Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3333 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 11/02/2020), n.3333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27344-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G. e C.V., quali eredi di G.M.,

rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Claudio FABRICATORE, ed elettivamente

domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2048/21/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle di pagamento, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania accoglieva l’eccezione di inammissibilità dell’appello agenziale perchè tardivamente proposto.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

Il mezzo di cassazione, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, è manifestamente fondato e va accolto alla stregua del principio secondo cui “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal cit. art. 11, comma 9, opera automaticamente, purchè la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017, n. 22/E)” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019, Rv. 654139).

Orbene, nella specie non è controverso che la lite rientri tra quelle definibili ai sensi del D.L. citato, art. 10, comma 1, ed è incontestabile che il termine di impugnazione della sentenza di primo grado (sentenza CTP di Napoli, n. 1770/13/2017), pubblicata in data 27/01/2017, andasse a scadere in data 27/07/2017, ovvero nella forbice temporale di cui al citato art. 10, comma 9 (dal 24/02/2017 al 30/09/2017).

Ne consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che procederà all’esame delle questioni dv merito poste nel giudizio e rimaste assorbite, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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