Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33353 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30111/2014 proposto da:

G.F., nella qualità di erede di G.G.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Giosuè Carducci n.4, presso

lo studio dell’avvocato Pelo Mauro, rappresentata e difesa

dall’avvocato Fioravanti Alessandro, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare – Società Cooperativa, incorporante della Cassa di

Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Foro

Traiano n.1-a, presso lo studio dell’avvocato Cosmelli Giorgio, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Borsacchi Stefano,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1223/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il motivo di ricorso

1).

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 26 aprile 2006, G.G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze la Cassa di Risparmio di Pisa s.p.a., chiedendo dichiararsi la nullità o pronunciarsi l’annullamento o la risoluzione degli contratti di investimento finanziario stipulati con la suddetta banca, aventi ad oggetto l’acquisto di obbligazioni argentine, e condannarsi la convenute, alla restituzione all’istante degli importi versati, pari ad Euro 164.032,92, o al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 4382/2012, dichiarava risolti i contratti di negoziazione in strumenti finanziari intercorsi inter partes, per inadempimento dell’intermediaria, condannando la convenuta alla restituzione delle somme versate dall’investitore.

2. Con sentenza n. 1223/2014, notificata l’11 novembre 2014, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto dal Banco Popolare – Società cooperativa, rigettava tutte le domande proposte dall’investitore, condannando G.F. – quale erede del defunto G.G. – a restituire alla banca l’importo di Euro 210.717,17, oltre interessi legali e spese di lite. La Corte riteneva, invero, insussistente l’inadempimento della banca agli obblighi informativi, posto a fondamento della domanda di risoluzione dei contratto di intermediazione proposta dall’investitore, stante l’avvenuta sottoscrizione, da parte del G., del contratto quadro e di un ordine di investimento sottoscritto dal medesimo, nel quale veniva specificata la pericolosità dell’operazione in relazione al Paese di provenienza del titolo, nonchè in considerazione della dichiarata propensione del cliente alle operazioni di investimento ad alto rischio.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso G.F., quale erede di G.G., nei confronti della Banca Popolare – Società cooperativa, affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie, ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – G.F. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. La ricorrente censura l’impugnata sentenza, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’istituto di credito resistente avesse adempiuto l’obbligo informativo specifico, relativo ai titoli in questione (bonds argentini), ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998. E ciò, ancorchè non sussistesse agli atti la prova – da fornirsi dalla banca – che quest’ultima avesse avvertito il cliente che non era in alcun modo garantito il mantenimento del valore invariato degli investimenti effettuati, e che avesse fornito al medesimo informazioni in ordine alla natura del titoli da acquistare (obbligazioni argentine), alla mutevole situazione dell’emittente, al rating dei titoli, ed all’adeguatezza delle operazioni in relazione al profilo degli investitori ed alla loro propensione al rischio.

Del tutto inadeguata a dimostrare l’avvenuto adempimento degli oneri informativi suesposti, gravanti sull’intermediario, si paleserebbe, per vero, la mera indicazione “rischio paese” contenuta nell’ordine di acquisto prestampato, nel quale era stata sbarrata la casella recante l’indicazione “non adeguata”, riferita all’operazione da compiere – non seguita da nessun’altra specificazione, per la sua evidente genericità.

1.2. Del tutto erroneo sarebbe, inoltre, ad avviso dell’istante l’assunto del giudice di seconde cure, secondo il quale la dichiarazione del G. circa le informazioni ricevute in ordine alla sicurezza dell’investimento avrebbe valore confessorio, essendo tale affermazione smentita dall’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente.

2. Le doglianze sono infondate.

2.1. Questa Corte ha affermato in proposito – e l’indirizzo va ribadito in questa sede, con le precisazioni che seguono – che, in tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a) e b), art. 28, comma 2, e art. 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a porre in essere (cd. “suitability rule”). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente (Cass., 26/01/2016, n. 1376; Cass., 31/03/2017, n. 8314; Cass., 18/05/2017, n. 12544).

