Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33354 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30073/2014 proposto da:

U.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Conti

Rossini n.26, presso lo studio dell’avvocato D’Urbano Paolo, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via di

Priscilla n.128, presso lo studio dell’avvocato Barretta Alessandro,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

U.B.I. BANCA – Unione di Banche Italiane S.C.P.A., già Banche

Popolari Unite S.c.p.A. – BPU Banca, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ombrone n.14, presso lo studio dell’avvocato La Scala Giuseppe F.

M., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Faggella

Pellegrino Antonio Christian, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3494/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato l’11 novembre 2002, U.D. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Banca Cooperativa Popolare del Commercio e Industria s.r.l. e V.G., chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di Euro 1.928.553,13, oltre interessi legali, ed al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta inadempiente dell’istituto di credito e del V., nella sua qualità di procuratore dell’attrice. Il Tribunale adito, con sentenza n. 24979/2005, rigettava la domanda, escludendo la sussistenza di una condotta inadempiente dell’istituto di credito e del V..

2. Con sentenza n. 3494/2014, depositata il 26 maggio 2014, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello principale della U. e dichiarava inammissibile, poichè tardivamente proposto, il gravame incidentale del V.. La Corte condivideva, nel merito, il percorso argomentativo del Tribunale circa l’esclusione degli addebiti mossi dalla correntista alla banca, e riteneva che il V. avesse legittimamente agito in virtù dei poteri conferitigli dalla U. con la procura dell’11 ottobre 1995.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso U.D. nei confronti della UBI Banca – Unione di Banche Italiane s.c.p.a. (già Banche Popolari Unite e Banca Cooperativa Popolare del Commercio e Industria s.r.l.) e di V.G., affidato a sei motivi. I resistenti hanno replicato con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, U.D. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Lamenta la ricorrente che l’impugnata sentenza, al fine di escludere la responsabilità dei convenuti in primo grado (la banca ed il V.), abbia fatto ricorso ad una duplice presunzione, incorrendo, peraltro, nella violazione delle norme succitate.

1.1.1. La prima presunzione si incentra, invero, sul fatto che essendo la U. ed il V. coniugi, la moglie – alla quale apparteneva il patrimonio investito nelle operazioni finanziarie in contestazione, gestito dal marito in forza di procura rilasciatagli in data 11 ottobre 1995 – “non poteva non essere stata resa edotta dell’andamento del suo conto corrente (n. (OMISSIS)) e del connesso conto di deposito di titoli (n. (OMISSIS))”, giacchè il rapporto di coniugio induce legittimamente a ritenere che il marito l’abbia costantemente informata dell’andamento dei suoi rapporti patrimoniali. Deduce, per contro, la istante che difetterebbe, nella specie, il fatto noto dal quale inferire quello ignoto, secondo il modulo prefigurato dall’art. 2727 c.c., non potendo tale fatto noto individuarsi nella “sincerità tra i coniugi”, tutt’altro che certa ed indiscussa nella realtà.

1.1.2. La seconda presunzione concerne il fatto ignoto – da comprovare – che la banca avrebbe omesso di inviare alla U. “le comunicazioni relative ai rapporti da essa intrattenuti presso la banca medesima nel periodo compreso tra la fine del 1999 ed il giugno 2001”. Avrebbe errato la Corte d’appello, a parere della ricorrente, nel desumere tale fatto ignoto, costituito dall’invio delle comunicazioni in questione nel periodo suindicato, dal fatto noto costituito dall'”ammissione da parte dell’ U. di avere ricevuto gli estratti conto da parte della banca fino all’anno 1999″, non potendo da tale fatto inferirsi in via presuntiva che l’istituto di credito abbia continuato ad inviare regolarmente gli estratti conto e le altre comunicazioni relative alle operazioni bancarie successive al 1999. Non sarebbe, invero, “pacifico che, secondo l’id quod plerumque accidit, le banche spediscano la documentazione di loro spettanza ai clienti per posta ordinaria”, per l’intera durata del rapporto, e altrettanto “non è pacifico che il servizio postale recapiti tale documentazione”, stante le notorie disfunzioni dalle quali è affetto.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Va difatti osservato, al riguardo, che, in tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza “ragionevolmente probabile” del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è, peraltro, censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici (Cass., 16/07/2004, n. 13169; Cass., 25/10/2005, n. 20671; Cass., 20/06/2006, n. 14115). Orbene, nel caso concreto, la Corte territoriale ha del tutto ragionevolmente desunto – in mancanza di elementi di segno contrario (crisi conclamata tra i coniugi, rottura dei rapporti, separazione, o altro) – l’esistenza del fatto ignoto, costituito dalla informativa circa l’andamento dei rapporti patrimoniali della U., dal fatto noto costituito dal rapporto di coniugio. Non vi era, infatti, ragionevole motivo di dubitare, in assenza, si ribadisce, di contrarie risultanze probatorie, del fatto che il marito – nel quale la U. aveva dimostrato di riporre piena fiducia, avendogli conferito la procura a gestire il suo ingente patrimonio mobiliare – avesse tenuto al corrente la moglie dell’andamento dei rapporti bancari che la riguardavano.

