Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33344 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 21/12/2018), n.33344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2135/2014 proposto da:

FEDERICI STIRLING S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

dei Commissari straordinari, elettivamente domiciliata in Roma, via

degli Scipioni n. 288, presso lo studio dell’Avv. Benedetto Giovanni

Carbone che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso cui è elettivamente domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1564/2012 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 4 dicembre 2012;

viste le conclusioni scritte del P.M., nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 aprile 2018 dal Cons. Dott. ROBERTO MUCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze, accogliendo il gravame dell’Università degli studi di Siena, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da Federici Stirling s.p.a. in amministrazione straordinaria, quale appaltatrice dei lavori di realizzazione del polo scientifico universitario di (OMISSIS), per l’importo complessivo di Euro 396.784,80 a titolo di pagamento di due stati di avanzamento e saldo lavori, avendo ottenuto dal direttore dei lavori il collaudo dell’opera.

2. Premesso che, in virtù di contratto di appalto stipulato nel 1995 tra l’Università e Federici Stirling, il terzo lotto di lavori era stato consegnato il 27 maggio 1998 all’appaltatrice, la quale aveva successivamente stipulato per tale lotto un contratto di subappalto con l’impresa C., cedendole poi il relativo credito verso l’Università con atto del 15 settembre 1999, la Corte di appello riteneva che: a) non vi era contestazione sulla “circostanza (peraltro avvalorata dalla posizione processuale dell’Università di Siena, che tra l’altro ha essa stesa prodotto in causa il contratto di cessione ed il documento con cui il medesimo contratto le è stato trasmesso) che la cessione sia stata accettata dal debitore ceduto” (p. 4 della sentenza); b) il credito in questione era, al momento della cessione, un credito futuro, divenuto esigibile in tempi diversi con i relativi certificati di pagamento delle rate di acconto; c) tali certificati (emessi il primo il 17 dicembre 2001, il secondo il 19 febbraio 2002 ed il terzo il 25 luglio 2002, unitamente al certificato di collaudo) erano tutti anteriori alla sentenza del 29 luglio 2002, dichiarativa dello stato di insolvenza dell’appaltatrice con ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; d) pertanto “il patrimonio dell’appaltatore non si è arricchito dei crediti in discorso, se non formalmente e per il momento in cui i crediti stessi non sono entrati a far parte del patrimonio del cessionario, sempre comunque anteriormente all’inizio della procedura concorsuale” (p. 5), sicchè la cessione era opponibile all’amministrazione straordinaria che, notificando il decreto ingiuntivo, aveva azionato “un credito che non le competeva” (p. 5).

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Federici Stirling in amministrazione straordinaria affidato ad un unico articolato motivo, cui replica l’Università degli studi di Siena con controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, con due distinte subcensure, violazione e falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 9, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 29 e del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 18 nonchè art. 116 c.p.c.: poichè, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 9applicabile nella specie, i crediti derivanti da corrispettivo di appalto pubblico possono essere oggetto di cessione solo dopo l’emissione del certificato di collaudo ovvero prima, purchè però la P.A. accetti formalmente, come disposto dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 la cessione preventivamente notificatale, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l’intervenuta accettazione della cessione del credito da parte dell’Università, desumendola dal contegno tenuto dalla stessa nel giudizio, in carenza di alcun atto espresso in tal senso (prima subcensura); la Corte avrebbe altresì errato nel ritenere opponibile la cessione alla procedura di amministrazione straordinaria in violazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 18 atteso che i crediti ceduti erano sorti a seguito del collaudo, ma erano divenuti esigibili solo dopo lo spirare del termine di cui al D.M. n. 145 del 2000 per il relativo pagamento (90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo: 23 ottobre 2002), sicchè la cessione non era più opponibile alla procedura in quanto lo stato di insolvenza dell’appaltatrice era stato già dichiarato il 29 luglio 2002 (seconda subcensura).

5. Il motivo deve essere respinto, nei sensi di seguito precisati.

5.1. Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del mezzo sollevata dalla controricorrente con riferimento alla novità della questione, dedotta solo nella presente sede di legittimità, relativa alla validità della cessione del credito in carenza di formale accettazione da parte dell’Università, avendo invece Federici Stirling argomentato, nel giudizio di merito, esclusivamente nel senso che la cessione riguardava un credito futuro venuto ad esistenza in epoca successiva alla procedura di amministrazione straordinaria.

