Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33352 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8352/2017 proposto da:

C.P.C. – Compagnia Progetti e Costruzioni s.r.l., (già s.p.a.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, presso lo

studio dell’avvocato De Santis Andrea, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Giorgianni Francesco, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Phoenix Asset Management S.p.a., nella qualità di mandataria di

Tiberius SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n.

15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gargani Guido, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis

Lucio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Unione di Banche Italiane S.p.a., quale incorporante del Banco di

Brescia San Paolo C.A.B. S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

delle Belle Arti n. 7, presso lo studio dell’avvocato Gattamelata

Alessio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bazoli

Alfredo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento D.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 575/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Andrea De Santis e Francesco

Giorgianni che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente B.N.L., l’Avvocato Attilio Terzino,

con delega dell’avv. De Angelis, che ha chiesto il rigetto;

udito, per la controricorrente Phoenix Asset Management, l’Avvocato

Pier Aurelio Compagnoni, con delega degli avv.ti Gargani, che ha

chiesto il rigetto;

udito, per il controricorrente Banco di Brescia, l’Avvocato Alessio

Gattamelata che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 30 gennaio 2017, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione avverso la decisione in data 14 ottobre 2009 del Tribunale della stessa città, che aveva condannato la C.P.C.-Compagnia Progetti e Costruzioni s.r.l. al pagamento della somma di Euro 95.215,98, oltre accessori, in favore di Unicredit s.p.a., corrispondente all’importo di crediti futuri relativi a contratto di appalto, ceduti pro solvendo da D.R. alla banca, ma mai soddisfatti, in quanto pagati dalla debitrice – nonostante la regolare notificazione ad essa della cessione – a mezzo di assegni emessi a favore dello stesso D. con clausola di non trasferibilità e con sbarramento speciale recante l’indicazione della banca cessionaria, ma incassati presso altri istituti; il giudice di primo grado aveva, invece, respinto le domande risarcitorie, proposte dalla convenuta avverso l’attrice e la chiamata in causa B.N.L. s.p.a., e da quest’ultima nei confronti della ulteriore chiamata in causa Credito Agrario Bresciano s.p.a..

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto qui ancora rileva, che: a) non vi è prova dell’assunto sostenuto dalla C.P.C.-Compagnia Progetti e Costruzioni s.r.l., secondo cui il pagamento del debito mediante assegno sbarrato fu autorizzato da Banca di Roma s.p.a., sussistendo, proprio al contrario, la prova che questa richiese alla società ceduta di pagare mediante bonifico diretto; b) non sussiste la responsabilità delle banche, convenuta e chiamata in causa dalla debitrice con la domanda di regresso, in quanto l’esatto adempimento dell’obbligo di pagare direttamente a Banca di Roma s.p.a. avrebbe, in ogni caso, evitato l’irregolare negoziazione degli assegni, emessi in violazione degli obblighi derivanti dalla cessione del credito, e posto che gli assegni recavano una sola sbarratura speciale con indicazione di più banchieri, onde a ciascuno di essi avrebbe potuto eseguirsi il pagamento.

Propone ricorso per cassazione la soccombente, fondato su due motivi. Resistono le intimate con controricorso.

Dapprima trattata nella sezione VI.1, la causa è stata rimessa alla sezione semplice.

La ricorrente e la BNL s.p.a. hanno depositato le memorie di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nella precedente accettazione, da parte di Banca di Roma s.p.a., della modalità di pagamento mediante assegno bancario con sbarramento speciale.

Con il secondo motivo, essa deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 1176 c.c., art. 112 c.p.c., artt. 40 e 41, L. ass., per avere la sentenza impugnata escluso la responsabilità delle banche trattarie a causa dell’assorbente inadempimento della ricorrente al proprio obbligo di pagare con rimessa diretta, e per avere reputato regolare l’assegno sbarrato in favore di una pluralità di banchieri, mentre, al contrario, è diritto del traente che il titolo sia pagato nel rispetto delle garanzie previste dalla legge; inoltre, la corte del merito avrebbe omesso di esaminare la domanda riconvenzionale subordinata della società, volta alla condanna delle banche trattarie al risarcimento del danno.

2. – Il primo motivo è infondato, non essendo la corte territoriale incorsa nel vizio di omesso esame denunziato.

