Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3333 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3333 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 27298-2013 proposto da:
AUTORITA’ PORTUALE VENEZIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– ricorrente contro

2017
4679

FERRO MARTA, BELLEMO BULLO ALESSANDRA, BELI,EMO BULLO
RENATA, BELLEMO BULLO RICCARDO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO N.23/A, presso
lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, rappresentati e
difesi dall’avvocato LEONELLO AZZARINI, giusta delega

Data pubblicazione: 12/02/2018

in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 272/2013 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 20/08/2013, R. G. N.

687/2009.

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/

Camera di consiglio del 22 novembre 2017 – n.29 del ruolo
RG n. 27298 del 2013
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

RG. 27298 del 2013

che con sentenza in data 20 agosto 2013, la Corte di Appello di Venezia, rigettando
l’appello principale e accogliendo in parte l’appello incidentale, ha condannato
l’Autorità portuale di Venezia al pagamento in favore di Marta Ferro, Riccardo, Renata,
e Alessandra Bellemo Bullo, quali eredi di Carlo Bellemo Bullo, della maggior
sostitutiva somma di euro 72.500,00 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno
da invalidità temporanea, da quest’ultimo subito a causa della malattia professionale
(mesotelioma pleurico) determinata dalla esposizione lavorativa all’amianto;

che avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso l’Autorità portuale di Venezia,
cui hanno resistito gli eredi di Carlo Bellemo Bullo con controricorso;

che

l’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale – Venezia

subentrata all’autorità portuale, ai sensi del d.lgs. n. 169 del 2016, ha depositato
memoria ex art. 378 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
81, 416 e 437 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento ex art 360, comma 1,
n. 4 c.p.c. In particolare la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe
erroneamente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, interpretandola
come difetto di titolarità passiva del rapporto;

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 6 legge 28 gennaio 1984, n. 94 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.,
deducendo che l’astratta volontà della legge 28 gennaio 1994, n. 84 andrebbe letta ed
interpretata nel senso di escludere che le autorità portuali possano avere a che fare
con l’esercizio dell’azienda portuale;

RILEVATO

1.1. e 2.1. i motivi di ricorso, per la connessione che li caratterizza, devono trattarsi
congiuntamente.
Entrambi i motivi sono infondati, ritenendo il collegio di dare continuità ai principi già
affermati da questa Corte con sentenza n. 5352 del 2004 e, da ultimo, con sentenza
n. 49 del 3.1.2017, alle cui esaustive argomentazioni rinvia, secondo i quali “a seguito
della istituzione delle Autorità portuali, che succedono alle preesistenti organizzazioni
portuali secondo la disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, il personale già

pertanto, devono ritenersi, inderogabilmente, gli esclusivi titolari dei relativi rapporti
di lavoro, a prescindere dalla ricorrenza degli elementi tipici di meccanismi negoziali
quali la cessione del contratto ed il trasferimento d’azienda”;
3. sulla base di tali principi il ricorso deve essere rigettato;
4. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

1d
5. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, 7sussistono i
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo ;

di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13r,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 4.500, 00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre il 15%
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ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22.11.2007

dipendente da dette organizzazioni è trasferito “ex lege” ai nuovi organismi, che,

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