2.2. In relazione all’adempimento dei suesposti obblighi informativi e protettivi del cliente, gravanti sull’intermediario, si è posto, quindi, il problema del valore da ascriversi – in termini di prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi medesimi – alla dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell’investimento suggerito e sollecitato dalla banca o da altro intermediario finanziario, e della inadeguatezza dello stesso.

Orbene, è bensì vero che al riguardo – come affermato dal ricorrente – questa Corte è pervenuta da tempo alla conclusione, secondo cui tale dichiarazione non costituisce confessione, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass., 19/04/2012, n. 6142). E neppure tale dichiarazione – laddove sia del tutto generica ed apodittica – è sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dell’intermediario, l’adempimento degli obblighi informativi imposti dall’art. 29 del regolamento Consob (Cass., 25/09/2014, n. 20178).

E tuttavia, ciò presuppone pur sempre una contestazione non generica del cliente, il quale alleghi, per contro, l’omissione di specifiche informazioni, gravando – in tal caso – sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese (Cass., 06/06/2016, n. 11578; Cass., 03/08/2017, n. 19417; Cass., 24/04/2018, n. 10111).

Ed invero, in materia di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l’indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall’intermediario. In tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, nè tantomeno costituisce prova piena dell’adempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo informativo posto a suo carico, ma comporta soltanto una presunzione semplice che l’obbligo sia stato assolto. Ne discende che, soltanto nel caso in cui il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non siano dovute.

La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall’art. 1218 c.c., impone – per vero – all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno. Tale nesso evidentemente sussiste se, qualora adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute (Cass., n. 10111/2018, cit.).

E’ di chiara evidenza, peraltro, che siffatto onere di allegazione a carico dell’investitore sussiste tanto più quando, come nel caso concreto, l’ordine di acquisto contenga, invece, una qualche indicazione specifica circa le informazioni ricevute dal cliente.

2.3. Nel caso concreto, infatti, come accertato dalla Corte territoriale, “la banca fece presente al cliente di non ritenere adeguate quelle operazioni in ragione del rischio che presentava il Paese emittente, indicazione seguita dalla conferma, da parte del G., di voler comunque dare corso alle operazioni. Tanto si evince, peraltro, con chiarezza dal modulo riprodotto nel ricorso, nel quale si fa riferimento ad un colloquio intercorso tra le parti, all’esito del quale il cliente dichiarava di essere stato informato che l’operazione in questione si configurava come “non adeguata”, come risulta dallo sbarramento della relativa casella, accompagnata, altresì, dalla specifica indicazione della ragione di tale inadeguatezza, consistente nella non affidabilità – in termini di solvibilità – del Paese emittente (“rischio paese”). Segue la dichiarazione del G. di voler dare corso comunque all’operazione, “rilasciando a tale scopo specifico consenso”.

A fronte di tale elemento documentale, deve pertanto presumersi – in mancanza di riscontri probatori di segno contrario, avendo il giudice di appello, per converso, accertato che “le allegazioni del G. circa assicurazioni che gli sarebbero state date circa la sicurezza dell’investimento sono rimaste a livello di mere affermazioni” – che l’investitore abbia ricevuto le informazioni concernenti la non sicurezza dell’investimento, per la provenienza dei titoli da un Paese a rischio di default, ritenendo, nondimeno, il medesimo di operare comunque l’investimento. Al G. sono state, in altri termini, fornite – sia pure in forma sintetica – le informazioni essenziali, ai fini di determinarsi all’acquisto, costituite dalla rischiosità del titolo, dalla sua provenienza, e dal rischio di un collasso economico del Paese emittente.

Per tali ragioni, dunque, la dedotta violazione degli obblighi informativi e protettivi dell’investitore, da parte dell’intermediario, non può ritenersi sussistente.

3. Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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