Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33341 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 12035 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

H.Y., in proprio e quale titolare della ditta individuale “Ylli

Parquet di Y.H.”, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv.to Maria Saracino,

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma,

Via Appia Nuova, n. 251;

– ricorrente principale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, n. 2248/01/2014, depositata il 20 novembre

2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 giugno 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 2248/01/2014, depositata il 20 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e rigettava l’appello incidentale proposto da H.Y., titolare della ditta individuale “Ylli Parquet di Y.H.”, avverso la sentenza n. 111/1/2013 della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara che aveva accolto parzialmente il ricorso avanzato dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), con i quali l’Ufficio gli aveva contestato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, sulla scorta di documentazione bancaria, un maggiore reddito d’impresa imponibile, ai fini Irpef, Irap e Iva, per gli anni di imposta 2007 e 2008,;

– la CTR ha osservato che: 1) la presunzione legale connessa alle operazioni bancarie di un imprenditore non era stata superata dal contribuente; 2) l’Agenzia aveva sostanzialmente considerato ogni singola voce provvedendo a raffrontarla con le giustificazioni addotte dal contribuente e evidenziandone gli aspetti di non pertinenza; 3) trattandosi di impresa individuale si doveva presumere che parte dei prelievi fossero giustificati da esigenze della vita familiare, per cui l’accertamento dei maggiori ricavi doveva essere rideterminato in Euro 40.000,00 per il 2007 e in Euro 60.000,00 per il 2008;

– avverso la sentenza della CTR, H.Y. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a un motivo;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo del ricorso principale, H.Y. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR, con una motivazione apparente, accolto – nei limiti di cui in motivazione – l’appello dell’Agenzia, senza indicare gli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento e le ragioni per le quali il contribuente non avrebbe addotto giustificazioni idonee a superare la presunzione legale in ordine alle singole movimentazioni bancarie oggetto di accertamento;

– la censura che va più correttamente qualificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondata:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);

– pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. n. 22949 del 2018; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);

– nella specie il vizio denunciato sussiste, in quanto la CTR, senza precisare quali fossero i motivi dell’appello principale e di quello incidentale e senza fare neppure un accenno ai fatti e ai documenti di causa, si è limitata a rilevare che l’Agenzia aveva “sostanzialmente considerato ogni singola voce provvedendo a raffrontarla con le giustificazioni del contribuente e ad evidenziarne gli aspetti di non pertinenza”: la motivazione, generica ed assertiva, non lascia comprendere se il giudice abbia proceduto ad un esame critico delle ragioni di censura dedotte dalle parti, nè se sia pervenuto alla decisione sulla scorta di un effettivo esame delle risultanze istruttorie; non risulta, inoltre, in alcun modo esplicitato l’iter logico seguito per pervenire alla rideterminazione dei ricavi conseguiti da H. nelle due annualità di imposta oggetto di accertamento, tale da consentire un controllo sull’esattezza e sulla consequenzialità delle conclusioni raggiunte sul punto;

– in contrario, la CTR avrebbe in primo luogo dovuto verificare se gli avvisi di accertamento impugnati fossero fondati unicamente sui versamenti eseguiti dal contribuente, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6093 del 30/03/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 16697 del 9/08/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 2432 del 31/01/2017);

– una volta limitata l’indagine ai versamenti, il giudice d’appello avrebbe poi dovuto procedere all’esame della documentazione prodotta da H.Y., onde accertare se l’appellante incidentale avesse fornito prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti, in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, atteso che, in presenza di tale prova, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Cass. sez. 5, n. 30786 del 28/11/2018);

– all’accoglimento del ricorso principale conseguono l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale (con il quale l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, per avere la CTR erroneamente ridotto la pretesa erariale in via equitativa), la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un riesame della vicenda nel merito, alla luce dei principi sopra richiamati;

– il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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