Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3335 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 04/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

R.A., ROMANO 3 SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 24/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 24.3.2005, la Commissione Tributaria Regionale di Campobasso dichiarava inammissibile, perchè notificato personalmente R.A., già amministratore della S.r.l.

Romano 3, e non presso il domicilio eletto, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Campobasso avverso la decisione con cui la Commissione Tributaria di primo grado aveva annullato gli atti di accertamento e gli avvisi di mora relativi all’irpeg-ilor 1989-1990, di detta Società.

La CTR osservava che la notifica degli atti predetti era, inoltre, viziata, perchè effettuata nei confronti del cessato amministratore ai sensi dell’art. 140 c.p.c. quando, invece, avrebbe dovuto eseguirsi ai sensi dell’art. 14 c.p.c. – dato che nella sede legale della Società abitavano terzi – e, per maggior sicurezza, al legale rappresentante in carica.

Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate nei confronti della S.r.l. Romano 3 e di R.A.. Gli intimati non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, non essendo stati prodotti gli avvisi di ricevimento dei plichi che risultano spediti dall’Ufficiale giudiziario il 10.5.2006. Va, infatti, rilevato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data di essa, l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato, come nella specie, per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo (cfr. da ultimo, Cass. n. 13639/2010).

Nulla sulle spese, non essendovi costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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