Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3334 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. II, 10/02/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22453-2019 proposto da:

A.P., rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4846/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 7.6.2019, il Tribunale di Venezia respinse il ricorso proposto da A.P., cittadino (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), avverso la decisione della Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Padova, di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio del permesso umanitario.

1.1. Il ricorrente aveva dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale di essere di religione cattolica e che, in seguito ad una relazione sentimentale con una ragazza di religione musulmana, il di lei padre lo aveva aggredito e picchiato, non ritenendolo all’altezza della figlia; un giorno aveva visto vicino la sua abitazione tre soldati ed era scappato nel bosco; aveva quindi saputo da un vicino che la ragazza era rimasta incinta ed il padre l’aveva costretta ad abortire, ma aveva perso la vita; poichè il padre della ragazza era un soldato, temeva che, in caso di rientro nel Paese di origine, potesse essere ucciso.

1.2. Il Tribunale dispose l’audizione del ricorrente, il quale, nel confermare le dichiarazioni rese, affermò che il percolo di violenza era legato al mancato rispetto dell’ammonimento del padre della ragazza di non frequentare la figlia.

1.3. Il Tribunale, nel rigettare la domanda, ritenne non credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente e comunque non rientranti nelle ipotesi di protezione previste dalla Convenzione di Ginevra, attenendo invece a questioni di carattere personale e privato; ai fini della protezione sussidiaria ritenne che il ricorrente non avesse nemmeno prospettato il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. A e b; non ravvisò i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. C non sussistendo nella zona di provenienza del ricorrente, l'(OMISSIS), una situazione di violenza indiscriminata tale da minacciarne l’incolumità, secondo il report dell’EASO. Disattese la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non avendo il ricorrente allegato specifici fattori di vulnerabilità.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso A.P. sulla base di tre motivi;

2.1. Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla valutazione della credibilità del ricorrente ed all’assenza di informazioni sul Paese di provenienza.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Quanto al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il Tribunale ha fondato la propria decisione su due distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla: l’assenza di credibilità e la natura privata della vicenda. Il motivo ha censurato solo una delle rationes, quella relativa alla credibilità, mentre non ha aggredito la ratio relativa alla natura privata del fatto, sicchè lo stesso è inammissibile (Cassazione civile, sez. un., 29/03/2013, n. 7931).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per avere il Tribunale disatteso la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria senza acquisire informazioni sul Paese di provenienza.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Esso è generico, in quanto si limita a riportare il contenuto delle norme che si assumono violate senza, tuttavia, confrontarsi con la decisione del Tribunale che, nell’ambito dell’accertamento di fatto avente ad oggetto la situazione del Paese di provenienza, ha fatto riferimento al report dell’EASO, che è fonte qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 per avere la Corte di merito erroneamente fondato la pronuncia di rigetto sul mancato assolvimento dell’onere probatorio in relazione ai rischi in caso di rimpatrio, in tal modo contravvenendo all’obbligo di cooperazione istruttoria. Nell’ambito dello stesso motivo, il ricorrente contesta la valutazione delle condizioni del Paese di provenienza e la carenza di credibilità.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile.

3.2. Il dovere di cooperazione istruttoria non rende inoperante l’onere di allegazione delle condizioni di vulnerabilità che legittimano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.3. Se è vero che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità”, poichè la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale (Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, n. 8020), è pur sempre necessario che il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione della situazione di vulnerabilità.

3.4. Nel caso in esame, nessun fattore di vulnerabilità è stato allegato dal ricorrente, il quale si è limitato ad affermare, in modo apodittico, la sua credibilità ed ha fatto riferimento alle condizioni della (OMISSIS), senza, tuttavia, dolersi, in modo specifico, della compromissione dei diritti fondamentali e del raggiungimento di un livello di integrazione in Italia, presupposti indefettibili per effettuare il giudizio comparativo al fine del riconoscimento dell’invocata misura. Il ricorso si risolve in un inammissibile sindacato sulla valutazione delle condizioni relativa al Paese di origine e sulla credibilità del ricorrente, introducendo apprezzamenti di fatto inammissibili in sede di legittimità.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva, ad essa non potendo essere equiparato l'”atto di costituzione” non notificato alla controparte.

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA