Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33357 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29932/2014 proposto da:

P.B., P.A.R., elettivamente domiciliati in Roma,

Via degli Scipioni n.94, presso lo studio dell’avvocato Fiore

Giovanna, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Barbieri Bianca, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca Popolare di Ancona S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata Roma, Via Giovanni Paisiello

n. 15, presso lo Studio Legale Associato Avv.ti Stoduto Ripoli

Sarti, rappresentata e difesa dall’avvocato Mocchegiani Paolo,

giusta procura in calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 894/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– con ricorso del 22/12/2014 P.B. ed P.A.R. avevano impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona in epigrafe indicata nei confronti della Banca Popolare di Ancona, che aveva resistito con controricorso;

– con atto sottoscritto da P.A.R., in proprio e quale erede di P.B., nonchè da P.G. e P.A., quali eredi di P.B., dopo la fissazione della data dell’adunanza camerale, ma prima dello svolgimento, questi hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

– con atto sottoscritto dal procuratore speciale la controricorrente ha accettato la rinuncia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– le parti hanno rinunciato al ricorso con conseguente accettazione;

– in conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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