Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33332 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 17/12/2019), n.33332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELE F. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14-2015 proposto da:
MPA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta
e difende unicamente all’avvocato PAOLO CENTORE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2313/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria
regionale della Lombardia n. 2313/2014 depositata il 7.5.2014.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 giugno 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.
Fatto
RILEVATO
Che:
– La predetta sentenza ha riformato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano di accoglimento di separati ricorsi – riuniti – presentati da MPA srl avverso avviso di accertamento e susseguente cartella di pagamento;
– Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandolo a quattro motivi;
– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
– L’Ufficio resistente ha successivamente depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
che
Con l’istanza per ultimo menzionata, l’Agenzia delle Entrate -sulla premessa dell’avvenuta presentazione di domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, cui parte contribuente ha fatto seguire il prescritto pagamento- ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
– Può accogliersi la predetta istanza e provvedersi in conformità.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019