Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33327 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5748/2014 proposto da:
I.T.A.S. Industria Trafileria Applicazioni Speciali S.p.a. in
Liquidazione, in persona del commissario liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Vico n. 1, presso lo
studio dell’avvocato Prosperi Mangili Lorenzo, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Silocchi Claudio, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Boezio n. 6, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo I.T.A.S. Industria
Trafileria Applicazioni Speciali S.p.a. in liquidazione;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il
13/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2018 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
Itas – Industrie trafileria applicazioni speciali s.p.a., in liquidazione, ha impugnato per cassazione il provvedimento della corte d’appello di Brescia depositato il 13-9-2013, col quale, in accoglimento del reclamo della banca Monte dei paschi di Siena, è stato revocato il decreto del tribunale di Mantova che aveva omologato il concordato preventivo della società; la ricorrente ha articolato un solo motivo col quale, denunziando la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., ha ascritto alla corte d’appello di aver omesso di esaminare il merito delle censure sollevate dalla banca in relazione al decreto di omologa; la banca Monte dei paschi di Siena ha replicato con controricorso; la ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione poichè il provvedimento della corte d’appello sarebbe stato comunicato dalla cancelleria il 16-9-2013, così che la proposizione del ricorso, avvenuta il 25-2-2014, sarebbe tardiva in rapporto al termine di sessanta giorni decorrente dalla suddetta comunicazione;
l’eccezione è infondata, essendo sufficiente osservare che da parte della cancelleria risulta eseguita la sola comunicazione del dispositivo del decreto impugnato, sicchè neppure in astratto può discorrersi di una “notificazione”; pertanto il ricorso ben poteva essere proposto – come è avvenuto – nel termine lungo decorrente dal suo deposito;
l’unico motivo dedotto dalla ricorrente è teso a far valere un vizio processuale della decisione;
il motivo è nel senso che segue fondato;
la corte d’appello di Brescia, dopo lunga disquisizione sulla natura e sulla tipologia dei controlli devoluti al tribunale nel contesto del giudizio di omologazione del concordato preventivo, si è limitata a ritenere “non congruamente motivato” il giudizio reso sulle censure sollevate dalla banca opponente;
in particolare la corte territoriale ha censurato il decreto reclamato in quanto limitato “ad apoditticamente affermare la ritualità del procedimento e (..) l’avvenuta osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire al concordato, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità L. Fall., ex artt. 160-161 e la completezza e la regolarità della documentazione, oltre che il raggiungimento delle maggioranze prescritte”; mentre – ha soggiunto – il tribunale non aveva svolto alcuna argomentazione esplicativa in ordine ai crediti ammessi al voto e alla completa loro individuazione, anche in rapporto all’omogeneità o meno delle classi, a fronte del principio giurisprudenziale che demanda al giudice anche una simile verifica;
ulteriormente la corte d’appello ha censurato il tribunale per aver ritenuto assenziente la quinta classe e dunque dimostrato di non aver esaminato gli atti del procedimento, atteso che solo la banca MPS aveva composto la detta classe, e tale banca non aveva votato favorevolmente al concordato e si era opposta all’omologazione;
per effetto di ciò, la corte ha concluso nel senso che il tribunale non aveva “esaminato e valutato (..) le ragioni esposte dall’opponente sulla non convenienza della proposta” e sul perchè sarebbe stato invece l’opponente soddisfatto dal concordato in misura superiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
ora vi è che la corte ha revocato l’omologazione solo su tale base argomentativa, vale a dire senza svolgere – essa – alcuna ulteriore pertinente considerazione in ordine alla sussistenza o meno dei relativi presupposti;
così decidendo, è caduta nel medesimo errore imputato al tribunale, avendo mancato di fare l’analisi che pure nelle premesse ha considerato dovuta;
il provvedimento reso in sede di reclamo (da questo punto di vista esattamente come per l’appello) ha natura sostitutiva e non rescindente, e l’effetto del reclamo è, nei limiti delle questioni prospettate nei motivi, pienamente devolutivo;
l’opposizione dunque non poteva essere accolta sol perchè la motivazione del tribunale era incongrua;
il decreto va cassato con rinvio alla medesima corte d’appello, la quale, in diversa composizione, provvederà a esaminare il concreto fondamento delle ragioni di opposizione;
la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018