Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33338 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. L. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11840/2015 R.G. proposto da:

Elle Immobiliare S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Crescenzio n. 91, presso lo Studio dell’Avv. Claudio Lucisano, che

con l’Avv. Dario Stevanato la rappresenta e difende anche

disgiuntamente, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 2185/15/14, depositata il 18 dicembre 2014.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 25 giugno 2019

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la Regionale del Veneto confermava la prima decisione (che aveva respinto il ricorso promosso da Elle Immobiliare S.p.A. avverso un avviso di accertamento che recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini IVA IRES IRAP 2007 in relazione alla vendita sottocosto di sette appartamenti e in relazione a deduzioni di oneri fuori del periodo di competenza;

2. che, per quanto rimasto d’interesse, la Regionale reputava raggiunta la prova presuntiva della sottofatturazione; in particolare, la Regionale giudicava convincente la ricostruzione operata dall’ufficio che, sulla base dei dati forniti dalla stessa contribuente, aveva dapprima determinato i costi di costruzione degli appartamenti, poi applicato agli stessi “il ricarico medio ponderato” ricavabile dalle cessioni di analoghi immobili e in tale modo stabilito il reale prezzo di vendita; una presunzione, concludeva la Regionale, non pregiudicata dalla produzione di inopponibili contratti con i quali la contribuente si era obbligata a compiere lavori di miglioria sugli appartamenti;

3. che la contribuente ricorreva per cinque motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso;

4. che con il primo motivo, formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente rimproverava alla Regionale di aver violato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), per aver ritenuto dimostrata l’evasione pur in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; che con il terzo motivo, formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente rimproverava alla Regionale di aver violato le comuni regole in tema di prova, per non aver preso in considerazione taluni elementi in thesi idonei a smentire quelli sulla scorta dei quali era stata presunta la sottofatturazione, con ciò sollevando l’ufficio dall’onere della prova;

4.1. che con il secondo e quarto motivo, formulati entrambi con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la contribuente rimproverava alla Regionale di non aver assolutamente spiegato, comunque di non aver sufficientemente spiegato, il giudizio di gravità, precisione e concordanza degli elementi sulla base dei quali aveva ritenuto sussistente la prova presuntiva della vendita sottocosto degli appartamenti;

4.2. che con il quinto motivo, formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente, rimproverava alla Regionale di non aver tenuto conto dei contratti in forza dei quali si era obbligata a fare i lavori di miglioria, in particolare deducendo che questi contratti avevano valore di prova fino a querela di falso ex art. 221 c.p.c. e che non era possibile disconoscerli ex art. 214 c.p.c.;

4.3. che i motivi, complessivamente considerati, sono per la loro gran parte inammissibili perchè rivolti a mettere in discussione gli univoci esiti di un duplice accertamento di merito, quello cioè che ha stabilito l’esistenza dell’evasione; un duplice accertamento che ha pertanto dato luogo ad una “doppia conforme” non più sindacabile, secondo quanto previsto dall’art. 348 ter c.p.c.;

4.4. che peraltro, anche se esaminati partitamente, i motivi sono per lo più ulteriormente inammissibili, comunque infondati; il primo e il terzo motivo, anche se formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sono invero inammissibili perchè con gli stessi non viene contestata la ricognizione normativa operata dalla Regionale, ma l’apprezzamento presuntivo degli elementi di prova offerti dall’ufficio (Cass. sez. I n. 24155 del 2017); il secondo e il quarto, perchè la Regionale ha chiaramente spiegato l’iter logico giuridico seguito, che è stato quello di ritenere fondata la prova dell’evasione sui rammentati elementi di fatto, quest’ultimi nemmeno più contestabili sotto il profilo del dedotto vizio motivazionale, atteso che la motivazione è ormai garantita soltanto “nel minimo costituzionale” (Cass. sez. un. 8053 del 2014); il quinto motivo, anche in disparte i profili di inammissibilità che conseguono alla mancanza di decisività delle censure, in quanto la Regionale li ha comunque giudicati nel merito irrilevanti, spiegando che le migliorie riguardavano tutti gli appartamenti, senza che questo rilievo sia stato fatto oggetto di specifica censura; mette conto, ad ogni modo, osservare che la disciplina della verificazione e quella della querela riguardano le scritture private inter partes (Cass. sez. un. 15169 del 2010);

5. che le spese devono seguire la soccombenza e che le stesse debbono essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in complessivi Euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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