Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33349 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 17/12/2019), n.33349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25064-2017 preposto da:

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

VITTORIO EMANUELE II, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CONVERTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 982/2017 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la (OMISSIS) S.r.l. riceveva una prima cartella di pagamento (non impugnata) relativa ad omesso pagamento di IVA nell’anni di imposta 2010 e, poi, una successiva cartella di pagamento emessa del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54-bis, avente ad oggetto la medesima pretesa; la società impugnava la seconda cartella lamentando la “duplicazione del ruolo” e, cioè, la duplicazione della pretesa impositiva;

– in primo grado, l’Agenzia delle Entrate dava atto del provvedimento di revoca in autotutela della prima cartella, emesso contestualmente alla costituzione in giudizio;

– la C.T.P. di Bari respingeva il ricorso, da un lato rilevando lo sgravio della prima cartella e, dall’altro, respingendo le censure sulla motivazione della seconda;

– la C.T.R. della Puglia, con la sentenza n. 982/2017 del 22/3/2017, respingeva l’appello;

– avverso tale decisione il curatore del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. propone ricorso per cassazione (fondato su tre motivi), al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell’art. 112 c.p.c., perchè la società aveva chiesto l’annullamento della cartella per duplicazione del ruolo, mentre la C.T.R. ha basato la decisione sullo sgravio della cartella, non pronunciandosi su quanto richiesto dalla ricorrente.

2. Il motivo è infondato.

La società affermava la “duplicazione dei ruoli” dolendosi in realtà della doppia pretesa impositiva; proprio quest’ultima è stata esclusa dai giudici del merito, i quali hanno considerato la revoca in autotutela del primo atto impositivo e, quali giudici del rapporto tributario, hanno confermato la sussistenza della pretesa fiscale.

Incidentalmente si osserva che lo sgravio (in autotutela) non era tardivo, posto che nessuna pronuncia era stata ancora resa, e l’effetto ex tunc della revoca dell’atto (tra le altre, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27200 del 2013) comportava il venir meno ab origine della doppia pretesa impositiva.

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell’art. 116 c.p.c., per avere la C.T.R. erroneamente valutato la prova dello sgravio della cartella quale motivo assorbente la doglianza sulla duplicazione dei ruoli.

4. Il motivo è inammissibile: oltre ad essere esplicitamente riguardante la valutazione della prova (insindacabile col ricorso per cassazione), la censura è in realtà rivolta alle conseguenze derivanti dallo sgravio, sulle quali ci si è già soffermati esaminando il primo motivo.

5. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), degli artt. 91-92 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in quanto la condanna alle spese dell’appellante era in contrasto col principio di causalità della lite, la quale era stata determinata dall’emissione della seconda cartella; la sopravvenuta revoca in autotutela avrebbe giustificato la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese secondo altro criterio.

6. Il motivo è inammissibile.

La decisione sulle spese si fonda sulla soccombenza dell’appellante, la quale discende non già dalla constatazione della revoca e del conseguente venir meno della doppia pretesa impositiva, quanto sul rigetto delle ulteriori doglianze avanzate dalla società sulla validità della cartella (di cui si lamentava un preteso vizio di motivazione); il richiamo del motivo al principio di causalità è dunque inappropriato e non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata.

7. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.

Alla decisione fa seguito la condanna della parte ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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