Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33359 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33283/2018 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in Rovereto Corso Rosmini 84

presso lo studio dell’Avv.to T.S. che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Verona, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 da Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trento sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 16/10/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.T. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, perchè il richiedente asilo aveva presentato analoga domanda di protezione in altro paese dell’Unione Europea cioè la Romania che l’aveva respinta.

Avverso il decreto del Tribunale di Trento ha proposto ricorso per cassazione A.T. affidato ad un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente censura il decreto per violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 e artt. 3,4, 17, 20, 21 e 23 del Regolamento di Dublino 604/2013 perchè il Tribunale di Trento ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto la domanda, basata sui medesimi fatti, era già stata presentata e respinta da altro Stato dell’Unione Europea, come dichiarato dallo stesso ricorrente, atteso quanto disposto dal Regolamento di Dublino III, art. 3, Regolamento UE n. 604/2013,che prevede che la domanda di asilo non possa essere presentata in più di uno Stato membro e debba essere esaminata dallo Stato ove il richiedente abbia fatto ingresso nella UE.

Sostiene il ricorrente che il Giudice ordinario non sarebbe competente a decidere sulla fase amministrativa e sull’ammissibilità della domanda di protezione, spettante alla autorità amministrativa, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 3, comma 3 e art. 26, comma 3 e precisamente all’Unità Dublino operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno che aveva il potere di decidere sulla competenza del giudice che doveva esaminare la domanda.

Il ricorso è fondato, alla stregua dell’orientamento affermato da questa Corte in S.U. n. 8044 del 30/3/2018, sez. 1 n. 31675 del 2018, e più recentemente Cass. sez. 1 n. 22316 del 2019, secondo le quali l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. (In particolare in 31675/2018 è stato cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendosi incompetente, ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale dello straniero entrato in territorio Europeo varcando il confine della Grecia sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta non in Italia, ma in Grecia).

Ne consegue la cassazione con rinvio della pronuncia al Tribunale di Trento in diversa composizione, che provvederà ad esaminare l’oggetto del giudizio, ed a cui si demanda di provvedere anche in punto di spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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