Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33331 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20451-2017 proposto da:

CAMAR SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO NICODEMO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DANIELA SEGNALINI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. RIBOTY 3, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA FURNERI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO AZZOLINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2017 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO

SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di indennizzo per i danni conseguiti ad un incendio avanzata dalla C.A.M.A.R. s.r.l. in forza di una polizza assicurativa stipulata con la Savoia s.p.a. (cui era subentrata, da ultimo, la UGF Assicurazioni s.p.a.);

la Corte, dato atto che in sede penale era stata accertata la responsabilità per incendio doloso a carico di D.G.A., padre dell’amministratore della C.A.M.A.R. ( D.G.L.), ha ritenuto operante la clausola n. 2.2. della polizza, che escludeva l’indennizzo nell’ipotesi di danni causati con dolo dell’assicurato, del contraente o dei familiari con loro conviventi, rilevando – fra l’altro – che D.G.A. aveva ammesso di essere socio della C.A.M.A.R. e che lo stesso aveva “posto in essere una serie di attività (denuncia del danno, nomina del perito di parte, richiesta di anticipo di indennizzo)” correlate all’incendio e concludendo che, “il Tribunale, valutando il rapporto di immedesimazione organica tra l’amministratore ( d.G.L.) e la società e tenuto conto che detto amministratore è il figlio dell’autore materiale dell’incendio doloso, ha correttamente ritenuto di poter escludere il diritto alla risarcibilità del danno ai sensi dell’art. 2.2. della polizza e dell’art. 1900 c.c.”;

ha proposto ricorso per cassazione la C.A.M.A.R. s.r.l. in liquidazione, affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già UGF Assicurazioni);

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione della clausola contrattuale contenuta nella polizza assicurativa al punto 2.2 in relazione agli artt. 1362,1364,1369 e 1370 c.c.” e censura la Corte per avere ritenuto operante la clausola di esclusione rischi “anche se il contraente nonchè beneficiario della polizza assicurativa, cioè la società CAMAR s.r.l. sono risultati (…) estranei all’incendio doloso”;

il motivo è inammissibile in quanto la violazione dei canoni ermeneutici è illustrata in modo del tutto assertivo, senza spiegare come e perchè ognuno di essi sarebbe stato violato e -quindi-senza svolgere un’adeguata attività dimostrativa della correttezza della lettura prospettata; ne consegue che il motivo si connota per assoluta mancanza del requisito della specificità, che è proprio anche del motivo di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 4741/2005 e Cass., S.U. n. 7074/2017, in motivazione).

il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1900 c.c., assumendo che la conclusione cui è pervenuta la sentenza non è congruente rispetto al contenuto di tale norma;

anche questo motivo è inammissibile, in quanto è argomentato ignorando le specifiche circostanze sulla base delle quali la Corte ha escluso la terzietà del responsabile dell’incendio ed in quanto è volto -nella sostanza- a contestare un risultato interpretativo cui la Corte è pervenuta dopo aver valorizzato il ruolo ricoperto da Alberto di Gregorio (socio e soggetto che aveva svolto, per conto della società, specifiche attività finalizzate al conseguimento dell’indennizzo), sulla base di un apprezzamento di merito che ha assimilato la sua posizione a quella dell’assicurato e che -come tale- non è sindacabile sotto il profilo della violazione di norme di diritto (cfr. Cass. n. 2465/2015);

il terzo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in rapporto all’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 2 c.p.p.; violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4”) contesta alla Corte di appello di avere utilizzato il risultato di un giudizio penale (in punto di attribuzione della responsabilità dell’incendio ad Alberto di Gregorio), così fondando “la decisione civile non sulle prove acquisibili ed utilizzabili, ma su prove inammissibili, perchè inerenti l’accertamento penale compiuto fra soggetti estranei al processo civile, vincolando la stessa decisione civile su una sentenza penale intercorsa fra soggetti estranei alla azione civile”;

il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. in modo non conforme ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass., S.U. n. 11892/2016, mentre è infondato nella parte in cui assume l’impossibilità del giudice civile di attingere agli esiti di un processo penale concernente fatti influenti sulla decisione della causa civile (cfr. Cass. n. 14766/2007);

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA