sentenza in data depositata in data 1 aprile 2014, rigettava l’opposizione a stato passivo proposta dall’Avv. F..
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questo pronuncia l’Avv. F.N. affidandosi a tre motivi di impugnazione.
Ha resistito con controricorso Sicilcassa s.p.a. in l.c.a..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 380 bis.1 c.p.c..
La sesta sezione di questa Corte, dopo aver rilevato che la memoria di parte ricorrente sollecitava un approfondimento della questione della tempestività del ricorso per cassazione alla luce della normativa di diritto comunitario ivi richiamata, ha ritenuto l’opportunità di rimettere il vaglio della controversia in pubblica udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Occorre rilevare, in limine, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in via preliminare dalla difesa della procedura controricorrente.
E’ pacifico fra le parti che l’Avv. F., dopo aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata in data 9 gennaio 2015, abbia notificato il proprio atto di impugnazione il 10 marzo 2015, quando oramai era interamente decorso il termine dimidiato di trenta giorni previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, comma 2 e art. 325 c.p.c. per la presentazione del ricorso per cassazione.
Non assume alcuna importanza in questa sede l’intervenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. n. 181 del 2015, art. 1,comma 30, del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, comma 2, in quanto tale norma, entrata in vigore in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, non troverebbe comunque applicazione, a mente del successivo art. 3, comma 3, alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Nè è possibile fare richiamo, al fine di disapplicare la norma regolante i termini di proposizione del ricorso in sede di legittimità, alla direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014, istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che non contiene alcuna disposizione incondizionata e sufficientemente precisa a questo proposito.
5. L’intervenuta decadenza dall’impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso in esame, le cui doglianze rimangono assorbite da un simile rilievo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018