Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33325 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24815/2014 proposto da:

Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore,

L.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via

Domenico Chelini n. 4, presso lo studio dell’avvocato Spinelli

Patrizio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Malignano Stuart Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Federigo Verdinois n. 6,

presso lo studio dell’avvocato Perin Pier Paolo, rappresentata e

difesa dall’avvocato Di Sante Pasquale, giusta procura in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 793/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 24/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2018 dal Cons. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza epigrafata, respingendo l’appello incidentale del Condominio “(OMISSIS)” di Teramo, ha confermato la liquidazione operata in primo grado del danno sopportato dal medesimo in conseguenza dei lavori disposti da A.N.A.S. s.p.a. per la realizzazioni in Teramo dello svincolo stradale costituente il “c.d. (OMISSIS)”, rilevando, a fronte delle istanze appellanti, indirizzate segnatamente a sollecitare la rinnovazione della CTU, “la palese insussistenza di ragioni tecniche e/o di opportunità per ridefinire i contorni del contenuto degli accertamenti peritali”.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza il condominio si vale di un ricorso fondato su due motivi, ai quali replica l’intimata con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1 Con il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura l’impugnato deliberato d’appello “per difetto assoluto di motivazione, quanto meno di insufficiente motivazione” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il decidente disatteso le declinate doglianze in punto di quantum debeatur, senza far il minimo cenno ai puntuali ed analitici motivi sviluppati a supporto delle stesse ed omettendo in proposito qualsiasi confutazione (primo motivo) ed implicitamente rigettato le istanze in punto di CTU senza la pur minima motivazione (secondo motivo).

2.2. La Corte, delibando congiuntamente le declinate doglianze astrette attorno ad un comune tema decisionale, deve constatare che il vizio motivazionale denunciato, ad onta della sua formale riconduzione sotto il dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenzia, a ben vedere, un più grave error in procedendo irrimediabilmente lesivo del principio dell’obbligatorietà della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.

A fronte, invero, delle articolate censure mosse dagli appellanti agli esiti della CTU e quindi alla sentenza di primo grado che li aveva fatti propri, il giudice d’appello ha rigettato le istanze intese alla rinnovazione della CTU ovvero a chiamare il CTU a rendere gli schiarimenti del caso con poche lapidarie battute (“l’appello incidentale va respinto attesa la palese insussistenza di ragioni tecniche e/o di opportunità per ridefinire i contorni del contenuto degli accertamenti peritali”), che, in ragione della loro genericità e di un tautologismo manifesto, non danno minimamente conto del percorso logico-argomentativo e delle ragioni che hanno indotto il decidente ad adottare la decisione contestata, rendendone per questo doverosa, come stabilmente insegna la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 6-5, 7/04/2017, n. 9105), la cassazione per vizio di motivazione apparente.

3. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata per l’appunto l’impugnata sentenza, va rinviata al giudice a quo per il necessario seguito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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