Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33353 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33534/2018 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in Roma, in Piazza Cavour presso

la Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi

Migliaccio giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui Uffici domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 507/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del

23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.N., originario del Bangladesh, ricorre in cassazione con tre motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Ancona rigettava l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza pronunciata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis dal locale Tribunale che aveva, a sua volta, respinto il ricorso dal primo proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

La Corte di merito riteneva l’inattendibilità del racconto reso dal richiedente, che aveva dichiarato di essersi allontanato dal Paese di origine, espatriando dapprima in Libia e quindi in Italia, in esito a scontri politici avuti quale appartenente al partito B.N.P., nel corso dei quali avrebbe assistito all’uccisione di un testimone.

Il Ministero si è costituito tardivamente al solo dichiarato fine di partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia dell’impugnata sentenza la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5 nonchè degli artt. 127,184,359 e 702-quater c.p.c.

La Corte di merito avrebbe violato l’obbligo di cooperazione istruttoria, negando la protezione senza acquisire alcuna informazione sul Paese di origine del richiedente protezione e sulla incapacità o mancata volontà dello Stato di appartenenza di apprestargli tutela (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per le ipotesi rispettivamente previste ex dalle lett. c) e b).

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere l’error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per le ipotesi della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b) e c) D.Lgs. cit. quanto ai correlati profili di rischio per i contenuti di effettività della tutela statuale e di sicurezza del Paese.

3. Con il terzo motivo si fa valere ancora vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quanto alla richiesta protezione umanitaria.

4. I motivi si prestano a congiunta trattazione in punto di l’osservata loro tecnica di redazione.

Le censure mosse mancano infatti dei richiesti caratteri di specificità ed autosufficienza non provvedendo il ricorrente, per ciascuna di esse, ad indicare i punti dell’atto di appello in cui vennero sollevate, provvedendo egli soltanto a riportare nel ricorso per cassazione genericamente e per intero i contenuti dell’atto di appello e quindi, ancora per intero, quelli della motivazione impugnata.

4.1. Nel resto, il primo motivo è infondato.

In materia di protezione internazionale l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (Cass. 17/05/2019 n. 13403).

In tal modo, il giudizio di non credibilità del racconto resta insuperato per i proposti motivi in cui si invoca l’applicazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice del merito, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, destinato a valere soltanto e proprio nel caso in cui il richiedente protezione internazionale si sia attivato tempestivamente alla proposizione della domanda ed abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla così superando positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 12/06/2019 n. 15794).

4.2. I motivi secondo e terzo con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, rispettivamente integrato per le fattispecie dedotte dalle ipotesi di cui alle lettere a) e b) della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e dalla condizione di vulnerabilità del richiedente la protezione umanitaria, sono inammissibili per genericità; manca ogni elemento di individualizzazione del rischio e la comparazione tra le condizioni godute dal richiedente in Italia e quelle cui egli andrebbe incontro al su rientro nel Paese di origine.

5. Il ricorso è, pertanto ed in via conclusiva, inammissibile. Nulla sulla spese, nella natura formale della costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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