1.2.2. Per quanto concerne, poi, l’invio per posta della documentazione relativa ai rapporti bancari, va rilevato che il fatto noto preso in considerazione dal giudice di secondo grado non è costituito affatto, come sostenuto dalla U., dalla dichiarazione di quest’ultima di avere ricevuto tale documentazione fino al 1999, bensì dal fatto che all’indirizzo di via (OMISSIS) era stata inviata tutta la documentazione in questione – relativa anche ai rapporti contestati dalla cliente come a lei riferibili – ivi compresa anche la comunicazione che informava l’odierna ricorrente dell’avvenuta revoca dell’affidamento concessole dalla banca, a chiusura dei rapporti, regolarmente ricevuta dalla U..

Da quanto suesposto deve inferirsi, pertanto, che la Corte di merito ha del tutto legittimamente desunto da tali fatti, in assenza di un contegno di segno contrario da parte della cliente, la presunzione che la stessa avesse regolarmente ricevuto tutta la corrispondenza relativa ai rapporti intrattenuti con l’istituto di credito.

1.2.3. Conclusivamente deve ritenersi che il giudice di seconde cure abbia posto a fondamento della decisione, sui punti in contestazione, presunzioni certamente dotate dei requisiti della gravità, precisone e concordanza, richiesti dall’art. 2729 c.c..

Al riguardo, il giudice di appello ha fatto, altresì, corretta applicazione del principio – enunciato da questa Corte – secondo cui, in materia di prova per presunzioni, il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass., 16/05/2017, n. 12002; Cass., 12/04/2018, n. 9059). La Corte territoriale ha, invero, complessivamente valorizzato, in relazione ad entrambe le suesposte doglianze della U., oltre ai fatti noti suesposti, anche l’ulteriore considerazione – certamente rilevante sul piano presuntivo – che la medesima, se effettivamente non fosse stata informata dal marito dell’andamento degli investimenti finanziari e non avesse ricevuto la relativa corrispondenza da parte della banca, si sarebbe presumibilmente attivata sia nei confronti del coniuge che dell’istituto di credito, per ottenere le necessarie notizie; cosa che, invece, la medesima non ha fatto.

1.3. Per tutte le ragioni esposte, la doglianza va, di conseguenza, rigettata.

2. Con il secondo motivo di ricorso la U. denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che l’impugnata sentenza incorrendo nella nullità per omessa motivazione o per motivazione apparente – abbia confermato la decisione di prime cure “obliterando del tutto le ragioni espresse nei motivi di appello e nella successiva comparsa conclusionale presentati dalla U.”. La Corte territoriale avrebbe, in particolare, omesso di tenere conto delle dichiarazioni rese dal V. – imputato di falso in scrittura privata e di truffa – nel processo penale a suo carico, nelle quali il medesimo avrebbe ammesso di non avere informato la moglie circa l’andamento dei rapporti patrimoniali, per non arrecare turbamento alla serenità coniugale. Di più, la sentenza di appello sarebbe affetta da nullità per avere aderito alle motivazioni della decisione di primo grado, senza tenere conto delle puntuali deduzioni contenute negli scritti difensivi dell’appellante.

2.2. La censura è infondata.

2.2.1. Ricorre, infatti, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Cass., 18/06/2018, n. 16057; Cass., 07/04/2017, n. 9105).

