Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33350 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 17/12/2019), n.33350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6467-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. FILIBERTO

166, presso lo studio dell’avvocato PASQUINO SOFIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE Direttore pro ROMA VIA DEI GENERALE DELLO AGENZIA DELLE

Direttore pro ROMA VIA DEI GENERALE DELLO DOGANE E DEI MONOPOLI in

persona del tempore, elettivamente domiciliato in PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA STATO, che lo rappresenta e difende;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4326/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Aziz Anowarul proponeva ricorso alla C.T.P. di Roma impugnando la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa a pretesa avanzata dall’Agenzia delle Dogane – Ufficio di Genova 1 per iscrizione a ruolo dell’atto di irrogazione immediata di sanzione amministrativa (per maggiori diritti doganali dovuti dal ricorrente);

la C.T.P. accoglieva il ricorso;

la C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 4326 del 14/7/2017, accoglieva l’appello dell’Agenzia in quanto A) il pagamento eseguito dal contribuente (asseritamente estintivo della pretesa) si riferiva ai maggiori diritti doganali dovuti (atto di rettifica n. 3843), mentre I cartella riguardava le sanzioni discendenti dall’avviso di irrogazione di sanzione (atto sanzionatorio n. 4025), regolarmente notificato allo spedizioniere doganale (rappresentante del contribuente) e non impugnato nei termini, B) non era fondata l’eccezione di invalidità della notifica della cartella alla luce della disciplina dettata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’efficacia probatoria (fede privilegiata) da riconoscersi all’avviso di ricevimento della raccomandata; concludeva la C.T.R. che, “ritenuta valida la notifica dell’atto prodromico della impugnata cartella esattoriale e non avendo il contribuente mosso alcuna eccezione nei confronti dell’atto impugnato, l’appello va accolto”;

– avverso tale decisione A.A. proponeva ricorso per cassazione (fondato su tre motivi), al quale resistono con distinti controricorsi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 112 c.p.c., art. 40 T.U.L.D., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, perchè c’è discrasia tra l’atto irrogativo di sanzione e l’atto presupposto a cui si riferisce la cartella, la notificazione dell’avviso è avvenuta a favore di soggetto diverso dal contribuente e non qualificabile come suo rappresentante, la relata di notificazione è “inesistente” perchè non specifica per conto di chi lo spedizioniere avrebbe ricevuto l’atto.

2. Il motivo è inammissibile.

In primis, nel ricorso introduttivo è lacunosa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., l’esposizione delle censure svolte in primo e secondo grado.

Inoltre, una parte delle contestazioni attiene a pretesi errori percettivi della C.T.R. nell’esame dei documenti, vizi non denunciabili col ricorso per cassazione ma, casomai, con la revocazione.

Ci si duole, poi, dell’inesistenza della relata di notificazione, ma l’atto introduttivo è carente perchè la relata asseritamente invalida non è stata nè riportata, nè trascritta.

Infine, tutte le censure consistono in apodittiche affermazioni di erroneità della decisione impugnata senza che le denunciate violazioni di legge (per giunta, in riferimento a plurime norme indicate nella rubrica del motivo) si confrontino col testo della pronuncia ed individuino specificamente gli errori in cui sarebbe incorsa la C.T.R.

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, e art. 2712 c.c., nonchè vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), perchè i documenti dell’Amministrazione, prodotti in copia, erano stati disconosciuti e la C.T.R. non ha motivato sul punto.

4. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., non illustra i documenti che sarebbero stati prodotti in copia, nè il loro contenuto, nè il momento processuale in cui gli stessi sarebbero stati depositati nei gradi di merito, e omette, nell’esposizione del fatto processuale, di chiarire quali produzioni avrebbero formato oggetto di disconoscimento, le modalità e la tempestività di quest’ultimo.

5. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 303 T.U.L.D. e art. 654 c.p.p. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, nonchè vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) perchè la C.T.P. aveva espressamente riconosciuto l’intervenuto pagamento di un importo comprensivo anche delle sanzioni comminate; inoltre, il giudice d’appello non avrebbe ammesso ed esaminato la sentenza penale di assoluzione del contribuente.

6. Anche tale motivo è inammissibile.

Nella sentenza impugnata la C.T.R. afferma che la C.T.P. è incorsa in errore nell’imputare il pagamento eseguito anche alle sanzioni (alle quali si riferisce la cartella de qua), posto che lo stesso riguardava soltanto i maggiori dazi doganali pretesi dall’Agenzia. La mera contrapposizione delle affermazioni del giudice di primo grado alla statuizione del giudice d’appello che tali asserzioni ha corretto non integra un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

Quanto alla sentenza penale di assoluzione, si osserva che, oltre a non poter costituire ex se un fatto decisivo (dato che può essere liberamente apprezzata dal giudice tributario), essa difetta di rilevanza perchè riferibile a fatti da cui è scaturita la pretesa fiscale fatta valere con l’atto presupposto, la cui mancata impugnazione preclude – D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3 – la proposizione di tardive doglianze avanzate con ricorso avverso la cartella.

7. Consegue a quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

condanna il ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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