Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33359 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 26/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8123/2015 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle

Provincie n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Antonella Valeri,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Giovanna Cannatella e

F.A. giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Sicilcassa S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona

dei commissari liquidatori pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Bernardo Mattarella giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 538/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

depositata in data 1/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’inammissibilità, con

assorbimento del terzo motivo o in subordine rigetto:

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F.A. che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 30 gennaio 2008, accoglieva l’opposizione proposta dall’Avv. F.N. e ammetteva al passivo di Sicilcassa s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. Tesoro 5 settembre 1997, il credito, ulteriore rispetto a quello già riconosciuto dai Commissari liquidatori, di Euro 24.199,74 in sede chirografaria.

2. La Corte d’Appello di Palermo, dopo aver rilevato che il Tribunale aveva ammesso il credito in assenza di qualsiasi documentazione, accoglieva l’impugnazione proposta da Sicilcassa s.p.a. in L.c.a. e in riforma della sentenza impugnata, con sentenza in data depositata in data 1 aprile 2014, rigettava l’opposizione a stato passivo proposta dall’Avv. F..

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questo pronuncia l’Avv. F.N. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso Sicilcassa s.p.a. in l.c.a..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 380 bis.1 c.p.c..

La sesta sezione di questa Corte, dopo aver rilevato che la memoria di parte ricorrente sollecitava un approfondimento della questione della tempestività del ricorso per cassazione alla luce della normativa di diritto comunitario ivi richiamata, ha ritenuto l’opportunità di rimettere il vaglio della controversia in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Occorre rilevare, in limine, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in via preliminare dalla difesa della procedura controricorrente.

E’ pacifico fra le parti che l’Avv. F., dopo aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata in data 9 gennaio 2015, abbia notificato il proprio atto di impugnazione il 10 marzo 2015, quando oramai era interamente decorso il termine dimidiato di trenta giorni previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, comma 2 e art. 325 c.p.c. per la presentazione del ricorso per cassazione.

Non assume alcuna importanza in questa sede l’intervenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. n. 181 del 2015, art. 1,comma 30, del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, comma 2, in quanto tale norma, entrata in vigore in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, non troverebbe comunque applicazione, a mente del successivo art. 3, comma 3, alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Nè è possibile fare richiamo, al fine di disapplicare la norma regolante i termini di proposizione del ricorso in sede di legittimità, alla direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014, istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che non contiene alcuna disposizione incondizionata e sufficientemente precisa a questo proposito.

5. L’intervenuta decadenza dall’impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso in esame, le cui doglianze rimangono assorbite da un simile rilievo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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