Ed invero, la sentenza impugnata ha affermato che non è stato dimostrato l’assunto dell’appellante, secondo cui il pagamento del dovuto mediante assegno bancario fu autorizzato da Banca di Roma s.p.a.; ha addirittura aggiunto che, al contrario, vi è la prova che la banca avesse richiesto alla società ceduta di pagare mediante bonifico diretto.

Dunque, da un lato si tratta di elemento compiutamente esaminato dalla corte d’appello, con esclusione del vizio censurato; dall’altro, esso consiste, per sua natura, in una circostanza in fatto, in ordine alla quale l’accertamento compiuto dal giudice del merito non è più sindacabile in sede di legittimità.

3. – Il secondo motivo è fondato.

Ha affermato la corte del merito che non vi è responsabilità delle banche – banche trattarie pagatrici in stanza di compensazione, avverso le quali è stata proposta dalla C.P.C. s.r.l. domanda risarcitoria, e banca negoziatrice – in quanto l’esatto adempimento dell’obbligo inter partes di pagare direttamente a Banca di Roma s.p.a. avrebbe evitato l’irregolare negoziazione degli assegni, emessi in violazione degli obblighi derivanti dalla cessione del credito; ha affermato, in secondo luogo, che gli assegni recavano una sola sbarratura speciale con indicazione di più banchieri, onde a ciascuno di essi avrebbe potuto eseguirsi il pagamento.

Se, in tal modo, la corte del merito ha adempiuto al dovere di pronunciare sulle domande ed eccezioni delle parti, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo esaminato e disatteso le domande di risarcimento del danno proposte contro le banche per la dedotta loro responsabilità nel pagamento degli assegni – onde non sussiste il vizio di omessa pronuncia denunziato nella seconda parte del complesso motivo – essa non ha, tuttavia, correttamente interpretato il disposto dell’art. 41 L. ass., quanto alla validità dell’assegno con sbarramento speciale che rechi il nome di due banchieri, nonchè la conseguente responsabilità della banca per il suo pagamento.

Invero, la corte territoriale ha affermato che, ove la debitrice avesse adempiuto al comprovato obbligo di pagare il proprio debito con bonifico diretto, invece che a mezzo assegni, ciò avrebbe di per sè evitato ogni dannosa conseguenza derivante dall’irregolare negoziazione dei titoli emessi, aggiungendo come, peraltro, essi fossero regolari, al pari del pagamento, quanto alla clausola di sbarramento speciale, pur recante la duplice indicazione.

La corte del merito ha quindi esposto una ratio decidendi – la condotta inadempiente della debitrice ceduta quale causa esclusiva del danno e la legittima condotta delle banche – che il motivo validamente censura sotto entrambi i connessi profili.

La ricorrente assume l’irregolarità dell’assegno bancario che rechi un duplice nome di banchiere all’interno dello sbarramento speciale, tale da rilevare in sede di attribuzione della responsabilità per il pagamento a soggetto non legittimato in base alla detta clausola.

L’assunto va condiviso.

La questione della liceità dello sbarramento speciale con duplice nome di banchiere non è stata ancora esaminata dal giudice della nomofilachia, mentre la dottrina non numerosa e non recente che se ne è occupata è divisa, sebbene prevalga la tesi favorevole alla liceità.

Essa si fonda sulla non concludenza delle mere espressioni, al numero singolare, contenute nell’art. 40, comma 3, L. ass. (“tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere”) e nell’art. 41, comma 2, L. ass. (“al banchiere designato”) e sul generico principio della libertà negoziale, la quale impone di non ritenere precluso ciò che la legge non vieta, onde sarebbe comunque consentito di apporre, all’interno delle due righe parallele di sbarramento, più nomi di banchieri.

La tesi opposta argomenta soprattutto dall’art. 41, comma 4, L. ass. (“Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l’incasso a mezzo di una stanza di compensazione”), considerata l’analogia tra più sbarramenti, di cui ciascuno rechi un solo nome, ed un unico sbarramento, il quale rechi più nomi di banchieri.

Ed, in effetti, insieme all’aggancio a tale limitrofo precetto, depongono in favore della tesi restrittiva la ratio delle disposizioni sul c.d. assegno sbarrato, il principio di tipicità del titoli di credito (che supera l’astratta autonomia negoziale privata), la garanzia generale nell’uso dello strumento dell’assegno nell’ambito dei commerci, la tutela rafforzata per il traente cui è finalizzata questa particolare formalità, ed, infine, i concreti rischi di agevole alterazione, con vanificazione della clausola di sbarramento voluta dal traente il quale vi abbia apposto il nome di un solo banchiere, ove si ammettesse genericamente la possibilità di più nomi, col solo limite dello spazio fisico che dovrebbe contenerli.

