Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33329 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. un., 21/12/2018, (ud. 04/12/2018, dep. 21/12/2018), n.33329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20844-2018 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE’ CESTARI

34, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALENTINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 68/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 14/05/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Giuseppe Valentino.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. 1. Il dottor A.E., quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è stato incolpato dei due seguenti illeciti disciplinari, commessi nell’esercizio delle sue funzioni e in violazione dei generali doveri di correttezza ed equilibrio:

1) illecito disciplinare di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. e), per avere esercitato ingiustificate interferenze nell’attività di assegnazione degli affari da parte del magistrato coordinatore della Sezione GIP del locale Tribunale, con concreto rischio della lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e con pregiudizio dell’immagine della giurisdizione: a) avendo incaricato la propria segretaria di raccomandare ad un assistente giudiziario, in servizio presso la cancelleria della Sezione GIP, che la propria richiesta di archiviazione relativa al procedimento n. 4654/15 RGNR venisse assegnata ad un certo magistrato della Sezione GIP e che, in caso contrario, gli venisse restituita; b) avendo compulsato, in varie occasioni, il suindicato assistente giudiziario per conoscere criteri e modalità applicati nella Sezione GIP per l’assegnazione delle richieste di archiviazione formulate dalla Procura della Repubblica;

2) illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. d), consistente nell’avere, con la suddetta condotta, posto in essere anche un comportamento gravemente scorretto nei confronti dell’anzidetto assistente giudiziario e delle parti del suddetto specifico procedimento, aventi diritto al rispetto delle regole tabellari poste a presidio del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

2. La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza n. 68 del 2018 depositata il 14 maggio 2018, ha ritenuto sussistenti entrambi gli illeciti ed ha irrogato all’ A. la sanzione della perdita di due mesi di anzianità.

4. Contro la suddetta sentenza ricorre il dottor A.E., chiedendone l’annullamento per due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

– Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine sia al metodo e al merito della valutazione di intrinseca inattendibilità della deposizione testimoniale resa dall’assistente dell’incolpato sia all’omessa motivazione sull’operatività di criteri telematici per l’assegnazione delle richieste di archiviazione ai magistrati della Sezione GIP, elemento riferito sia della suddetta assistente dell’ A. sia dal magistrato coordinatore della Sezione GIP del Tribunale e idoneo ad escludere ex ante la possibilità di interferenze nelle assegnazioni.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), per dilatazione “ai limiti dell’abnormità” della nozione di “interferenza in attività giudiziaria” ricavabile dall’art. 2 cit., come interpretato dalla stessa giurisprudenza disciplinare.

Infatti, ad avviso del ricorrente, tale nozione richiederebbe la sussistenza di una intromissione diretta ad influire sull’autonomo percorso giurisdizionale di altro magistrato mentre nella specie non solo l’attività di assegnazione dei procedimenti in contestazione non ha natura giurisdizionale ma in ogni caso l’incolpato non ha minimamente influito su tale attività che si è svolta e conclusa con l’applicazione dei criteri tabellari di ripartizione degli affari.

Nella sentenza impugnata tali argomenti, benchè correttamente esposti dall’incolpato, sono stati ignorati e, in contrasto con i principi della tipicità e tassatività degli illeciti disciplinari, è stata estesa la punibilità delle condotte previste dall’art. 2, lettera e, comportamenti diversi da quelli espressamente puniti.

2 – Esame delle censure.

2. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni esposte.

3. La Sezione Magistratura, con la all’ A. la sanzione della perdita di due mesi di anzianità, ritenendo sussistenti a suo carico entrambi gli illeciti contestati dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, in base ai seguenti principali argomenti:

a) il primo addebito, di “ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato”, è un illecito “a forma libera”, di pura condotta, nella specie configurabile come di pericolo astratto e quindi da esaminare sulla base di una valutazione dell’idoneità ex ante della condotta e sulla sua idoneità a mettere in pericolo il bene giuridico protetto (da individuare nella indipendenza di ciascun magistrato, consistente nell’autonoma potestà decisionale non condizionata da alcuna interferenza), a prescindere dall’accertamento ex post dell’avvenuta influenza sulla decisione giudiziaria. Nella specie la condotta contestata, con accertamento ex ante, è risultata astrattamente idonea a porre in pericolo la libertà di determinazione del magistrato coordinatore della Sezione GIP del Tribunale di Lecce in ordine all’assegnazione dei procedimenti penali, sia con riferimento al procedimento penale per il quale l’incolpato, avvicinando un assistente giudiziario della Sezione GIP, ha cercato di indirizzare la propria richiesta di archiviazione ad uno specifico magistrato della Sezione stessa, sia in generale nelle altre occasioni in cui il suindicato assistente giudiziario è stato compulsato dall’incolpato al fine di conoscere criteri e modalità applicati nella Sezione GIP per l’assegnazione delle richieste di archiviazione formulate dalla locale Procura della Repubblica;

b) anche il secondo illecito è sussistente in quanto, con la suddetta condotta, l’incolpato ha altresì posto in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti sia dell’anzidetto assistente giudiziario in servizio presso la Sezione GIP sia delle parti del suindicato procedimento penale, comportamento che si è rivelato idoneo a ledere i principi del giusto processo e del giudice naturale precostituito per legge.

