Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3334 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29604-2010 proposto da:

A.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BENOZZO

GOZZOLI 60, presso lo studio dell’avvocato REMO MONTONE, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 8212/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per la ricorrente l’Avvocato MONTONE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M.L. ha impugnato innanzi alla commissione tributaria di primo grado di Roma, con separati ricorsi, 4 avvisi di accertamento di dei redditi ai fini IRPEF e ILOR per gli anni di imposta dal 1978 al 1981 per i quali non era stata presentata dichiarazione, in relazione a controlli effettuati in merito alla proprietà di una imbarcazione da diporto, sostenendo di non essere titolare di redditi e di essere stata acquistata l’imbarcazione con somme del coniuge.

La commissione di primo grado ha accolto i ricorsi riuniti con sentenza confermata dalla commissione di secondo grado di Roma. La commissione tributaria centrale, in sezione di Roma, con sentenza depositata il 22 ottobre 2007, ha accolto il ricorso dell’ufficio, richiamando l’applicabilità di presunzioni al caso di specie, in quanto non vinte da una prova, non fornita, di dazione di denaro da parte del coniuge.

Avverso questa decisione la contribuente ha notificato ricorso per cassazione all’agenzia delle entrate in data 20 dicembre 2010 ai sensi e per gli effetti dell’art. 327 c.p.c., comma 2 e art. 292 c.p.c., affermando di non avere avuto conoscenza del giudizio celebratosi innanzi alla commissione tributaria centrale, e proponendo due motivi, cui l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Il ricorso è inammissibile. La contribuente ha inteso proporre impugnazione tardiva ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, deducendo di esser rimasta contumace innanzi alla commissione tributaria centrale e non di non aver ricevuto notificazione dell’atto introduttivo del giudizio innanzi a detta commissione, nè altra notizia del giudizio. Riproducendo nel ricorso in via fotografica avvisi di ricevimento relativi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, nonchè alla comunicazione del deposito della sentenza, tutti avvenuti al domicilio della “contribuente in via s. Eustachio (civico prima 5, poi 3) e tutti ricevuti da tale sig. T. e non specificamente impugnati, l’agenzia delle entrate ha invece dimostrato la ritualità delle attività partecipative sia di essa parte (notifica dell’atto introduttivo) sia della commissione; ciò a fronte di nessuna attività probatoria della parte contribuente, di tanto onerata.

3. – Con la memoria ex art. 378 c.p.c., la parte contribuente, esaminate le produzioni documentali relative alle notificazioni anzidette, ha svolto difese imperniate sul mancato rispetto di disposizioni di cui all’art. 139 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, relative alle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo di quest’ultimo che si avvalga del servizio postale; tra gli altri rilievi, non sarebbe stata inviata raccomandata al destinatario con avviso che la notifica era stata effettuata a persona diversa, nonchè di quest’ultima ( T.) non sarebbe stata indicata la qualifica. Le deduzioni sono infondate. Il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 32, applicabile “ratione temporis”, prevede testualmente “Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all’ufficio tributario, mediante presentazione dell’atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia”. In ciò tale disposizione (che è diretto antecedente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16) consente nel processo tributario, in aggiunta alle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario e di quest’ultimo che si avvalga del servizio postale, anche – tra le altre – le c.d. notificazioni in via “diretta” a mezzo del servizio postale, cioè senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore. In tal senso, la disciplina della notificazione “diretta” via posta è quella delle corrispondenze raccomandate “ordinarie” di cui al D.P.R. n. 655 del 1982 o delle norme regolamentari di tempo in tempo applicabili. Di conseguenza, non si applicano le formalità previste per le notificazioni a mezzo del servizio postale eseguite dall’ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore cui la parte contribuente fa riferimento nella memoria (cfr. ad es. sez. 5 n. 17723 del 2006). Se dall’inapplicabilità delle norme in tema di comunicazione di avvenuta notifica discende l’infondatezza della relativa deduzione, per quanto attiene alla pretesa che anche in tali forme di notifica debba risultare la qualifica del consegnatario deve riaffermarsi che, come già statuito da questa corte, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle invocate, ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare (v. tra le altre, sez. 5 n. 15973 del 2014 e n. 1906 del 2008).

4. – Ne deriva, in assenza di qualsiasi altra attività diversa da quella meramente contestativa della parte contribuente, l’insussistenza dei requisiti dell’art. 327 c.p.c., comma 2 e art. 292 c.p.c., al fine di poter ritenere la contribuente “contumace involontario”.

3. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte contribuente alla rifusione a favore dell’agenzia delle entrate delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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