Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33333 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. L. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1182/2012 R.G. proposto da:

Zima Costruzioni S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cardinal De Luca n. 10, presso lo Studio dell’Avv. Marco Giontella,

che la rappresenta e difende anche disgiuntamente, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado di

Bolzano n. 63/2/11, depositata il 31 agosto 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 25 giugno 2019

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la Commissione Tributaria di II grado di Bolzano confermava la prima decisione; che aveva respinto il ricorso promosso da Zima Costruzioni S.r.l. avverso un avviso di accertamento che recuperava maggior imponibile ai fini IRES IVA IRAP 2004 in relazione alla vendita, per un prezzo inferiore alla metà rispetto al costo di costruzione, di un appartamento ubicato nel Comune di Bardolino sul Lago di Garda (VR);

2. che la Commissione di II grado, dopo aver stabilito che l’avviso non era basato sulla presunzione legale del valore normale dell’immobile, quest’ultima introdotta dalla L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, conv. con modif. in L. 4 agosto 2006, n. 248, in seguito abrogato con effetto retroattivo dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, riteneva legittima la ripresa analitico induttiva in quanto fondata sulla presunzione semplice derivata dall’antieconomicità della vendita, non contraddetta da prove che sarebbe spettato al contribuente fornire;

3. che la contribuente ricorreva per tre motivi, anche illustrati da memoria, mentre l’ufficio resisteva con controricorso;

4. che con il primo, secondo e terzo motivo, i primi due formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il terzo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, la contribuente rimproverava alla Commissione di II grado di aver violato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 14; secondo la contribuente, infatti, la CTR avrebbe fatto coincidere il costo di costruzione con il valore normale dell’immobile, utilizzando in questo modo la presunzione legale ormai abolita; inoltre, la contribuente rimproverava alla Regionale di aver violato il D.P.R. n. 633 cit., art. 13, perchè la norma non prevedeva che si potessero rettificare i prezzi in fattura; infine, con il terzo motivo, la contribuente rimproverava alla Commissione di II grado di aver insufficientemente motivato l’esistenza del potere dell’ufficio di rettificare il prezzo di cessione sulla scorta della presunzione discendente dall’antieconomicità; in subordine, veniva chiesto di rinviare pregiudizialmente la causa alla Corte unionale, prospettando a riguardo un contrasto con la VI Direttiva; secondo la contribuente, questa era la tesi, la legge italiana, così come interpretata dalla Commissione di II, avrebbe permesso all’amministrazione “di applicare il valore normale”;

4.1. che, anche al di là degli aspetti di non completa chiarezza dell’esposizione, deve essere osservato:

4.2. che il terzo motivo è inammissibile, in quanto in realtà rivolto a contestare la stessa giuridica possibilità che un accertamento analitico induttivo possa basarsi su di una condotta antieconomica; in effetti, con il motivo all’esame, non viene censurata una insufficiente spiegazione circa l’accertamento della esistenza di un fatto antieconomico, bensì che sia corretto in diritto che la ripresa analitico induttiva possa fondarsi sul carattere antieconomico di un fatto, nel nostro caso rappresentato dalla non contestata circostanza che per la vendita dell’appartamento era corrisposto un prezzo pari a circa la metà del costo di costruzione; cosicchè, la esatta censura che sarebbe stata da fare, era quella ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non quella formulata dalla contribuente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. III n. 22912 del 2012);

4.3. che, ad ogni modo, la Commissione di II grado si è attenuta a principi, nel tempo costantemente ribaditi da questa Corte, per cui l’antieconomicità di una condotta o di una operazione può ex se giustificare una ripresa analitico induttiva ai sensi del D.P.R., ex 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), oppure una ripresa analitico induttiva ai sensi del D.P.R. n. 633 cit., ex art. 54, (Cass. sez. trib. n. 27804 del 2018; Cass. sez. trib. n. 27552 del 2018), salva sempre la contraria prova che il contribuente ha la possibilità di offrire (Cass. sez. VI n. 20632 del 2017); una contraria prova che, come evidenziato dalla Regionale, non è stata però data;

4.4. che è inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale, dalla contribuente parametrata sulla contrarietà a Direttiva di accertamenti di plusvalenze a mezzo di presunzioni legali basate sul valore normale; e, ciò, in quanto la ratio decidendi della Commissione di II grado è invece quella, diversa, basata sulla veduta presunzione semplice di antieconomicità;

5. che le spese seguono debbono quindi seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’uffici le spese processuali, queste liquidati in complessivi Euro 4.100,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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