Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3334 del 12/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3334 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 6954-2014 proposto da:
MARTINI S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria Civile della Corte di
cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
ALESSANDRO BOTTIGLIERI;
– ricorrente contro
DONATI S.a.S. di Donati Renato & C., in persona del
legale
rappresentante
domiciliata
in
ROMA,
Cancelleria
Civile
pro
elettivamente
tempore,
PIAZZA CAVOUR,
della
Corte
di
presso
la
cassazione,
rappresentata e difesa dagli avvocati ODDONE DI LENARDA
e MASSIMO CURTI;
/)
Data pubblicazione: 12/02/2018
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 752/2013 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 28/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere GIUSEPPE
GRASSO.
Ritenuto che la Corte d’appello di Trieste, con sentenza pubblicata
il 28 agosto 2013, rigettò l’appello proposto dalla s.p.a. Martini
avverso la sentenza n. 344/2011 emessa dal Tribunale di Udine, con
la quale era stata disattesa la domanda avanzata dalla Martini nei
confronti della s.a.s. Donati, con la quale, dopo aver premesso di
avere acquistato dalla convenuta, con la mediazione di Andrea
consegne ripartite, e che la società venditrice non aveva dato
esecuzione al contratto, aveva chiesto condannarsi quest’ultima a
risarcire il danno, quantificato in C 113.600,00;
che avverso la sentenza d’appello propone ricorso la Martini,
illustrando due motivi di censura;
che la controparte resiste con controricorso, ulteriormente
illustrato da memoria;
che il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Lucio
Capasso, ha depositato requisitoria con la quale chiede rigettarsi il
ricorso;
ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione
dell’art. 116, cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 1760, 2697, 2702
e 2721 e ss., cod. civ., in quanto erroneamente la Corte locale aveva
svalutato il documento, certificante il concluso affare, trasmesso dal
mediatore alle due parti contraenti e la testimonianza resa a
conferma da costui, la quale non avrebbe potuto considerarsi
generica, proprio perché riferita al documento in parola, redatto ai
sensi dell’art. 1760, n. 3, cod. civ., non aveva colto che il silenzio
serbato dalla Donati alla ricezione di un tal documento non si
conciliava affatto con l’affermazione che nessun contratto era stato
concluso, non aveva ben ponderato la diversità di atteggiamento delle
parti (secondo buona fede quello della ricorrente e niente affatto
quello della Donati, che aveva ignorato, dopo la nota del mediatore,
la corrispondenza della Martini) e del corollario indiziario che
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Zanutta, una partita di granoturco nazionale, con previsione di
confermava l’intervenuta conclusione, non aveva assegnato valore
all’avvertenza del mediatore, alla quale era seguito il silenzio
concludente di venditrice e compratrice, non si era avveduta del fatto
che era interesse della venditrice sottrarsi agli obblighi contrattuali,
sfruttando un sopravvenuto aumento di prezzo del prodotto, non
‘té-n-Cito conto del fatto che <