Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3333 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. III, 03/02/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33994/2019 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in Jesi, corso Matteotti, 21,
presso lo studio dell’avv. Iacopo casini Rota, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/11/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
Che:
1.- P.E. è cittadino (OMISSIS). Ha raccontato di essere espatriato soprattutto per sfuggire alla situazione determinatasi nel suo villaggio a seguito delle contestazioni sorte nei confronti del Re in carica: costui ha resistito alla richiesta popolare di dimissioni, armando a suo favore alcuni uomini del villaggio che hanno usato violenza nei confronti degli oppositori. Il fratello del ricorrente era tra questi, ed ha subito minacce, mentre la sorella è rimasta uccisa, il ricorrente invece è prima fuggito a Lagos e poi è espatriato in Italia.
2.- Il Tribunale di Ancona ha ritenuto parzialmente credibile il racconto ma, da un lato, ha escluso che possa costituire ragione di protezione internazionale la vicenda raccontata dal ricorrente, anche per l’assenza di conflitto armato generalizzato in (OMISSIS), per altro verso, ha escluso le condizioni per la protezione umanitaria.
3.- Il ricorso è basato su quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
5.-I primi due motivi denunciano violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 nonché della L. n. 25 del 2008, artt. 2 e 8. Contestano al Tribunale di aver ritenuto insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria escludendo illegittimamente che possa prospettarsi pericolo di torture e trattamenti disumani. Per altro verso ha contestato alla decisione impugnata di avere in modo infondato escluso l’esistenza di un conflitto armato generalizzato in (OMISSIS).
In particolare, quanto al primo aspetto, il ricorrente ritiene che anche la minaccia proveniente da gruppi privati possa dare ragione ad una protezione internazionale sussidiaria e che, quanto alla situazione di conflitto armato generalizzato, vanno considerate fonti come Amnesty International e il sito “(OMISSIS)” della Farnesina che invece attestano l’esistenza di un conflitto armato generalizzato.
I motivi sono infondati.
Quanto ai pericoli di trattamenti disumani, va tenuto conto che il Tribunale ha ritenuto solo in parte credibile il racconto del ricorrente e lo ha ritenuto inverosimile quanto ai pericoli di subire violenze o lesioni della persona in caso di rimpatrio, escludendo che la vicenda da lui narrata abbia potuto generare un clima di violenza.
Quanto invece alla situazione di conflitto armato generalizzato, il Tribunale fa ricorso a fonti aggiornate ed attendibili, il cui contenuto è riportato da pagina 2 a pagina 4, mentre il ricorrente oppone a tali fonti altre di contenuto diverso che però, pur riportando situazioni di criticità, non attestano l’esistenza di un conflitto armato generalizzato.
Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 e contesta al Tribunale, in tema di protezione umanitaria, di aver eluso l’esame specifico della sua domanda di permesso di soggiorno e delle sue allegazioni quanto alla integrazione lavorativa, affidandosi ad una motivazione stereotipata del tutto avulsa dal caso concreto (p. 9).
Il motivo è fondato.
Infatti, il Tribunale di Ancona rigetta la domanda di protezione umanitaria sulla base di due argomenti: che il reddito percepito di 457,99 Euro è insufficiente a manifestare integrazione in Italia; che la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato successivo alla domanda di protezione non può essere presa in considerazioni. Si tratta di due argomenti che il Tribunale di Ancona utilizza quasi sempre quale che sia il ricorso in tema di protezione umanitaria e dunque è del tutto privo di riferimento alla fattispecie concreta ed alle specifiche ragioni fatte valere dal ricorrente.
Infatti, il ricorrente non aveva allegato quel reddito né quel tipo di occupazione lavorativa, ma aveva addotto altre ragioni a sostegno della sua integrazione in Italia.
7.-Il quarto motivo può considerarsi assorbito in quanto mira, peraltro infondatamente, all’applicazione della L. n. 113 del 2018 al caso in esame.
8.- Il ricorso va dunque accolto in tali termini.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta primo e secondo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022