Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33348 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 17/12/2019), n.33348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10279-2013 proposto da:

AQUILANO MOTORI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE STODUTO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE

STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ANTONIO CIARAMBINO;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il gentetuLa 34/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Aquilano Motori S.r.l. ricorreva alla C.T.P. di Foggia impugnando sia l’avviso di iscrizione ipotecaria (per mancata notifica della precedente cartella di pagamento) notificato da Equitalia ETR S.p.A., sia la cartella stessa (emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis), sia l’intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50;

– la C.T.P. – ritenendo il vizio della notificazione (eseguita direttamente al legale rappresentante senza previa ricerca presso la sede della società, ex art. 145 c.p.c. ratione temporis applicabile), sanato dalla proposizione del ricorso con effetto ex tunc e, perciò, infondata l’eccezione di decadenza dal potere impositivo – respingeva il ricorso;

– la C.T.R. della Puglia, con la sentenza n. 34/26/12 del 23/2/2012, dichiarava “inammissibile e infondato” l’appello, affermando che “riproponendo la stessa linea difensiva esposta nel primo grado di giudizio… l’appellante chiedeva l’accoglimento dell’atto proposto” e che per ciò solo l’impugnazione doveva considerarsi inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto “l’appellante si è limitato a riproporre i motivi già esposti nel ricorso di primo grado senza esporre le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali ha proposto l’appello avverso l’opposta sentenza, omettendo di assolvere all’onere di delimitare l’oggetto della richiesta di riesame e di circoscrivere l’ambito della domanda nei limiti della quale questo giudice è tenuto a pronunciarsi. E’ evidente come i motivi addotti a sostegno della pretesa nel giudizio di primo grado non possano coincidere con quelli della fase di gravame.”; aggiungeva altresì che, in ogni caso, “oltre che inammissibile, a parere del Collegio l’appello si appalesa infondato”;

– avverso tale decisione la Aquilano Motori propone ricorso per cassazione (basato su un unico motivo), al quale resiste con controricorso Equitalia Sud (già Equitalia ETR) S.p.A.;

– il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e art. 342 c.p.c., per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello sebbene le difese svolte con l’impugnazione (trascritte nel ricorso per cassazione), ripercorrendo quelle del primo grado, avessero denunciato i pretesi errori della sentenza impugnata.

2. Il motivo è fondato.

E’ consolidato il principio secondo cui “Nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Nella specie, in applicazione del principio, la S. C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l’appello, per la mancanza di critica alla motivazione della pronuncia di primo grado, pur avendo il ricorrente riproposto i motivi d’opposizione all’atto impositivo evidenziando la correlazione degli stessi con la documentazione prodotta che ne specificava la valenza, con conseguente possibilità per il giudice del gravame di individuare con chiarezza il contenuto delle censure)” (ex multis, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018, Rv. 651841-01).

3. Poichè il giudice d’appello non si è attenuto a detto principio e ha preteso, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, l’enunciazione di motivi specifici, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Non osta a tale decisione la statuizione di infondatezza dell’appello inserita nella sentenza impugnata dopo la declaratoria di inammissibilità; infatti, “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555-01; analogamente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988-01).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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