2.2. Nel caso di specie, per contro, alla condivisione dell’iter argomentativo seguito dal primo giudice la Corte d’appello è pervenuta valutando analiticamente la duplice doglianza suesposta, avanzata dalla U. nei motivi di appello, e ritenendo entrambe le presunzioni adoperate dal giudice di prime cure per rispondere a tali doglianze (concernenti l’informativa circa l’andamento dei rapporti bancari e l’invio degli estratti conto), dotate dei presupposti della “precisione, gravità e concordanza”, richiesti dall’art. 2729 c.c. (p. 9); di talchè esse ben potevano concorrere – a giudizio della Corte – al convincimento del giudicante, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. Il giudice di appello è, quindi, pervenuta), con autonomo giudizio e dopo avere vagliato approfonditamente ed analiticamente il ragionamento presuntivo seguito dal primo giudice, alle stesse conclusioni raggiunte da quest’ultimo, ritenendole “del tutto condivisibili”.

2.3. Nè è censurabile in cassazione – non rientrando nel paradigma del vizio denunciato (nullità della sentenza di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – l’omessa valutazione di deduzioni difensive o di materiale istruttorio (nella specie dichiarazioni rese in sede penale, atti difensivi della appellante) (Cass., 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

2.3. Il motivo in esame va, pertanto, disatteso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, U.D. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. La istante deduce la nullità della sentenza di appello, per avere il giudice del gravame omesso l’esame – o per averlo effettuato con motivazione apparente sul punto – del motivo di appello “concernente i profili di invalidità e/o inefficacia, alla luce delle regole professionali (art. 1710 c.c.) e di condotta stabilite per gli istituti bancari e per gli intermediari finanziari, delle operazioni contestate, poste in essere dalla (allora) B.P.C.”. La Corte di merito non avrebbe, invero, in alcun modo tenuto conto del fatto che la banca avrebbe operato, nelle diverse operazioni compiute sul conto corrente e sul conto titoli, senza la professionalità e diligenza imposte dalla legge (art. 1710 c.c.), ed in violazione delle regole di condotta imposte agli intermediari finanziari dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e ss., e art. 27 e ss. del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta, invero, la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso – anche nella forma di una statuizione implicita di rigetto – il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 13/10/2017, n. 24155; Cass., 04/10/2011, n. 20311).

3.2.2. Per converso, nel caso di specie, la Corte territoriale si è pronunciata sulla specifica censura mossa dalla appellante, avendo: affermato che “nessun inadempimento e nessun comportamento scorretto della banca – neppure in relazione alla lamentata apertura di nuovi rapporti – è ravvisabile nella fattispecie in esame” (p. 11). E ciò per avere la U. rilasciato ampia ed onnicomprensiva procura al marito anche per l’apertura di nuovi rapporti con la banca, che aveva, pertanto, agito “su istruzione del V. di cui conosceva i poteri quale procuratore della U.” (p. 12).

Per tali ragioni deve essere, altresì, escluso il vizio di motivazione apparente, avendo la Corte adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta mancanza di una colpevole inadempienza dell’istituto di credito.

3.3. Il mezzo va, di conseguenza, rigettato.

4. Con il quarto motivo di ricorso, la U. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,214 e 215 c.p.c., e art. 2702 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Lamenta la esponente che la Corte d’appello abbia posto a fondamento della decisione la copia della procura in data 11 ottobre 1995, “formalmente e tempestivamente disconosciuta dall’odierna ricorrente all’udienza del 26 giugno 2003 e, quindi, apocrifa e non utilizzabile in assenza di verificazione” (p. 3 del ricorso).

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.2.1. Dallo stesso ricorso della U. (p. 25) si evince, infatti, che nella sentenza di primo grado si rilevava quanto segue: “Acquisiti i documenti l’attrice disconosceva le sottoscrizioni risultanti dalle produzioni della banca. Quest’ultima, pur non allegando i documenti originali, richiedeva la verificazione di tali sottoscrizioni”. Ebbene, la ricorrente non ha riprodotto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, il verbale di udienza del 26 giugno 2003, nel quale avrebbe effettuato lo specifico disconoscimento della procura suindicata, negando “formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”, al fine di consentire alla Corte di delibarne la conformità al disposto dell’art. 214 c.p.c., comma 1.