Deve infatti senz’altro condividersi quanto osservato sul punto dall’Ufficio della Procura Generale, secondo cui “non si ravvisa alcuna novità della questione (…) poichè la censura trae origine dalle affermazioni direttamente contenute in sentenza. La corte di merito, infatti, ha ritenuto non contestata la circostanza relativa all’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto sulla base dello stesso contegno, anche processuale, tenuto dall’Università di Siena che aveva prodotto in giudizio il contratto relativo alla cessione ed il documento con cui il medesimo contratto le veniva trasmesso. Ne consegue che la parte ricorrente, per effetto delle argomentazioni spese nella decisione di appello, ha correttamente impugnato la decisione su tale capo senza incorrere nelle dedotte inammissibilità”, dovendosi per il resto ribadire, sulla scorta del consolidato indirizzo di legittimità, la stretta inderogabilità degli oneri incombenti sul ricorrente, in ossequio ai principi di specificità ed autosufficienza, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (si v. da ultimo, tra le tante, Sez. 6-1, 13 giugno 2018, n. 15430 e già Sez. 1, 18 ottobre 2013, n. 23675).

5.2. Tanto premesso, ancora sulla questione dell’accettazione, da parte dell’Università committente, della cessione del credito dell’appaltatrice Federici Stirling in favore della subappaltatrice impresa C. deve osservarsi – essendo fondata, per questa parte, la prima subcensura e condivisibili le argomentazioni svolte al riguardo dal P.M. – che, a mente del combinato disposto della L. n. 2248 del 1865, all. E, art. 9 (“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessione se non vi aderisca l’amministrazione interessata.”), e del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69e art. 70, comma 3, (secondo i quali le cessioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all’ente cui spetta ordinare il pagamento e risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, con rinvio alla L. n. 2248 del 1865, all. E, art. 9 cit.), occorre l’esplicita adesione dell’amministrazione committente, nella specie insussistente, non avendo l’Università effettuato alcun pagamento nè alla cedente Federici Stirling, nè alla cessionaria impresa C., e non potendo valere a tal fine, quale accettazione implicita, il contegno processuale dell’Università consistito nella produzione in giudizio del contratto di cessione e del documento con il quale il detto contratto le era stato trasmesso.

Posto infatti che la menzionata disciplina speciale trova applicazione nel caso in esame – difettando il requisito della particolare qualificazione dell’impresa cessionaria (banca o intermediario finanziario) di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 26, comma 5, pur applicabile ratione temporis, richiamante le previsioni derogatorie della comune disciplina codicistica (cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore: art. 1260 c.c.) contenute nella L. 21 febbraio 1991, n. 52 (si v. in tal senso Sez. 1, 24 settembre 2007, n. 19571) -, la ratio del divieto di cessione dei crediti senza l’adesione della P.A., riguardante i rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione o fornitura, risiede nell’esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (in tal senso, Sez. 3, 27 agosto 2014, n. 18339), esigenza dalla quale non può che conseguire l’affermata necessità dell’esplicita adesione dell’amministrazione al contratto di cessione del credito.

5.3. Ciò non conduce, peraltro, all’integrale accoglimento del mezzo, essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, sicchè la motivazione va corretta, nella parte testè richiamata e per le ragioni esposte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

5.4. Quanto infatti al limite temporale di efficacia della deroga al regime ordinario della generale cedibilità dei crediti, di cui all’art. 1260 c.c. (seconda subcensura), deve aversi riguardo, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, all. E, art. 9 ai contratti in corso, ribadendosi perciò l’insegnamento di Sez. 1, 8 maggio 2008, n. 11475 (reso proprio in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche cui non era applicabile la L. n. 109 del 1994) secondo cui detta deroga “essendo intesa ad evitare che, durante l’esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A., opera solo fino a quando il contatto è “in corso” e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, conclusione che, in tema di appalto di opere pubbliche, può ritenersi realizzata soltanto a seguito dell’espletamento e dell’approvazione del collaudo da parte della P.A.”.

Nella specie, il collaudo e l’accettazione dell’opera sono pacificamente intervenuti il 25 luglio 2002, ovverosia anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza di Federici Stirling (29.

5.5. In tale quadro non può rilevare l’art. 29 del capitolato generale di appalto di cui al D.M. n. 145 del 2000, sui termini di pagamento degli acconti e del saldo, invocato dalla ricorrente per postergare l’esigibilità dei crediti ceduti (e dunque l’inopponibilità di essi alla procedura), poichè – anche a voler prescindere dalla questione dell’applicabilità del detto capitolato generale del 2000 agli appalti, come quello in esame, già stipulati – i relativi certificati di pagamento sono comunque anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, come esattamente rilevato dalla Corte di appello (p. 5 della sentenza).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dal che consegue la condanna della ricorrente alle spese dl giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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