Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33335 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33335
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27746-2017 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
R.F., CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2017 del GIUDICE DI PACE di CORIGLIANO
CALABRO, depositata il 24/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO
SESTINI.
Fatto
RILEVATO
che:
il S. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Giudice di Pace di Corigliano Calabro ha accolto, nei suoi confronti, la domanda di risarcimento danni proposta da R.F. e l’ha condannato al pagamento della somma di 336,00 Euro (oltre spese processuali);
il ricorrente ha proposto due motivi, denunciando – col primo – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 e 1125 c.c. e – col secondo – la violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 6;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
va affermata l’inammissibilità del ricorso alla luce del pacifico orientamento secondo cui, “riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso” (Cass., S.U. n. 27339/2008; cfr. anche Cass. n. 13019/2007, Cass. n. 8370/2009, Cass. n. 16868/2017, Cass. n. 27356/2017 e Cass. n. 1213/2018).
Considerato, infatti, che la pronuncia risulta effettuata dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (in quanto la controversia non era di valore superiore a Euro 1.100,00 e non riguardava un contratto stipulato con le modalità di cui all’art. 1342 c.c.), la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello (a motivi limitati) anzichè col ricorso per cassazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese di lite (in difetto di attività difensiva da parte degli intimati);
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018