4.2.2. Inoltre, quand’anche, in via di mera ipotesi, tale disconoscimento – del quale la sentenza di appello non parla affatto, avendo la Corte, anzi, ampiamente utilizzato la suddetta procura a fini motivazionali – fosse stato effettivamente e ritualmente effettuato dalla U. in primo grado, la medesima, in presenza della istanza di verificazione della banca menzionata dalla decisione di prime cure – che evidenziava l’intenzione dell’istituto di credito di avvalersi del documento – avrebbe dovuto reiterare il disconoscimento in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass., 06/07/2018, n. 17902).

Di tanto non v’è, però, traccia nella censura in esame, che deve essere, di conseguenza, disattesa.

5. Con il quinto motivo di ricorso, U.D. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1362 c.c. e ss., art. 12preleggi, e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.1. La istante lamenta che la Corte d’appello abbia utilizzato, per escludere ogni addebito nei confronti della banca, la procura dell’11 ottobre 1995, senza tenere conto – in violazione delle disposizioni sull’interpretazione dei contratti – del fatto che i poteri del rappresentante erano limitati alle sole operazioni bancarie concernenti il conto corrente n. (OMISSIS), e non erano quindi estesi fino a ricomprendere la possibilità di aprire nuovi rapporti.

5.2. Il motivo è inammissibile.

5.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente – a pena di inammissibilità – la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

5.2.2. Ebbene, la ricorrente ha trascritto nel motivo di ricorso ed ha fatto riferimento esclusivamente ad una parte della procura dell’11 ottobre 1995, laddove il documento fa riferimento ai poteri del V. in ordine al conto corrente n. (OMISSIS).

La censura non prende affatto posizione, invece, e non impugna espressamente quanto affermato dalla Corte d’appello circa i poteri del rappresentante di “utilizzare tutte le facilitazioni di credito qualunque ne sia la natura (finanziamenti ed anticipi all’import/export, apertura di credito in c/c, castelletti sconto, rilascio di vostre fideiussioni a favore di terzi, ecc.) da voi già accordatemi e/o che mi accorderete su richiesta anche delle suddette persone autorizzate”. Siffatta parte del mandato conferito al V. – che conferiva al procuratore un ampio spazio di manovra nella gestione del patrimonio della rappresentata – abilitava, pertanto, quest’ultimo ad aprire anche altri rapporti (cosa effettivamente avvenuta) in nome e nell’interesse della rappresentata.

5.3. La doglianza, poichè inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

6. Con il sesto motivo di ricorso, la U. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387,1388,1392 e 1398 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117,D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 23 e 24, e artt. 30 e 37 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1. La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che tutti gli atti ed operazioni compiute dal V. fossero imputabili alla U., in forza della predetta procura, e che, pertanto, la banca andasse esente da ogni addebito in relazione all’attività posta in essere dal medesimo nell’interesse della rappresentata. In realtà, ad avviso della U., nessuna ratifica dell’operato del rappresentante poteva essere ravvisata da parte sua, trattandosi di attività illecita (falsificazione della firma della mandante) effettuata dal rappresentato, “con la complicità quanto meno del personale della banca addetto alle autenticazioni delle sottoscrizioni ed alla identificazione dei soggetti interessati”.

Del resto la ratifica avrebbe richiesto – trattandosi di operazioni che richiedono la forma scritta ad substantiam, D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, – una dichiarazione della rappresentata in forma scritta, del tutto mancante agli atti.

6.2. Il mezzo è inammissibile.

6.2.1. La censura è, per vero, priva del requisito – sopra enunciato della riferibilità alla ratio decidendi della decisione impugnata, atteso che la sentenza di appello non si fonda affatto sulla ratifica da parte della U. dell’attività di falsus procurator svolta dal V., ma ben al contrario – sulla riferibilità diretta di tale attività alla rappresentata in forza della procura summenzionata (art. 1388 c.c.).

6.2.2. Neppure coglie nel segno, peraltro, il riferimento operato dalla istante agli illeciti posti in essere dal rappresentante, con la complicità dei dipendenti della banca, mancando un’espressa censura di omesso esame, da parte del giudice di appello, di eventuali profili di responsabilità concorrente dei dipendenti della banca – in ipotesi profilati dalla allora appellante.

6.3. Anche la censura in esame, in quanto inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

7. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore dei controricorrenti, alle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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