Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33330 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20444-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLALTO

SABINO, 60, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA CEFALI’,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE POMPONI;

– ricorrente –

contro

FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA TOMBOLINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA ROSIGNOLI;

– controricorrente –

contro

BANCA CR FIRENZE SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3 presso lo studio

dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 393/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO

SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Finanziaria Senese di Sviluppo s.p.a. propose domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di C.G. (fideiussore, nei confronti della Finanziaria, per finanziamenti concesso alla C.tavoli s.r.l.) e di B.D., in relazione alla vendita, da parte del primo, di quote di immobili di cui la seconda era comproprietaria; nel giudizio intervenne la Banca CR Firenze s.p.a., anch’essa creditrice della C.tavoli, con garanzia di Gabriele C.;

il Tribunale accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia, nei confronti della Finanziaria e dell’intervenuta, della compravendita intercorsa fra il C. e la B. il 10.5.2011;

la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza;

ricorre per cassazione il C., affidandosi a due motivi; resistono, con distinti controricorsi, la Finanziaria Senese di Sviluppo (Fises) s.p.a. e la Banca CR Firenze s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo deduce error in procedendo, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di appello proposto dal C.: il ricorrente assume di avere proposto appello sostenendo “che non vi era stato “consilium fraudis”da parte della signora B.D. in quanto la compravendita del 10/5/2011 era stato “atto dovuto” (…) in esecuzione di un accordo preliminare, precedentemente intervenuto fra i coeredi del defunto C.G.” (marito della B. e fratello dell’odierno ricorrente) e lamenta che la Corte di Appello non si è pronunciata su tale motivo, limitandosi a fare proprie le considerazioni già svolte dal primo giudice;

il motivo è inammissibile, sia sotto il profilo della palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non riproduce il motivo di appello (in modo diretto o indiretto), sia sotto il profilo della genericità dell’illustrazione del motivo (cfr. Cass., S.U., n. 7074/2017, in motivazione); peraltro, la Corte ha mostrato di avere esaminato la questione concernente la mancata ammissione delle prove orali dedotte dalla B. per dimostrare che già nell’anno 2007 era intervenuto un accordo per la divisione ereditaria (affermando, al riguardo, il difetto di legittimazione del C. a dolersi in appello della mancata ammissione di richieste probatorie non da lui formulate) e il ricorrente non ha assolto all’onere di dedurre che il motivo di cui assume l’omesso esame avesse un contenuto diverso o più ampio rispetto a quello esaminato dalla Corte;

il secondo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, in relazione all’art. 2901 c.c., comma 3: il ricorrente censura la Corte per non aver tenuto conto che l’atto di compravendita aveva costituito “atto dovuto”, in base agli accordi preliminari intervenuti fra i coeredi C. e B., come ben emergeva dagli atti pubblici di vendita prodotti dalla stessa parte attrice (ampiamente trascritti in ricorso);

il motivo è inammissibile: esso non deduce la violazione della norma di diritto come indicato nell’intestazione, ma propone – tra l’altro con riferimenti alle risultanze di causa non effettuati nel rispetto dell’art. 366, n. 6 c.p.c. – una ricostruzione della quaestio facti dalla quale quella violazione emergerebbe, senza tuttavia indicare il fatto di cui darebbe stata omessa la valutazione (in conformità a Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054/2014), sicchè si risolve in una sollecitazione alla Corte a rivalutare la detta questio facti;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuna controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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