Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3335 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23981-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

E contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

DE GRENET, 145, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DE CILLIS,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

l’08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale stessa sede, ha affermato decorsa la prescrizione quinquennale dei crediti da omissioni contributive, dovuti da C.A. nei confronti dell’Inps portati da tre cartelle esattoriali notificate all’interessato attraverso intimazione di pagamento e non opposte;

la Corte territoriale, ha rigettato l’appello dell’INPS in applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte in merito alla decorrenza quinquennale del termine di prescrizione delle cartelle di pagamento derivate dall’omesso pagamento di contributi previdenziali e non opposte;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo; C.A. ha resistito con tempestivo controricorso; l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps (S.C.C.I.) S.p.a., ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è dedotta “Violazione dell’art. 2946 c.c. e del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, Erronea e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 – Falsa applicazione dell’art. 2953 c.c.”; contesta la sentenza per non aver applicato il termine di prescrizione decennale ordinario, trattandosi di crediti iscritti a ruolo e oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dalla parte debitrice; sostiene che ai fini che rilevano, il termine di prescrizione del diritto ad azionare il credito portato nelle cartelle da parte dell’agente della riscossione, in assenza di previsioni normative derogatorie, resta quello decennale;

il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, secondo il quale “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).”

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1500 per compensi professionali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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