Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33326 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27499/2014 proposto da:

Centro Più S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 1/a, presso lo

studio dell’Avvocato Marco Annecchino, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo Centro Più S.r.l.,

Procuratore Generale presso la Procura Generale della Repubblica

della Corte di Appello di Catanzaro, Procuratore Generale presso la

Procura Generale della Repubblica della Corte di Cassazione;

– intimati –

contro

S.A. e C.A.G., elettivamente

domiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso l’Avvocato

Tonino Presta, rappresentati e difesi dall’Avvocato Francesco

Calderaro giusta procura in calce alla comparsa di intervento;

– resistenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

15/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cosenza, con decreto depositato in data 24 febbraio 2014, respingeva l’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate e omologava il concordato di natura liquidatoria presentato dalla società Centro Più s.r.l. ritenendo che, stante il carattere eccezionale dell’istituto della transazione fiscale, l’obbligo di pagamento integrale dell’I.V.A. e delle ritenute non versate previsto dalla L. Fall., art. 182-ter non trovasse applicazione nell’ambito di un concordato in cui il debitore non avesse previsto il ricorso alla transazione fiscale, ove invece era necessario fare riferimento alla regola generale prevista dalla L. Fall., art. 160, comma 2.

2. La Corte d’ Appello di Catanzaro, con decreto depositato in data 15 settembre 2014, accoglieva il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate e revocava la dichiarazione di omologazione del concordato preventivo presentata da Centro Più s.r.l., ritenendo che il credito I.V.A. dovesse essere sempre soddisfatto per l’intero, anche quando non si fosse fatto ricorso alla transazione fiscale L. Fall., ex art. 182-ter, dato che questa norma, di natura sostanziale, attribuiva al medesimo credito un trattamento peculiare e inderogabile che doveva essere applicato in ogni tipo di concordato.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia Centro Più s.r.l. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Gli ex dipendenti S.A. e C.A.G., quali creditori di Centro Più s.r.l. per retribuzioni e T.F.R., sono intervenuti nel giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 105 c.p.c. al solo fine di veder fissata nel tempo più breve l’udienza di discussione del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 160 e 182-ter nonchè dell’art. 14 preleggi: la corte distrettuale, nel revocare l’omologa perchè la proposta di falcidia dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte a causa dell’insufficienza dell’attivo ledeva il disposto della L. Fall., art. 182-ter, non avrebbe considerato che in realtà il principio generale era quello fissato dalla L. Fall., art. 160,secondo cui in assenza di beni sufficienti al pagamento dei creditori privilegiati gli stessi possono essere soddisfatti parzialmente, mentre la disciplina di cui alla L. Fall., art. 182-ter, norma sostanziale di carattere eccezionale, era ricollegata alla scelta del debitore di presentare un concordato con annessa transazione fiscale, di cui il pagamento integrale di alcuni tributi diveniva la condizione di ammissibilità.

4.2 Il secondo mezzo di impugnazione lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione della Direttiva del Consiglio 2006/122/Ce del 28 novembre 2006: la corte territoriale, nel fondare le sue conclusioni su un preteso vincolo comunitario ostativo a ogni sorta di rinuncia dello Stato ad incassare il tributo, avrebbe trascurato di considerare che l’ordinamento comunitario, pur non consentendo una rinuncia volontaria da parte dell’amministrazione a una parte del suo credito I.V.A., non può impedire che la rinuncia sia subita dall’amministrazione in conseguenza dell’impossibilità per il contribuente di assolvere al debito a causa della ridotta consistenza del suo patrimonio.

5. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente, sono fondati.

Il provvedimento impugnato in questa sede ha fatto applicazione dei principi in passato enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la L. Fall., art. 182-ter, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, il quale escludeva la falcidia concordataria sul capitale dell’I.V.A. e così sanciva l’intangibilità del relativo debito, aveva natura sostanziale e carattere eccezionale, attribuiva al corrispondente credito un trattamento peculiare e inderogabile e di conseguenza trovava applicazione a ogni forma di concordato, ancorchè proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito I.V.A. (si vedano in questo senso Cass. 14447/2014, Cass. 22931/2011, Cass. 7667/2012).

Questa interpretazione è stata però superata dal più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, condiviso da questo collegio, le quali hanno invece precisato che la L. Fall., art. 182-ter, comma 1, nel testo non più in vigore, laddove escludeva la falcidia sul capitale dell’I.V.A., così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituiva un’eccezione alla regola generale stabilita dalla L. Fall., art. 160, comma 2, della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, e trovava quindi applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale (Cass., Sez. U., 26988/2016).

Più precisamente la decisione appena richiamata, dopo aver ricordato che il piano concordatario poteva certamente prevedere trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse senza alterare l’ordine delle prelazioni, ha preso le mosse dal carattere facoltativo del ricorso alla transazione fiscale per chiarire che il debitore, ove annoverasse debiti tributari, aveva la possibilità di accedere a due diversi tipi di concordato, uno principale, che prescindeva da un previo accordo con il fisco, l’altro speciale, che includeva la transazione fiscale, a seconda che intendesse (nel secondo caso) o meno ottenere il voto favorevole dell’amministrazione finanziaria, in ragione delle dimensioni del suo credito, e nel contempo offrire certezza ai creditori in ordine all’effettiva consistenza del debito tributario e alle concrete prospettive di attuabilità del piano concordatario.

Il concordato con transazione fiscale, essendo una speciale figura di concordato preventivo, aveva perciò una precipua disciplina, fra cui rientrava la regola dell’infalcidiabilità del credito I.V.A., che non era possibile estendere alla fattispecie generale del concordato senza transazione fiscale, neppure facendo riferimento alla indisponibilità a livello nazionale del credito per un’imposta di natura Eurounitaria, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. sentenza 7 aprile 2016 pronunciata nella causa C546/14), ovvero al carattere sostanziale della disposizione in parola, che, essendo inclusa nella disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale, non era comunque estensibile ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione.

6. Il decreto impugnato deve perciò essere cassato, con rinvio della lite alla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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