Secondo la ratio complessiva dell’istituto dello sbarramento, infatti, la restrizione al pagamento del titolo procede lungo successivi passaggi: dalla libertà traslativa regolata solo dalla legge di circolazione, allo sbarramento generale, ove l’assegno può essere pagato dal trattario solo ad un banchiere (o ad un cliente del trattario stesso), sino all’assegno con sbarramento speciale, in cui il titolo può essere pagato dal trattario solo al banchiere designato (o, se questi è il trattario, ad un suo cliente).

La legge, nell’art. 40, comma 4, L. ass., dispone pure che lo sbarramento generale possa essere trasformato in sbarramento speciale, mentre quest’ultimo non può mai divenire uno sbarramento generale.

Come si vede, ciò che il legislatore ipotizza è, semmai, una progressione verso l’ulteriore restringimento delle modalità di pagamento del titolo, rispetto a quella iniziale voluta dal traente, ma non il contrario.

E’ stato così rilevato come l’efficacia dello sbarramento dell’assegno bancario non consista nell’impedire la normale circolazione del titolo mediante girata, ma soltanto di circondare con garanzie maggiori di quelle normali il pagamento del titolo, che può liberamente circolare ed essere trasferito con girata anche in bianco, mentre soltanto l’ultimo giratario, sia pure solo per l’incasso, al momento del pagamento, deve essere un banchiere o un cliente del trattario, o, rispettivamente, se lo sbarramento è speciale, il banchiere il cui nome è scritto fra le due sbarre (Cass. 21 maggio 1958, n. 1711).

Ove, poi, un assegno con sbarramento speciale sia stato illegittimamente pagato, possono sussistere le responsabilità di più soggetti, ovvero la banca trattaria e la banca negoziatrice, nonchè – solo ove sia individuabile una condotta colposa del medesimo che abbia concorso a cagionare l’evento – quella eventuale del traente, secondo la regola generale di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, sempre che non risulti accertata l’efficienza eziologica assorbente del comportamento negligente del banchiere.

Al riguardo, questa Corte ha già precisato che, attesa la facoltà del traente o del portatore dell’assegno bancario di sbarrarlo, in via generale o speciale, proprio per garantire l’osservanza di particolari cautele intese a ridurre il rischio di pagamento a portatori illegittimi, colui che, a seguito della colpevole inosservanza di esse, abbia subito danni deve esserne risarcito, nei limiti della somma portata dall’assegno (Cass. 17 gennaio 1975, n. 186, vicenda in cui l’assegno sbarrato era stato tratto a favore di persona inesistente e da altri riscosso mediante esibizione di documento falso; per la vicenda in cui si è ritenuta irrilevante la condotta del traente di assegno sbarrato e non trasferibile consistita nella spedizione del titolo al beneficiario a mezzo posta, v. Cass. 1 febbraio 2018, n. 2520, Cass. 4 novembre 2014, n. 23460 e Cass. 20 marzo 2010, n. 7618; per l’omessa comunicazione del furto di un assegno bancario con sbarramento generale, cfr. Cass. 15 giugno 1999, n. 5933 e Cass. 15 gennaio 1992, n. 408).

Spetta, tuttavia, al giudice del merito, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, valutare le rispettive responsabilità e determinare il grado di efficienza causale di ciascuna colpa, anche nell’ambito dell’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno (cfr. Cass. 10 gennaio 2017, n. 272, in tema di appalto; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2422, pur con riguardo alla diversa fattispecie dell’art. 1227 c.c., comma 2, in tema di locazione; Cass. 8 aprile 2003, n. 5511; v. ancora Cass. 22 dicembre 2017, n. 30921; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5037; Cass. 13 maggio 2011, n. 10526).

In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: “La clausola di sbarramento speciale dell’assegno bancario, apposta sul titolo a norma degli artt. 40 e 41, della legge assegni, ammette l’indicazione del nome di un solo banchiere, al quale possa eseguirsi il pagamento; spetta al giudice del merito, in presenza di un assegno con sbarramento speciale recante il nome di due banchieri ed illegittimamente incassato, valutare le responsabilità delle banche coinvolte, nonchè l’eventuale concorso colposo del danneggiato alla produzione del danno”.

4. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinchè decida la controversia, secondo il principio esposto; ad essa si demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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