Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33339 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 904 del ruolo generale dell’anno 2015,

proposto da:

Il Consorzio Insediamenti Produttivi Viareggio, in persona del suo

liquidatore pro tempore, G.G., rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to

Paolo Pacifici e dall’avv.to Elido Guerrini, elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, Via

Vallisneri n. 11;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, n. 1621/08/2014, depositata il 2 settembre

2014, notificata in data 10 novembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 giugno 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 1621/08/2014, depositata il 2 settembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti del Consorzio Insediamenti Produttivi Viareggio, avverso la sentenza n. 29/05/2012 della Commissione tributaria provinciale di Lucca che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto Consorzio avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale, a seguito di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, della dichiarazione Iva 2007, era stata iscritta a ruolo la somma complessiva di Euro 82.876,46 a titolo di Iva, sanzioni e interessi, conseguente al disconoscimento del riportato credito d’imposta pari ad Euro 55.682,00, per omessa dichiarazione Iva per l’anno 2006;

– la CTR – nel riformare in parte la sentenza di primo grado- in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) in tema di Iva, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale escludeva per il contribuente la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta attraverso il trasferimento della detrazione al periodo di imposta successivo, potendo, in tal caso, il contribuente esercitare solo il diritto al rimborso, ricorrendone i presupposti; 2) essendo incontestata, nella specie, la mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2006, non poteva essere ammesso il riporto del credito nel successivo periodo di imposta; 3) ogni altra questione era assorbita;

– avverso la sentenza della CTR, il Consorzio Insediamenti Produttivi Viareggio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso;

– il Consorzio ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. insistendo per l’accoglimento del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 – bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la cartella di pagamento, anche se: 1) non gli era stata inviata alcuna previa comunicazione di irregolarità;2) era stato disconosciuto il credito Iva di Euro 55.682,00 (di cui Euro 53.827,00 sorto nel 2005) da omessa dichiarazione per l’anno 2006, in quanto considerato non riportabile nella dichiarazione Iva 2007, ancorchè portato in detrazione nell’anno di imposta successivo a quello in cui lo stesso era maturato, in conformità al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR – in violazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – ritenuto legittima la cartella esattoriale, senza argomentare alcunchè in ordine alla mancata previa comunicazione di irregolarità e alle ragioni per le quali fosse da disconoscere il credito di imposta da omessa dichiarazione 2006, riportato nella dichiarazione 2007;

– la seconda delle censure illustrate nel primo motivo è fondata, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni di impugnazione, alla luce dell’orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 8 settembre 2016, n. 17757 secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta

– risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (v. anche nello stesso senso Cass. sez. 5, n. 4400 del 2018);

– il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purchè sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401);

– il giudice a quo ha pertanto errato nel ritenere sic et simpliciter che l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2006, in cui il credito d’imposta avrebbe dovuto essere esposto, avesse comportato la decadenza dal diritto alla sua detrazione, mentre, essendo stato il diritto esercitato entro il termine biennale previsto dalla legge, avrebbe dovuto limitarsi a verificare se fosse in contestazione fra le parti il rispetto da parte del Consorzio dei requisiti sostanziali per operare la detrazione medesima, e, solo in tal caso, accertare se il contribuente avesse fornito la relativa prova; peraltro, quanto alla tempestività dell’esercizio del diritto di detrazione, costituiva circostanza pacifica (come si evince anche dalla sentenza impugnata) che il credito sorto nel 2006 da dichiarazione omessa fosse stato riportato nella dichiarazione Iva 2007, anno in cui era stato posto in compensazione;

– l’accoglimento della censura comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda alla luce dei principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie la seconda censura del primo motivo di ricorso, assorbite le altre; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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