Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33336 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA E. L. – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26975/2012 R.G. proposto da:
Constructa S.r.l., oltrechè dai suoi soci D.L.R. e
P.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Paisiello n. 15,
presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Bellomo, rappresentati e difesi
dall’Avv. Fabio Ciani, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia n. 35/13/12, depositata il 12 luglio 2012.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 25 giugno 2019
dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Puglia, in riforma della prima decisione, respingeva il ricorso promosso da Constructa S.r.l. avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava un maggior imponibile ai fini IVA IRES IRAP 2004 in relazione alla vendita, ritenuta sottofatturata, di quarantaquattro unità immobiliari; la Regionale accoglieva invece, però solo in parte, i riuniti ricorsi dei due soci, stabilendo che l’ammontare degli utili “in nero” derivati dalla suddetta sottofatturazione, che l’ufficio aveva ritenuto distribuiti in forza della presunzione discendente dalla ristretta base sociale, andava contenuto nella misura del 40%;
2. che la Regionale, per quanto rimasto di interesse, giudicava sufficiente la prova presuntiva dell’evasione offerta dall’ufficio; in particolare, la Regionale riteneva che lo scostamento dei prezzi di vendita degli immobili rispetto ai valori OMI doveva reputarsi confermato, oltrechè dai mutui accesi dagli acquirenti, che in diversi casi erano d’importo superiore al prezzo nominale di vendita, anche dai più alti prezzi di vendita di analoghi appartamenti ubicati nello stesso edificio;
3. che la contribuente ricorreva per due motivi, anche illustrati da memoria, mentre l’ufficio resisteva con controdeduzioni;
4. che con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., la contribuente rimproverava alla Regionale di non essersi pronunciata sull’abrogazione, con effetto retroattivo, ad opera della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, della presunzione legale fondata sul valore normale di cessione degli immobili, quest’ultimo basato sulle proiezioni statistiche OMI;
4.1. che il motivo è infondato perchè la Regionale, laddove ha affermato che esisteva prova dell’evasione, ha reso la pronuncia essenziale alla risoluzione della controversia, senza quindi incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. sez. III n. 16326 del 2018); che in realtà, la contribuente si duole del fatto che la Regionale non abbia scrutinato talune sue argomentazioni in diritto, che in thesi avrebbero dovuto condurre ad accogliere il ricorso; una censura che pertanto la contribuente poteva fare soltanto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare deducendo che l’omessa valutazione giuridica si era tradotta in una violazione di legge (Cass. sez. III n. 20943 del 2015);
5. che con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando la violazione della L. n. 88, art. 24, oltrechè di altre numerose disposizioni in tema di prova, la contribuente rimproverava alla Regionale di aver erroneamente ritenuto legittima la ripresa a tassazione del maggior imponibile, nonostante che il recupero fosse stato esclusivamente fondato sulla abrogata presunzione legale dello scostamento del prezzo dai valori OMI; invero, secondo la contribuente, gli ulteriori indizi valorizzati dalla Regionale, non presentavano i caratteri della gravità, precisione e concordanza;
5.1. che il motivo è inammissibile; in effetti, come anche riconosciuto dalla stessa contribuente, la Regionale ha ritenuto che gli altri ulteriori indizi confermassero la presunzione semplice derivata dalle proiezioni statistiche OMI; con ciò, peraltro, esattamente uniformandosi a consolidati principi in diritto, più volte affermati da questa Corte (Cass. sez. trib. n. 2155 del 2019); in realtà, come dimostra la sua illustrazione, il motivo si risolve piuttosto in un negativo apprezzamento dei caratteri di gravità, precisione e concordanza dei mutui, oltrechè nel negativo apprezzamento della comparazione delle compravendite avvenute nello stesso stabile; un apprezzamento, come noto, che non è possibile sindacare in questa sede di legittimità (Cass. sez. II n. 23278 del 2014);
6. che le spese devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019