Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33338 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22050-2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

10, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO BRUNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARGHERITA CONTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLINO

ZACCARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2017 del TRIBUNALE di VASTO,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/ 2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

C.M. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria, avverso sentenza 19-6-2017 con la quale il Tribunale di Vasto ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Vasto che gli aveva rigettato la domanda, rivolta nei confronti del Comune di Vasto, di risarcimento danni derivatigli dal sinistro occorso alla figlia minorenne Sophie, che, in data 28-9-2012, a causa della presenza di ghiaia su strada comunale nel centro abitato di Vasto, era caduta dal ciclomotore Piaggio, di proprietà del ricorrente; in particolare, secondo il Tribunale, non era stato dimostrato il nesso causale tra la cosa ed il danno, atteso che lo stesso era stato interrotto dalla condotta negligente del conducente del ciclomotore, e non era stata provata neanche la presenza di ghiaia sulla strada; siffatta circostanza, invero, non era stata confermata dall’unico teste presente sul luogo del sinistro mentre i redattori del rapporto dei CC non erano stati addotti in giudizio per la conferma dello stesso.

Il Comune di Vasto resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo “motivazione manifestamente illogica e contradditoria su una questione decisiva. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., e di ogni altra norma e principio in materia di onere della prova. Travisamento di fatti ed allegazioni di parte. Violazione di legge. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si duole che il Tribunale non abbia considerato che, in base alle risultanze istruttorie e in particolare al verbale redatto dai CC, poteva ritenersi accertato che la minore, in occasione del sinistro, procedeva a velocità moderata (tanto da non essere contravvenzionata per eccesso di velocità) e che il danno era stato provocato dalla ghiaia e dal terriccio presente sulla sede stradale.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo “motivazione manifestamente illogica e contradditoria su una questione decisiva. Violazione e falsa applicazione degli art. 2051,2699 e 2700 c.c. Violazione sotto un diverso profilo dell’art. 2697 c.c. , ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Travisamento di fatti ed allegazioni di parte. Violazione di legge. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, si duole che il Tribunale abbia ritenuto che l’istruttoria svolta non consentiva di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’attore.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 4 – omessa pronuncia su una questione decisiva e violazione degli artt. 14 C.d.S., e art. 112 c.p.c., lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto che, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., l’Ente proprietario della strada è tenuto a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della stessa.

Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, si duole che il Tribunale abbia deciso la controversia in base ad una questione (la mancata audizione dei redattori del rapporto) giammai sottoposta alle parti.

I primi tre motivi sono inammissibili.

Le censure, invero, complessivamente intese, non sono in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare la conclusione cui era giunto il Tribunale, attraverso l’esame delle risultanze probatorie, in ordine alla mancata prova sia del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso sia della stessa presenza della ghiaia sul manto stradale; siffatta conclusione comporta l’irrilevanza della questione concernente l’obbligo del proprietario della strada di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della stessa, giustamente ritenuta assorbita dal Giudice di merito.

Il quarto motivo è infondato, non sussistendo alcun obbligo per il Giudice di sottoporre preventivamente alle parti eventuali carenze probatorie.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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