Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33326 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 12835-2016 proposto da:

M.C., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancellarla della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI

PORTOHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1496/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

CALTANISSETT, depositata il 13/04/2015;

udita relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei

12/03/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso in Cassazione, M.C. impugnava la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Caltanissetta n. 1496 / 21/15,

che si costituiva con controricorso L’agenzia delle Entrate chiedendone il rigetto,

che successivamente sia il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. n. 50 del 2017, art. 11,

che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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