3. A fronte di questo solido impianto motivazionale, il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre il secondo è infondato.

4. Quanto al primo motivo, va ricordato il costante e condiviso orientamento di queste Sezioni Unite secondo cui: il vizio di carenza di motivazione delle pronunce della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, denunciabile con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ex art. 606 c.p.p., sia sotto forma di difetto assoluto di motivazione che di motivazione apparente, è rilevabile solo quando il giudice disciplinare omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, mentre resta escluso nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte (vedi, per tutte: Cass. SU 21 dicembre 2009, n. 26825; arg. ex Cass. pen. 13 novembre 2017, n. 51604).

Nella specie il ricorrente non fa altro che contestare – oltretutto senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (vedi, fra le tante: Cass. SU 5 agosto 2010, n. 18210) – la motivata valutazione effettuata nella sentenza impugnata della testimonianza resa da D.P.M.T., che per anni è stata assistente dell’incolpato. Ma così non fa altro che manifestare un mero dissenso rispetto alla ampia e logica valutazione svolta sul punto dalla Sezione disciplinare del CSM, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, che è sindacabile in questa sede solo sotto il profilo del controllo sulla congruità e logicità della motivazione, profilo che non viene in considerazione, per quanto si è detto.

5. Per quel che riguarda il secondo motivo, deve essere innanzi tutto precisato che, come si afferma nella sentenza impugnata, secondo la consolidata giurisprudenza disciplinare, per “ingiustificata interferenza giudiziaria” deve intendersi ogni azione o iniziativa di intromissione o inframmettenza, diretta ad influire sull’autonomo percorso decisionale del magistrato o dei magistrati preposti alla trattazione di un processo in sede giurisdizionale, che venga compiuta sia attraverso il contatto diretto con il magistrato assegnatario del processo (o destinatario dell’interferenza) sia attraverso persone che si trovino a diretto contatto con quest’ultimo, essendo irrilevante che la stessa non riesca ad incidere sull’ordinario iter decisionale (Sez. Disc. CSM, n. 28 del 2009 e n. 37 del 2017).

Pure nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite è stato sottolineato che per integrare l’illecito in argomento è sufficiente che la condotta del magistrato interferente sia idonea, almeno in astratto, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del magistrato destinatario rispetto a comportamenti o richieste provenienti da altri magistrati in relazione all’esito degli affari da trattare (Cass. SU 26 novembre 2014, n. 25136; Cass. SU 28 settembre 2017, n. 22858; Sez. Disc. CSM, n. 153 del 2018).

La fattispecie tutela l’intangibilità del processo decisionale del magistrato anche rispetto a semplici sollecitazioni esterne provenienti da altri magistrati, sul presupposto secondo cui l’indipendenza di ciascun giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza e concerne non solo l’ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche i suoi singoli organi, ordinari (art. 107 Cost.) e speciali (art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l’attività giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni sia esercitata senza inammissibili influenze esterne, come la sua intrinseca essenza esige (Cass. SU 3 maggio 2005, n. 9097).

6. Anche le regole tabellari per l’assegnazione dei fascicoli, sono finalizzate a garantire la piena indipendenza del magistrato e il principio del giudice naturale precostituito per legge. Pertanto, qualsiasi comportamento che in base ad un accertamento ex ante risulti diretto, anche solo astrattamente, ad influire sul rispetto di tali regole da parte del dirigente dell’ufficio interessato è idoneo a realizzare l’anzidetta “ingiustificata interferenza giudiziaria”, in primo luogo nei confronti del dirigente stesso.

7. Ne deriva che, diversamente da quanto si sostiene nel secondo motivo, non si riscontra, nella specie, alcuna erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), derivante dalla eccessiva dilatazione della nozione di “interferenza in attività giudiziaria”, quale desumibile dalla giurisprudenza disciplinare e di queste Sezioni Unite.

Da quanto si è detto risulta, infatti, che – data l’importanza del bene protetto – per la configurazione di tale fattispecie: a) la condotta rilevante disciplinarmente può essere compiuta sia per mezzo di contatto diretto con il magistrato assegnatario del processo (o destinatario dell’interferenza) sia attraverso persone che si trovino a diretto contatto con quest’ultimo; b) anche il comportamento volto ad incidere sull’attività di assegnazione dei procedimenti rientra nell’ambito applicativo della fattispecie, visto che le regole tabellari per l’assegnazione dei fascicoli sono finalizzate a garantire la piena indipendenza del magistrato nonchè i principi del giusto processo e del giudice naturale precostituito per legge; c) è del tutto irrilevante che la condotta posta in essere abbia realmente inciso sull’ordinario iter decisionale del destinatario, nella specie nell’assegnazione degli affari.

8. Nella sentenza impugnata, con congrua e logica motivazione, sono stati correttamente applicati i suddetti principi e questo comporta il rigetto del secondo motivo.

3 – Conclusioni.

9. Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del giudizio, in mancanza di difesa delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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