Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33343 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29030/2015 R.G. proposto da:

C.D., C.F. (OMISSIS), res. in Sacile, rapp.to e difeso,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe

Basso del Foro di Treviso ed elett. dom.to presso lo studio

dell’avv. Marco Ranni in Roma, Via Properzio n. 27;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F. (OMISSIS)) presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia N. 173/08/2015, depositata il 30 aprile 2015, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 giugno

2019 dal Consigliere Luigi Nocella.

Fatto

RITENUTO

che:

C.D. impugnava innanzi alla CTP di Pordenone gli avvisi di accertamento NN. (OMISSIS) e (OMISSIS) notificatile dall’Agenzia delle Entrate di Pordenone, con il quale questa aveva recuperato a tassazione in via sintetica, per gli esercizi 2007 e 2008, maggiori redditi non dichiarati, richiedendo maggior IRPEF e relative addizionali ed irrogando le connesse sanzioni.

L’adita CTP pronunciava sentenza N. 129/02/2013, con la quale accoglieva il ricorso in accoglimento di eccezione pregiudiziale; l’appello dell’Agenzia veniva parzialmente accolto dalla CTR del Friuli Venezia-Giulia.

Il C. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 27.11.2015, fondato su sei motivi di censura.

L’Agenzia non ha notificato controricorso, ma si è costituita con memoria del 18.01.2016.

Con memoria del 6 ottobre 2017 il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8, conv. in L. n. 96 del 2017, deducendo l’esistenza dei relativi presupposti e documentando la presentazione delle domande e l’avvenuto pagamento della prima rata delle somme dovute per ottenere i prospettati condoni relativamente alle annualità controverse.

Con istanza del 16.03.2018 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegandovi comunicazione, da parte del Direttore Prov.le delle Entrate di Pordenone, della regolarità della definizione della lite pendente.

Con memoria 2.01.2019 la ricorrente ha presentato analoga istanza, corredata di documentazione dimostrativa dell’avvenuto pagamento delle prime due rate della somma necessaria per la definizione agevolata; con successiva memoria del 7.06.2019 ha poi depositato copia dei modelli F24 attestanti l’esecuzione dei versamenti delle ulteriori somme dovute.

Nell’udienza camerale del 25 giugno 2019, udita la relazione del Cons. Dott. Luigi Nocella, la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’istanza presentata il 16 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate come rapp.ta in giudizio ha comunicato che la contribuente aveva proposto e successivamente definito istanza di condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.

Con istanza del 6 ottobre 2017 il ricorrente, come rappresentato in giudizio, aveva chiesto a sua volta la sospensione del giudizio per l’annualità in contestazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, deducendo che la Società “ha presentato la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti per entrambi gli avvisi di accertamento…..”; e con le successive memorie di aver altresì effettuato il pagamento di tutti i ratei della somma dovuta per il perfezionamento della definizione, come provato dalle quietanze di pagamento allegate.

Del resto l’Agenzia ha offerto, in allegato alla propria istanza, dichiarazione liberatoria del Direttore dell’Agenzia competente circa la regolare definizione agevolata della lite pendente; sicchè sul piano processuale la presentazione dell’istanza di estinzione della resistente Agenzia soddisfa tutti i requisiti per l’accoglimento della richiesta.

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite.

In conformità alla richiesta da parte dell’Agenzia va disposta l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi del L. n. 96 del 2017, art. 11. Compensa le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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