Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33337 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33337
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28174-2017 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO VIGNOLA;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. LORENZO IN LUCINA 4,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GORI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
contro
B.A., CENTRO IPPICO LOANO, COMUNE di LOANO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 527/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, del
12/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO
SESTINI.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da N.M. per il risarcimento dei danni riportati nello scontro fra il proprio ciclomotore e un veicolo di proprietà del Centro Ippico Loano, condotto da B.A., proveniente dall’opposta direzione di marcia;
la Corte, pur dando atto che la carreggiata aveva una larghezza di circa 4 metri e che il veicolo (avente una larghezza anteriore di 2,15 metri) aveva invaso la corsia opposta per circa 15 cm, ha condiviso la valutazione del Tribunale -secondo cui il motociclista procedeva a velocità elevata e non adeguata allo stato dei luoghi, senza tenere rigorosamente la destra- e ha concluso che “la condotta di guida del motociclista appare (…) essere stata sufficiente da sola a cagionare l’incidente”; ha precisato che “per la controparte la prova liberatoria non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporti causali alla determinazione dell’incidente- ma può risultare indirettamente anche dall’accertamento del collegamento causale esclusivo dell’evento dannoso col comportamento della vittima, ovvero dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, non evitabile da parte dell’altro conducente”; ha inoltre affermato che “la colpa del N. assorbe anche la colpa del Comune” (che era stata prospettata dall’attore per la mancata segnalazione del restringimento della carreggiata e per la mancata adozione di misure interdittive alla circolazione), “costituendo causa sufficiente da sola a determinare l’evento e configurando un caso fortuito rispetto ad un’eventuale responsabilità dell’ente pubblico nascente dalla custodia della cosa”;
ha proposto ricorso per cassazione il N., affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a), quale assicuratrice del veicolo del Centro Ippico.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo (che denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1227, 2043, 2051 e 2054, dell’art. 141 C.d.S., comma 3, e dell’art. 143C.d.S., comma 3”), il ricorrente si duole che la Corte abbia affermato l’efficacia causale assorbente della condotta del motociclista nella produzione dell’evento dannoso; richiamato il precedente costituito da Cass. Pen. n. 50024/2017 – che evidenzia, fra l’altro, come le disposizioni degli artt. 142 e 143 C.d.S. siano norme cautelari finalizzate a garantire un’andatura regolare e corretta nell’ambito della propria corsia di marcia, ma non anche ad evitare il rischio determinato dall’occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto- contesta la possibilità di escludere un concorso causale a carico del veicolo del Centro Ippico, che aveva pacificamente invaso l’opposta corsia di marcia;
col secondo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1227, 2043 e 2051, dell’art. 141 C.d.S., comma 3, dell’art. 143C.d.S., comma 3”), il ricorrente lamenta l’avvenuta esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Loano;
il terzo motivo censura la sentenza -sotto il profilo della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”- sostenendo che la Corte “non avrebbe potuto “sposare” acriticamente il verbale di accertamento della Polizia Municipale”;
il terzo motivo è inammissibile in quanto deduce un vizio motivazionale in termini non più consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5;
il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in una generica contestazione dell’esclusione di responsabilità a carico del Comune;
il primo motivo appare invece fondato, per quanto di ragione;
pur consapevole della necessità di superare -anche in presenza di un accertato comportamento colposo del motociclista – la presunzione di concorso paritario del conducente dell’altro veicolo coinvolto nello scontro (ex art. 2054 c.c., comma 2), la Corte si è limitata ad insistere sull’affermazione apodittica dell'”efficacia causale assorbente” della condotta del N., senza tuttavia considerare il dato dell’invasione, da parte del veicolo del Centro Ippico, della corsia percorsa dal motociclista; e ciò sia sotto il profilo della colpa (per il fatto di avere percorso una strada le cui dimensioni comportavano l’impegno della semicarreggiata opposta), sia sotto quello dell’apporto causale che l’invasione della corsia percorsa dal motociclo non può non avere avuto nella determinazione del sinistro; infatti, non essendo emerso che il motociclista abbia superato la propria linea di mezzeria, non può ritenersi causalmente irrilevante nella determinazione del sinistro la circostanza che tale linea fosse stata invece superata dal veicolo antagonista;
la sentenza va dunque cassata in relazione ai profili evidenziati, con rinvio alla Corte di merito che dovrà valutare –
anche in relazione alla previsione dell’art. 2054 c.c., comma 2 -l’incidenza causale dell’invasione della corsia opposta ai fini dell’eventuale affermazione del concorso della condotta del conducente del veicolo del Centro Ippico e procedere quindi, se del caso, alla quantificazione degli apporti causali dei due conducenti;
la Corte di rinvio provvederà sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, dichiarati inammissibili gli altri motivi, accoglie il primo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018