Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33345 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 17/12/2019), n.33345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12197/2016R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

INDUSTRIA CEMENTI G.R. SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

MASSIMO BASILAVECCHIA, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. PIERO SANDULLI in Roma, Via F. Paolucci dè Calboli, 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, Sezione staccata di Verona, n. 1796/15/15 depositata il 30

novembre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Industria Cementi G.R. (di seguito Cementi R.) s.p.a. chiese all’Agenzia delle Dogane il rimborso delle addizionali provinciali sull’accisa sull’energia elettrica versate nel periodo compreso tra il settembre 2010 e il dicembre 2011, per contrasto tra la disciplina di diritto interno e la disciplina unionale; l’Ufficio oppose diniego alla domanda, per difetto di legittimazione attiva dell’istante, in quanto consumatrice finale estranea al rapporto di imposta;

il provvedimento di diniego fu impugnato da Cementi R., il cui ricorso fu accolto dalla CTP di Verona;

per quanto in questa sede ancora rileva, la CTR del Veneto, Sezione staccata di Verona, con sentenza del 30 novembre 2013, ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la decisione, osservando che:

– spetta al contribuente, in quanto consumatore finale, la legittimazione a chiedere il rimborso delle accise;

le addizionali provinciali sulle accise dell’energia sono in contrasto con l’art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE;

l’Ufficio propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, al quale la contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, che deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 53 e 14, l’Agenzia delle Dogane lamenta il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva della contribuente a chiedere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise; assume che legittimati a proporre la domanda di rimborso sono solo i fornitori dell’energia elettrica, in quanto soggetti di imposta, mentre al consumatore finale, estraneo al rapporto tributario, compete unicamente l’azione di rivalsa, di carattere privatistico, nei confronti del fornitore;

con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Direttiva 2008/118/CE e del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 5, per avere la CTR ritenuto le addizionali sulle accise sull’energia elettrica incompatibili con la disciplina unionale ed affermato la natura auto-esecutiva (self-executing) della suddetta direttiva;

il primo motivo è fondato;

trova infatti applicazione nella specie il principio, di recente enunciato da questa Corte e che il collegio pienamente condivide, secondo cui “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, conv. dalla L. n. 20 del 1989 (applicabile “ratione temporis”), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest’ultimo l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l’eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass., Sez. V, 24 maggio 2019, n. 14200);

il principio compendia un articolato percorso argomentativo, sviluppato a partire da Cass. n. 9567 del 2013, e non è in contrasto con l’attuale giurisprudenza di legittimità, ma solo con una ormai risalente sentenza (Cass. S.U. n. 6509 del 2009), che si è però occupata del tema incidentalmente e senza approfondirlo: va pertanto respinta la richiesta della controricorrente di rimessione della causa alle sezioni unite;

non può, infine, essere esaminata la questione dell’eccessiva onerosità dell’azione da proporre nei confronti del fornitore, fondata sul rilievo che contro quest’ultimo non sarebbe invocabile l’efficacia “orizzontale” della Direttiva 2008/118/CE, al fine della disapplicazione della disciplina di diritto interno e dell’insorgenza dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. derivante dalla corresponsione dell’accisa in epoca successiva all’entrata in vigore della suddetta direttiva: si tratta infatti di questione che, per quanto risulta, non ha formato oggetto del thema decidendum dibattuto in appello e che Cementi R. ha tardivamente e inammissibilmente dedotto per la prima volta nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. depositata (Cass. nn. 5503 del 2019, 30760 del 2018, 32146 del 2018);

all’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento degli altri motivi;

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente per difetto di legittimazione attiva alla domanda di rimborso;

le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità sono integralmente compensate, data la sostanziale novità della questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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