Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3333 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13741-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRS TRASPORTI RAPIDI SICILIA SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2009 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di mora l’agenzia delle entrate ha contestato alla TRS Trasporti Rapidi Sicilia s.r.l. in liquidazione di aver omesso versamenti di IRPEG e ILOR in base al controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 1989.

Su ricorso della contribuente, che ha dichiarato di essersi avvalsa di condono, la commissione tributaria provinciale di Palermo ha accolto il ricorso, con appello dell’agenzia dichiarato inammissibile per tardività dalla commissione tributaria regionale della Sicilia in Palermo, che ha ritenuto quale data della notifica, ai fini del rispetto del termine annuale di decadenza dall’impugnazione, quella del decimo giorno successivo al deposito presso l’ufficio postale del plico non consegnato alla destinataria.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, rispetto al quale la contribuente non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – E’ fondato l’unico motivo del ricorso con cui l’agenzia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1992, art. 8, da parte della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello, ritenendo la notifica dello stesso avvenuta – per mezzo del servizio postale – non già, ai fini del rispetto del termine di decadenza annuale dall’impugnazione, alla data della spedizione del plico bensì al decimo giorno successivo dal deposito nell’ufficio postale, stante la mancata consegna alla società destinataria. In argomento, va infatti data continuità all’orientamento di questa corte (v. ad es. n. 5967 del 18/03/2005) secondo cui – a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale che hanno inciso sulla L. n. 890 del 1982, art. 8, cit., successivamente anche emendato legislativamente,,la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, pur restando fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti. Ne deriva che, trattandosi di verificare il rispetto del termine di impugnazione, va correttamente fatto riferimento, nel caso di specie, alla data di consegna del plico all’ufficio postale.

3. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla commissione regionale in altra composizione, che si atterrà al principio indicato e regolerà le spese anche del giudizio di cassazione.

PQM

La corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Sicilia in Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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